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Numero d'incarto:
80.1995.118
Data decisione, Autorità:
21.08.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00118
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 19 giugno 1995
in
materia di: IC 87/88 int (IC 98/95)
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________ __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il
29 novembre 1993 l' Ufficio di tassazione ha notificato a __________ e
__________ __________ le tassazioni IC 1987-88, IC/IFD 1989-90, 1991-92 e l'intermedia
1991-92, che limitava l'assoggettamento al periodo dal 1° al 23 gennaio 1991.
Oltre un anno dopo, il 5 dicembre 1994 l'Ufficio contabile e fiduciario
__________ si rivolgeva all' Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton
__________ in __________, trasmettendo in pari copia della stessa lettera all'
Ufficio di tassazione di Lugano-Città a valere quale reclamo.
Con
lettera raccomandata del 21 dicembre 1994 l' Ufficio di tassazione attirava l'attenzione
dell' Ufficio fiduciario __________ sulla tardività del reclamo, invitandolo
nel contempo a far valere eventuali motivi di restituzione del termine entro il
23 gennaio 1995, pena l'irricevibilità del gravame. Scaduto infruttuoso il termine
per invocare e provare eventuali motivi di restituzione del termine il reclamo,
nella misura in cui era da considerare rivolto contro le tre suddette
tassazioni e l'intermedia 1991-92, è stato dichiarato irricevibile con
decisioni del 25 maggio 1995.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ e __________ __________ chiedono
l'annullamento della tassazione IC 1987-88, contestando sostanzialmente d'aver
conseguito redditi nel primo anno d'attività. Degli argomenti ricorsuali verrà
detto in seguito per quanto necessario.
-
3.1
Contro
la notifica della tassazione il contribuente può reclamare per iscritto
all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della tassazione
(cfr. art. 176 cpv. 1 LT). La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso
in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è
competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame
sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile
il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata
pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione
per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
3.2
I
termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 157 cpv. 1 LT). La
restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è
da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi
gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT).
In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è
riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (CDT
n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173). Il reclamo,
rispettivamente il ricorso devono essere presentati entro 30 giorni dal momento
in cui è cessato l'impedimento (art. 99 cpv. 4 DIFD).
-
Orbene,
nel caso di specie il reclamo presentato dall' Ufficio fiduciario __________
contro le tassazioni IC 1987-88, IC/IFD 1989-90, 1991-92 e l'intermedia 1991-92
è manifestamente tardivo. Correttamente, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città
ha concesso all' Ufficio fiduciario reclamante un termine di grazia di un mese
per far valere e provare eventuali motivi di restituzione del termine che
avessero impedito i contribuenti a presentare reclamo in tempo utile contro le
notifiche di tassazione intimate il 29 novembre 1993. Malgrado la generosità
del termine assegnatogli (un mese), l' Ufficio fiduciario __________ non ha neppure
degnato l' Ufficio di tassazione di una risposta. In simili condizioni l'
autorità di tassazione non poteva far altro che dichiarare tardivo e quindi
irricevibile il reclamo del 5 dicembre 1994.
-
A
questa Camera è quindi preclusa la facoltà di entrare nel merito della
contestazione sollevata dalla __________ __________ di __________ nel ricorso
del 19 giugno 1995.
Poiché
l'esito del ricorso appariva da tutto principio scontato, questa Camera ha fatto
astrazione, eccezionalmente, dal richiedere ai ricorrenti la traduzione in
lingua italiana dell'atto ricorsuale, che è presupposto di ricevibilità (DTF
102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302; CDT n. 39
del 9 marzo 1990 in re M.V.).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 200.--
b
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per
un totale di fr. 250.--
sono
a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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