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Numero d'incarto:
80.1995.161
Data decisione, Autorità:
07.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00161
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 8 agosto 1995
in
materia di: IC/IFD 89/90
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 30 ottobre 1992
l'UT notificava a __________ __________ e alla moglie __________ la tassazione
IC 1989-90, in cui gli veniva esposto un reddito della sostanza (valore locativo
dell'immobile posseduto a __________ __________) di fr. 7'000.--, da cui
venivano dedotte forfetariamente le spese di manutenzione nella misura del 25%.
Il reclamo presentato dal
contribuente veniva dichiarato irricevibile con decisione del 24 luglio 1995,
poiché egli non aveva dato seguito alla richiesta del 26 maggio 1995 di
produrre copia della dichiarazione fiscale presentata nel Canton Zurigo e copia
del riparto intercantonale notificato dall'autorità fiscale zurighese.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo del
24 luglio 1994, proponendo un suo calcolo, secondo cui, a causa dei debiti
ipotecari e dei relativi interessi, non vi sarebbe in Ticino né reddito né
sostanza imponibile.
Questa Camera, con
raccomandata del 30 agosto 1995, spiegava al ricorrente le ragioni per cui era
necessario che egli producesse il riparto intercantonale (Steuerausscheidung)
del Canton Zurigo relativo al periodo di tassazione 1989-90. Senza tale
documento, all'autorità fiscale ticinese non sarebbe stato possibile effettuare
la ripartizione proporzionale dei debiti e quindi stabilire la parte deducibile
in Ticino. Il termine impartitogli, scadeva infruttuoso. Il 13 settembre, con
ulteriore lettera raccomandata, la Camera accordava al ricorrente un termine di
grazia fino al 20 settembre per produrre finalmente il documento richiesto. Anche
questo termine scadeva senza seguito da parte del ricorrente.
- 3.1.
Il reclamo deve essere
motivato in fatto e in diritto, indicare le prove e contenere una proposta. Se
un reclamo non soddisfa questi requisiti, un termine ragionevole é impartito al
reclamante per adeguarvisi, con la comminatoria d'irricevibilità (cfr. art. 176
cpv. 1 LT).
L'autorità fiscale non può
respingere un reclamo, adducendo l'assenza di documentazione, senza aver
soddisfatto questa norma procedurale (cfr. CDT del 4 settembre
1978 in re Ga.; inoltre CDT n. 16 del 29 gennaio 1981 in re
G.D.).
Scaduto infruttuoso il
termine assegnato, il reclamo è dichiarato irricevibile. Irrilevante è il fatto
che il contribuente abbia prodotto la documentazione o parte di essa dopo la scadenza
del termine o dopo l'intimazione della decisione su reclamo (cfr. CDT
n. 16 del 29 gennaio 198i in re G.D.).
3.2.
Va inoltre ricordato che
la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro
le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel
merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa
deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso
contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
- Non solo la
decisione dell'UT di dichiarare irricevibile il reclamo per la mancata
presentazione del riparto intercantonale d'imposta 1989-90 del Canton Zurigo
merita protezione, ma va fermamente censurato il comportamento defatigatorio
assunto dal ricorrente, il quale, malgrado una lettera esplicativa di questa
Camera e la successiva assegnazione di un termine di grazia, per produrre
l'indispensabile documento dell'autorità fiscale zurighese, nemmeno si è
degnato di rispondere. Il ricorso deve quindi non solo essere respinto, ma
addirittura essere dichiarato temerario.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.-
per un totale di fr. 280.-
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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