AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.155
Data decisione, Autorità:
13.02.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00155
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 3 agosto 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con sentenza del 1°
luglio 1992 il Pretore di Locarno-Campa-gna scioglieva il matrimonio tra
__________ __________ e __________ __________ per divorzio, omologando la convenzione
sulle conseguenze accessorie.
L'11 aprile 1994 l'UT di
Locarno notificava a __________ __________ personalmente la tassazione IC/IFD
1991-92 degli ex coniugi, in cui venivano esposti sia i redditi conseguiti
dalla moglie durante il periodo di computo per fr. 31'092.-- di media annua,
sia il reddito della sostanza della moglie, tra cui quelli provenienti dalla
società in nome collettivo __________ __________ e __________ __________, per
fr. 893'910.-- di media annua (cfr. notifica di tassazione dell'11 aprile
1994).
Il 26 aprile 1994
__________ __________, assistita dalla __________ __________, si rivolgeva
all'UT, chiedendo che la tassazione IC/IFD 1991-92 venisse intimata anche a lei
personalmente. Faceva presente, da un lato, di essere divorziata dal 1° luglio
1992 e, dall'altro, che nella tassazione IC/IFD 1991-92 i suoi beni sono
nettamente preponderanti rispetto a quelli del marito.
Come si evince da una nota
manoscritta in calce alla lettera del 26 aprile 1994 della __________
__________, l'autorità fiscale consegnava il 28 aprile 1994 copia della
notifica di tassazione a __________ __________ personalmente e che avrebbe in seguito
allestito il riparto tra marito e moglie, non appena la tassazione fosse cresciuta
in giudicato.
- Il 6 maggio 1994
__________ __________, sempre assistita dalla __________ __________, presentava
reclamo. Contestava sia il reddito aziendale sia quello della sostanza e
chiedeva deduzioni superiori; in particolare lamentava la durezza dell'imposizione
determinata dal sistema fiscale ticinese, che impone i redditi secondo il
sistema praenumerando (sul passato). Il 10 maggio 1994 anche __________
__________ personalmente contestava la tassazione IC/IFD 1991-92.
Il dottor __________ ,
quale rappresentante di __________ __________, veniva sentito dall'UT il 18
maggio 1995, le parti concordavano di definire la perdita della società in nome
collettivo negli anni 1989-90 in fr. 135'000.-- di media annua e quella
aziendale del marito in fr. 45'000.-- di media annua. L'UT precisava inoltre
che il reddito della sostanza sarebbe stato esposto in media annua e che
eventuali fluttuazioni avvenute durante il periodo di tassazione sarebbero
state considerate nel periodo successivo. Puntualizzava pure che nel reddito
della sostanza era compresa una quota di fr. 10'160.-- relativa al figlio
minorenne. Gli interessi passivi, dal canto loro, venivano definiti in fr.
121'087.-- di media annua. Il rappresentante della contribuente, sentite le
spiegazioni dell'UT, recedeva a sua volta dalla contestazione relativa alla
differenza di fr. 237'430.-- sulla sostanza complessiva (cfr. verbale di audizione
del 18 maggio 1995). Donde la decisione su reclamo del 17 luglio 1995.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, assistita sempre dalla __________
__________, contesta unicamente il reddito della sostanza, stabilito dall'
Ufficio di tassazione in fr. 893'910.--. Precisa che era socia, unitamente alla
sorella, della __________ __________ & __________ __________ con sede a
__________, la quale ha realizzato utili consistenti, superiori al milione di
franchi, negli anni 1989-90, utili che si sono poi ridotti a fr. 237'505.-- nel
1990 e a zero nel 1991. Rileva quindi che, per effetto del sistema di
tassazione sul passato, nel corso degli anni 1988-1992 è stata imposta su
redditi per fr. 5'026'352.-- mentre ha conseguito redditi per soli
2'670'575.--. Chiede quindi, ragionando a contrario rispetto all'inizio
dell'imponibilità, l'allestimento di una tassazione intermedia per cessazione
dell'attività; in via subordinata di considerare l'uscita dalla __________,
avvenuta nel 1990, valido motivo di intermedia.
All'udienza del 16
novembre 1995, tenuto conto delle particolarità del caso, il giudice invitava
le parti a esaminare nuovamente la fattispecie in modo da considerare la capacità
contributiva della ricorrente alla luce dell'eccezionale aumento del reddito
della sostanza verificatosi negli anni 1989-90.
- Il 6 dicembre 1995,
dopo riesame dei redditi dei titoli 1988, 1989, 1990 e 1991, le parti hanno
concordato di definire il reddito dei titoli 1989 in fr. 703'365.--, in quanto
l'importo dichiarato (fr. 953'365.--) comprendeva un reddito straordinario di
fr. 250'000.--, già considerato una volta nel periodo fiscale 1989-90 e quindi
non più entrante in considerazione una seconda volta quale base di calcolo
della tassazione 1991-92.
In conseguenza di ciò, le
parti definivano il reddito dei titoli negli anni di computo 1989-90 in fr.
495'490.-- di media annua (cfr. verbale del 6 dicembre 1995).
La ricorrente dava la
propria adesione all'accordo il 22 dicembre successivo.
Nulla osta pertanto a
evadere il ricorso in base al suddetto accordo, conforme per altro ai disposti
di legge e alla giurisprudenza relativa all'imposizione, una sola volta, di
fattori eccezionali di reddito.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo del 17 luglio 1995 è riformata conformemente a quanto
indicato nel consid. 4 e, meglio, a quanto partitamente stabilito nel verbale
del 6 dicembre 1995.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro
30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster