AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.147
Data decisione, Autorità:
10.09.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00147
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 25 luglio 1995
in
materia di: IC 91/92
presentato
da:
__________, __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con decisione del 12
giugno 1995, l' Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________
__________, domiciliato a __________ e limitatamente imponibile nel Canton
Ticino in quanto proprietario di un immobile, la tassazione IC 1991/92 (inizio
assoggettamento);
-
che, il successivo 19
giugno, l' Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione IC
1993/94, fondata sugli stessi elementi di reddito e di sostanza: reddito
imponibile fr. 9'225 (reddito della sostanza fr. 12'300.- meno deduzioni fr.
3'075.-);
-
che, con reclamo del 26
giugno 1995, il contribuente chiedeva la riduzione del valore locativo da fr.
12'300.- a fr. 9'900.-, pari al 5% del valore di stima;
-
che, con un ulteriore
scritto del 7 luglio 1995, riferito alla decisione del 12 giugno ed anche a
quella del 19 giugno 1995 (nel frattempo notificatagli), __________ __________
postulava la deduzione delle spese di manutenzione e di amministrazione
effettive, ai fini sia della tassazione IC 1991/92 sia della tassazione IC
1993/94;
-
che, con decisione del 24
luglio 1995, l' Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo contro la decisione
del 12 giugno 1995, riducendo il reddito della sostanza a fr. 9'900.-, ma
lasciando inalterata la relativa deduzione;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula
nuovamente la deduzione delle spese di manutenzione effettive, lamentando che
l'autorità fiscale non sia entrata nel merito della sua domanda;
-
che, qualora un
contribuente lamenti il fatto che l'autorità fiscale non sia entrata nel merito
di un reclamo da lui interposto, l'autorità di ricorso, accertato che non vi
fosse un motivo per non pronunciarsi, è tenuta ad accogliere il ricorso e ad
ordinare all'autorità di pronunciarsi nel merito (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 278, e giurisprudenza
citata);
-
che, nella fattispecie,
l'autorità di tassazione ha manifestamente ignorato la lettera del 7 luglio
1995, che integrava il reclamo del 26 giugno 1995, ritenendo verosimilmente che
essa si riferisse solo al successivo periodo di tassazione 1993/94;
-
che, pertanto, la Camera
di diritto tributario non può entrare nel merito del ricorso del contribuente,
per non sottrargli un grado di giudizio, ma deve al contrario rinviare gli atti
all'autorità fiscale, per una decisione nel merito;
-
che il ricorso è
conseguentemente accolto, senza che si giustifichi di porre a carico del
ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 24 luglio 1995 è annullata e gli atti
sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Locarno perché si pronunci in
merito alla richiesta di deduzione delle spese effettive di manutenzione.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 231 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster