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Numero d'incarto:
80.1995.117
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00117
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 19 giugno 1995
in
materia di: IC 93/94 (IC 97/95)
presentato
da:
__________, __________ __________
__________,
rappr.
da: __________, __________ & __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il
12 dicembre 1994 l' Ufficio di tassazione ha notificato a __________ __________
la tassazione IC 1993-94 concernente l'imposizione dell'immobile e del relativo
reddito.
Il
26 gennaio 1995 __________ __________ si rivolgeva all' Ufficio cantonale di
esazione, reclamando contro la notifica di tassazione, segnatamente il valore
della sostanza immobiliare considerato nella tassazione. Il reclamo veniva
immediatamente trasmesso per competenza all' Ufficio di tassazione, il quale
con decisione del 19 giugno 1995 ne constatava innanzi tutto la tardività,
ribadendo nel merito che il valore della sostanza immobiliare al 1° gennaio
1993 è costituito dal valore di stima ufficiale a quella data.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento
della tassazione IC 1993-94, contestando il valore della sostanza immobiliare
in Ticino, che le causerebbe una doppia imposizione con altri Cantoni.
-
Contro
la notifica della tassazione il contribuente può reclamare per iscritto
all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della tassazione
(cfr. art. 176 cpv. 1 LT). La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso
in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è
competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame
sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile
il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata
pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione
per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
-
Orbene,
nel caso di specie il reclamo presentato da __________ __________ contro la
notifica di tassazione del 12 dicembre 1994 è manifestamente tardivo. Esso è
infatti stato spedito soltanto il 26 gennaio 1995, quando il termine utile di
trenta giorni era ormai decorso da almeno una decina di giorni nell'ipotesi più
favorevole, vale a dire nel caso in cui in cui la tassazione le fosse stata
notificata per posta B.
La
ricorrente d'altronde non fa valere nessun motivo, verificatosi senza sua
colpa, atto a giustificare la restituzione del termine (servizio militare,
malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il contribuente
o il suo rappresentante) secondo l' art. 157 cpv. 4 LT (CDT n. 73
del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173).
A
questa Camera è quindi preclusa la facoltà di entrare nel merito della
contestazione sollevata dalla ricorrente con il ricorso del 19 giugno 1995.
- A
titolo meramente abbondanziale si rileva che nel merito il ricorso non avrebbe
avuto miglior esito. Infatti, secondo l'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e loro
accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale, fatta
eccezione per i terreni agricoli e forestali. Per l'imposta sulla sostanza fa
stato l'inizio del periodo fiscale, vale a dire, nel caso concreto, il 1°
gennaio 1993.
Indiscutibilmente,
a quella data, il valore di stima ufficiale dell'immobile di __________
__________ era quello considerato dall' Ufficio di tassazione: fr. 84'612.--. È
questo dunque il valore che deve far stato anche nell'ambito del riparto intercantonale
volto a evitare la doppia imposizione e non il valore di fr. 355'000.--, che
corrisponde verosimilmente al valore di acquisto, come parrebbe pretendere la
ricorrente, Non è quindi la tassazione, segnatamente il riparto ticinese a
dover essere modificata, bensì quello degli altri cantoni.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per
un totale di fr. 150.--
sono
a carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente Il
Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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