Real estate capital gain tax reduced after deductible costs accepted

80.1995.137Other CourtFeb 13, 1996Granted

Summary

The taxpayer appealed a Ticino real estate capital gain tax assessment after the taxable amount had already been reduced on objection and on appeal before the Cantonal Contributions Division. He sought further deductions for excavation expenses and a commission. Following further review of the documents, the tax authority itself agreed to reduce the taxable amount to CHF 10,000, and the Tax Chamber adopted that solution. The appeal was allowed, the challenged decision was reformed accordingly, the file was sent back for a new calculation, and no costs were charged.

Regest

Art. 20 LIMVI, 11 RIMVI, 185 LT; real estate capital gain tax assessment and deduction of sale-related costs: where, after additional examination of the file and comparison with the accounts of the beneficiary companies, the tax authority concedes a further reduction of the taxable gain, the appellate court may decide in accordance with that revised position. The taxable amount is then to be reduced accordingly and the file returned for a new assessment calculation; in such circumstances, no court costs need be levied (consid. 3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.137

Data decisione, Autorità: 13.02.1996, CDT

Incarto n. 80.95.00137

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 12 luglio 1995

in materia di: IMVI

presentato da:


__________, __________ __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 17 maggio 1994 __________ __________ vendeva la part. n. __________ di __________ a __________ __________ al prezzo di fr. 540'000.--. L' Ufficio dei registri del distretto di Locarno, autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, determinava l'imponibile in fr. 103'138.-- (cfr. notifica della tassazione del 29 luglio 1994). L'imponibile veniva poi ridotto in sede di reclamo a fr. 34'120.-- con decisione su reclamo del 21 aprile 1995, che veniva confermata dalla Divisione cantonale delle contribuzioni con decisione su ricorso del 13 giugno 1995.


__________ presentava tempestivo ricorso a questa Camera contro la suddetta decisione, chiedendo l'ulteriore deduzione di fr. 20'000.-- per le maggiori spese di scavo pagate alla ditta __________ di __________ Piano per l'edificazione di due case sulla part. n. __________ "__________" e di una provvigione di fr. 20'000.-- versata alla __________ __________. __________ in occasione della vendita a __________.

  1. Dopo aver presentato le proprie osservazioni, la Divisione cantonale delle contribuzioni con lettera dell' 8 novembre 1995 chiedeva di poter verificare ulteriormente i costi, di cui il ricorrente chiede la deduzione, esaminando i conti delle ditte, che hanno beneficiato dei versamenti.

La Divisione cantonale delle contribuzioni con scritto del 30 gennaio 1995 comunicava a questa Camera, dopo ulteriore esame degli atti e audizione diretta del contribuente, di aver concordato la riduzione dell'imponibile a fr. 10'000.--. A tale comunicazione era allegata l'adesione del ricorrente, datata 15 gennaio.

Nulla osta all'evasione del ricorso nel senso della proposta della Divisione cantonale delle contribuzioni, che è stata formulata dopo attenta valutazione di tutte le spese fatte valere dal ricorrente ed esame comparato delle stesse con i conti delle ditte beneficiarie dei versamenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su ricorso del 13 giugno 1995 è riformata nel senso che l'imponibile è ridotto a fr. 10'000.--.

§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Autorità fiscale per l'emissione di un nuovo conteggio.

  1. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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