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Numero d'incarto:
80.1995.156
Data decisione, Autorità:
11.09.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00156
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 3 agosto 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94 - IC/IFD 93/94 int.
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il 24 aprile 1995 l'
Ufficio di tassazione inviava per lettera semplice a __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1993-94, in cui si atteneva ai fattori dichiarati dal
contribuente ad eccezione del reddito aziendale che veniva rivalutato da fr.
60742.-- di media annua a fr. 67'000.--, del reddito del rustico sui monti di
__________, che veniva portato a da fr. 700.-- a fr. 1'100.-- e della relativa
deduzione per spese di manutenzione che veniva ammessa nella misura forfetaria
massima del 25%, vale a dire fr. 275.-- e non in quella chiesta di fr.
1'777.--. Il medesimo giorno l'UT notificava a __________ e __________
__________ la tassazione intermedia per matrimonio IC/IFD 1993-94, a valere dal
3 settembre 1993, in cui cumulava i redditi del marito e della moglie
imponendoli con l'aliquota, più favorevole, per coniugati.
-
__________ presentava reclamo il 12 giugno 1995, contestando, da un lato, la
rivalutazione del suo personale reddito del lavoro, come pure il valore locativo
del rustico di sua proprietà e la relativa deduzione.
L' UT respingeva il
reclamo con decisione del 17 luglio 1995, dichiarandolo irricevibile in quanto
tardivo. L'autorità fiscale non considerava attendibile la giustificazione
addotta dal reclamante, che affermava d'aver ricevuto la notifica di tassazione
soltanto a fine maggio, tanto più che egli avrebbe dovuto rendersi conto della
notifica dai conguagli 1993-94, che gli erano stati spediti il 30 aprile.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento delle decisioni
su reclamo del 17 luglio 1995, lamentando il notorio disservizio degli Uffici
postali di __________. Tocca quindi all'UT, secondo il ricorrente, fornire la
prova dell'intimazione delle notifiche di tassazione, effettuate per posta B.
-
4.1
L'autorità fiscale non ha
l'obbligo di notificare la tassazione per lettera raccomandata (cfr. art. 174
LT; art. 95 DIFD; sent. CDT n. 482 del 13 dicembre 1984 in re Ma.).
Se l'intimazione della
tassazione o la data in cui è avvenuta non sono provate, il rischio legato
all'onere della prova è sopportato dall'autorità fiscale. Tuttavia, nel caso di
un invio per lettera semplice il convincimento della verosimiglianza della
ricezione dell'atto da parte del destinatario può essere raggiunto anche
attraverso la convergenza di indizi concludenti.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale "non è preclusa all'autorità di tassazione la
facoltà di addurre altre prove dell'intimazione della tassazione che non siano
la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la
notifica". Tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla
scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la
tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata
dall'autorità (STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103
V 65 cons. 2; sent. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.).
Costituiscono ad esempio
una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione il fatto che il
contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di
versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione
della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. sent. CDT n. 331
del 27 agosto 1984 in re P.).
E' pure stata considerata
una prova indiretta convincente dell'avvenuta consegna della tassazione prima
del conteggio a conguaglio e della relativa richiesta di pagamento a saldo, il
fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale
mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (CDT n. 526
del 14 dicembre 1983 in re R.; sent. CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.).
4.2
Dall'esame della citata
giurisprudenza si deduce che, se il contribuente ha dato seguito, ad es., alla
richiesta di conguaglio, pagandolo, egli stesso con un atto concludente ammette
non solo d'averla ricevuta, ma anche indirettamente di aver ricevuto la
notifica della tassazione cui la richiesta di conguaglio fa esplicito
riferimento.
Lo stesso dicasi per il
caso in cui il contribuente ammette esplicitamente d'aver ricevuto la richiesta
di conguaglio.
Diversamente, se egli non
ha dato seguito alla richiesta di conguaglio, non pagando l'importo
richiestogli o non dà atto in altro modo d'aver ricevuto la richiesta di conguaglio
(polizze di versamento del conguaglio, in cui è indicata la data della notifica
della tassazione), l'autorità fiscale non sarà in grado di provare con
sufficiente verosimiglianza la notifica della tassazione.
4.3
Giova infine rilevare che,
in caso di invio della tassazione per posta B, la data della notificazione
della tassazione deve essere presunta, tenendo conto del fatto che l'invio
viene di regola distribuito "due o tre giorni feriali dopo quello dell'
impostazione" (CDT n. 173 del 26 settembre 1994 in re A.T.; art. 24 cpv.
1 Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU 783.01).
- Nel caso in esame
l'UT ha notificato a __________ __________ sia la tassazione ordinaria IC/IFD
1993-94 sia la tassazione intermedia per matrimonio a valere dal 3 settembre
1993 in data 24 aprile 1995 mediante posta B. V'è quindi da presumere, che di
regola, le tassazioni dovrebbero essere pervenute al contribuente al più tardi
il 28 aprile 1995 e che quindi il termine di ricorso di trenta giorni è scaduto
al più tardi lunedì 29 maggio 1995.
D'altra parte il
ricorrente ha pure ricevuto i relativi conguagli d'imposta, come egli stesso
ammette esplicitamente nel ricorso, ma anche implicitamente avendoli saldati.
Alla luce di queste circostanze
è del tutto inverosimile che, per un preteso disservizio dell'Ufficio postale
di __________, ben tre, se non addirittura quattro invii (tassazione ordinaria
e tassazione intermedia, spedite il 24 aprile; conguagli spediti il 30 aprile)
provenienti dall'Autorità fiscale cantonale, che si avvale dei servizi del
Centro cantonale d'informatica, si siano tutti, senza eccezioni, persi da
qualche parte e siano stati consegnati al contribuente soltanto alla fine di
maggio.
Questa Camera ha maturato
il fermo convincimento che solo la negligenza, per altro reiterata (si veda la
multa disciplinare in relazione all'invio della dichiarazione), del
contribuente non gli ha permesso di inviare in tempo utile il reclamo contro la
tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94 e contro la connessa tassazione intermedia
per matrimonio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD, 140 LIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 100.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD e 146
LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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