AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.120
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00120
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 20 giugno 1995
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
Fondazione
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, deceduta il 14 giugno 1883, aveva nominato con testamento olografo
del 14 giugno 1878 sua erede universale __________ __________, comunicandole
oralmente la sua volontà di destinare un suo credito verso terza persona
all'erezione di un asilo cattolico nel Comune di __________. Il 17 agosto 1889,
per chiarire tra l’ altro una controversia interpretativa sorta tra Comune e
__________, veniva istituita con rogito del notaio avv. __________ __________,
la "Fondazione" __________ con lo scopo di istituire un asilo
infantile cattolico nel Comune di __________. L’attività, esplicata per molti
anni, andò però via via scemando.
Nel 1971 il Comune di
__________ diede avvio, con l'approvazione e i sussidi dell'autorità cantonale,
alla realizzazione di una casa per bambini comunale. Nel 1981 il vescovo di
__________ autorizzava un adattamento dell’attività della
"Fondazione" __________, consentendole di gestire, in sostituzione
dello scopo originario, un centro per il tempo libero dei ragazzi e di organizzare
giornate e corsi di formazione e educazione cristiana.
Su richiesta della
"Fondazione", l’ Amministrazione cantonale delle contribuzioni la
esonerava provvisoriamente per i periodi fiscali 1981-82 e 1983-84, estendendo
poi l’esonero fino al periodo fiscale 1989-90 e in seguito ancora al periodo
1991-92.
Il 23 ottobre 1993 l’
Ufficio di tassazione notificava alla "Fondazione" la tassazione IC
1993-94, esponendole un utile di fr. 3’000.-- di media annua e un capitale di
fr. 165’000.--; disponeva inoltre il prelievo dell’imposta immobiliare
calcolata sul valore ufficiale di stima di fr. 182’454.--.
- La
"Fondazione" __________ insorgeva tempestivamente contro la notifica
di tassazione dell’ Ufficio di tassazione, chiedendo che le venisse concesso,
come per il passato, l’esonero fiscale quale fondazione religiosa e, in via
subordinata, l’esonero quale ente di pubblico interesse giusta l’art. 15 LT.
Con decisione del 18
maggio 1995 la Divisione delle contribuzioni respingeva il reclamo, argomentando
che la "Fondazione" non esplica più da anni attività di pubblica
utilità, né secondo l’art. 65 lett. f LT-1994, né secondo l’art. 15 lett. l
LT-1976. L’immobile, dopo la cessazione nel 1975 dell’attività dell' asilo
infantile, è divenuto fatiscente e non è più idoneo a accogliere un giardino
d’infanzia: il pianterreno viene semplicemente messo a disposizione degli
organizzatori di feste locali, mentre il piano superiore è locato a terzi. La
"Fondazione", così stando le cose, non è più in grado, secondo
l’Autorità fiscale, di svolgere l’attività prevista dallo scopo statutario e
pertanto non svolge più da molto tempo ormai un'attività di utilità pubblica.
A questo riguardo, la
Divisione delle contribuzioni nega che l’attività possa essere considerata come
soltanto temporaneamente sospesa: nessuna attività è stata più svolta dal 1975
al 1982 e da quella data, a seguito dell’adattamento dello scopo, l’attività si
è limitata all’organizzazione di incontri ricreativi con i ragazzi e le
famiglie della Parrocchia di __________, elargendo fr. 5.-- al giorno e per
persona. Si tratta, conclude la Divisione delle contribuzioni, di un’attività
insufficiente affinché la "Fondazione" possa essere considerata di
pubblica utilità.
- Con il presente
tempestivo ricorso la "Fondazione" __________ ripropone, davanti a
questa Camera, la richiesta di esenzione fiscale. Afferma di essere stata
costretta a sospendere temporaneamente l’attività, poiché né il Cantone né il
Comune hanno partecipato alle spese di riattazione dello stabile, lamentando al
riguardo una disparità di trattamento con l’asilo di __________ __________ di
__________, che invece avrebbe ricevuto i sussidi. Ricorda inoltre che, a norma
del proprio regolamento, quando fosse nell’impossibilità di raggiungere
momentaneamente lo scopo, deve mettere a frutto il proprio patrimonio, affinché
l’asilo possa di nuovo essere ripristinato, lamentandosi a questo proposito
dell’ostracismo del Comune.
La Divisione delle
contribuzioni propone invece di respingere il ricorso, ribadendo in sostanza
che la "Fondazione" __________ non svolge più un’attività di
interesse pubblico quale era quella prevista dal proprio statuto.
In occasione dell'udienza
del 3 ottobre 1995 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
- L'unica questione
che deve perciò essere affrontata è quella di sapere se la "Fondazione"
__________ continui ad adempiere i requisiti posti dal diritto cantonale per
ottenere l'esenzione dall'imposta sul reddito e sulla sostanza, segnatamente se
essa sia tuttora in grado di svolgere effettivamente un'attività
d'interesse pubblico.
4.1.
Sono esenti dall'imposta
le società cooperative, le associazioni e le fondazioni con sede nel Cantone,
che perseguono scopi di interesse pubblico o di esclusiva utilità pubblica nel
Cantone o di interesse della comunità svizzera, per la sostanza ed il relativo
reddito esclusivamente ed irrevocabilmente adibiti a questi scopi, nella misura
in cui le loro prestazioni non sono subordinate ad una corporazione del diritto
privato (art. 15 cpv. 1 lett. 1 LT-1976).
4.2.
Gli scopi statutari non
bastano da soli a conferire il diritto all'esenzione. Occorre che l'attività
d'interesse pubblico sia nel contempo effettiva, vale a dire che lo scopo statutario
trovi concreta attuazione (Niggli, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund,
tesi, Berna 1945, p. 105 s., Meier, Die Besteuerung der gemeinnützigen
Institutionen im Kanton Aargau, ZBl, vol. 65, p. 208; Gygax,
Die Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit nach Wehrsteuerrecht, in Revue
fiscale 16 p. 104; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar
zum ZH-StG, vol. I, p. 210; Känzig, Wehrsteuerrecht, p. 175; Aa.Vv.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 68; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
ZH-StG - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 87; Revue fiscale 48 p.
383).
La ragione consiste nel
fatto che, se non vengono effettuate prestazioni o non viene svolta alcuna
attività, non v'è alcuna ragione di concedere un vantaggio a un numero limitato
di contribuenti, segnatamente a una cerchia limitata di persone giuridiche a
dispetto delle persone fisiche (DTF 69 I 31). Ciò consente
altresì di evitare che patrimoni, che rimangono bloccati, inerti per diversi
anni senza svolgere effettive funzioni di pubblica utilità, sfuggano
all'imposizione fiscale e che in seguito vengano per giunta distratti dal loro
scopo originario (Niggli, op. cit., p. 106; Trümpy,
Die Gemeinnützigkeit im Recht der direkten Bundessteuer, tesi 1987, p. 129 s.).
4.3.
Nella pratica quotidiana
si pongono tuttavia determinati problemi pratici, soprattutto in relazioni alle
istituzioni di nuova costituzione che dispongono, in determinati casi, solo di
una sostanza modesta. Alle nuove istituzioni si è soliti concedere un congruo
periodo d'avviamento per predisporre l'organizzazione e il finanziamento
dell'attività (Sutter, L'esenzione dalle tasse di successione per
motivo di pubblica utilità, in RTT 1972, p. 39; Niggli,
op. cit., p. 107; Gygax, op. cit., p. 104; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
loc. cit.: Trümpy, op. cit. p. 129).
Esente da imposta è non
solo il patrimonio direttamente adibito a scopi di pubblica utilità, ma anche
il patrimonio che vi concorre indirettamente, vale a dire il cui reddito viene
destinato all'attuazione degli scopi di pubblica utilità o viene lasciato gratuitamente
in usufrutto ad altre istituzioni d'utilità pubblica (Känzig,
loc. cit.).
I medesimi principi devono
informare la prassi delle autorità fiscali quando un'istituzione di pubblica
utilità interrompe la propria attività. Se l'interruzione è dovuta a ragioni di
riorganizzazione, se ne terrà conto analogamente al caso delle istituzioni di
nuova costituzione. Se invece l'interruzione è dovuta ad esempio ad una
distrazione dagli scopi di pubblica utilità e non si può presumere
ragionevolmente che l'istituzione torni a realizzarli di nuovo, l'esenzione non
trova più giustificazione (Niggli, op. cit., p. 108 s.; Trümpy,
op. cit., p. 130).
- 5.1.
Nel caso in esame è del
tutto pacifico che la ricorrente, a causa delle condizioni assai precarie in cui
si trova l'immobile, segnatamente il salone al pianterreno, non è più in grado
di adempiere il proprio scopo: non tanto quello statutario di gestire un asilo
infantile cattolico, che da anni è stato abbandonato, ma nemmeno quello sostitutivo,
di gestire un centro per il tempo libero dei ragazzi con l'eventuale
istituzione di una biblioteca dotata di libri a carattere formativo e con la
proiezione di film adatti, come pure con l’organizzazione di giornate e corsi
per la formazione e l'educazione cristiana, come si legge nell'autorizzazione
del Vescovo di __________ del 12 aprile 1981.
Di fatto, se si ripercorre
l'attività svolta dalla "Fondazione", così come risulta dall'esposto
versato in atti, ci si accorge subito che essa è stata sempre assai contenuta e
per di più svolta in larga misura in altri luoghi e non nell'immobile
intavolato a RF alla "Fondazione".
Si può quindi affermare,
senza tema di smentita, che l'uso dell'immobile, già ridottissimo sin dalla
fine degli anni settanta, è andato via via diminuendo, al punto che ora non
viene e non può nemmeno più venire utilizzato a causa dello stato di
progressivo abbandono.
Le modeste entrate della
"Fondazione" derivano per lo più dalla locazione dell'immobile,
segnatamente delle parti ancora utilizzabili e abitabili. Le uscite, dal canto
loro, non sono certo in grado di documentare lo svolgimento di una attività di
pubblico interesse che abbia un certo rilievo.
In simili condizioni,
questa Camera non può che condividere la decisione della Divisione delle
contribuzioni, che non ha potuto far altro che constatare che la ricorrente è
nell’impossibilità di perseguire il proprio scopo.
Non si intravede, d’altra
parte, il benché minimo indizio che possa far apparire questa situazione come
soltanto transitoria. Proprio il progressivo spegnersi dell’attività dalla fine
degli anni settanta ad oggi porta ad una prognosi del tutto sfavorevole circa
una eventuale ripresa a breve termine dell'attività.
Di nessun rilievo, al
riguardo, le cause che hanno portato a questa situazione di stallo,
segnatamente la vertenza che ha opposto la ricorrente al Comune di __________.
Ciò che importa ai fini del presente giudizio è unicamente l’impossibilità
pratica di realizzare lo scopo.
5.2.
L’esito del ricorso esime
d’altronde questa Camera dall’interrogarsi sulla legittimazione ricorsuale
della ricorrente e, più in generale, sulla proprietà dell’immobile.
In effetti – sia rilevato
a titolo del tutto abbondanziale – la “Fondazione” __________ non è una
fondazione a’ sensi del CC. A seguito del legato (orale) della defunta
__________ __________, il 17 agosto 1889 veniva raggiunto un accordo tra il Comune
di __________ e la Parrocchia, che prevedeva la costruzione di un asilo infantile,
che veniva offerto da __________ __________, erede universale di __________
__________, al Comune di __________, che la accettava. L’accordo era accompagnato
da numerose altre condizioni, segnatamente dal deposito del capitale nelle mani
dell’Amministratore Apostolico, che lo avrebbe utilizzato per onorare le suore
che avrebbero gestito l'asilo; l’affidamento alle suore stesse dei compiti
educativi e al Vescovo quello dell’alta direzione e amministrazione dell’asilo.
Veniva inoltre stabilito che, qualora l’asilo non avesse più potuto svolgere la
propria attività, il comune avrebbe potuto continuarla, rimanendo proprietario
dell’asilo e di ogni sostanza pertinente. Il capitale invece sarebbe rimasto all’Amministrazio-ne
apostolica.
Di questa situazione
giuridica, che presta invero il fianco a interpretazione – non si dimentichi
per altro che il codice civile svizzero è stato adottato il 10 dicembre 1907 –
si trova traccia anche nell’intavolazione a Registro fondiario, che così
descrive il proprietario della particella n. __________ RFD di :
“: Asilo infantile (fondazione __________)”.
5.3.
Data la particolarità
della fattispecie questa Camera fa astrazione dall’accollare spese e tassa di
giustizia alla ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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