AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.115
Data decisione, Autorità:
21.08.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00115
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 16 giugno 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 96/95)
presentato
da:
__________ __________, arch.
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella tassazione
IC/IFD 1993-94 l' Ufficio di tassazione ha esposto ad __________ __________
__________, architetto alle dipendenze della __________ __________ __________ e
a sua moglie __________, oltre al reddito del lavoro di fr. 99'561.-- di media
annua, un valore locativo per l'uso della propria abitazione di fr. 9'090.--,
pari al 7,25% del valore ufficiale di stima.
Ha inoltre ammesso
deduzioni per spese di amministrazione e manutenzione per fr. 3'575.-- e ha
concesso deduzioni per spese di trasporto nella misura di fr. 1'860.-- di media
annua, per doppia economia domestica per fr. 1'200.-- in considerazione che
__________ __________ __________ può usufruire della mensa aziendale; ha invece
negato la deduzione per figli agli studi avendo il figlio frequentato
unicamente un corso di inglese per una durata di poco meno di sei mesi, come
pure la deduzione per figli a carico, poiché il figlio sarebbe da considerare
al 1° gennaio 1993 persona senza attività lucrativa, avendo terminato gli studi
nel 1992 (cfr. decisione su reclamo del 29 maggio 1995).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ e __________ __________ __________ contestano la
determinazione del valore locativo, l'importo della deduzione per spese di
gestione e manutezione, la deduzione soltanto parziale per pasti fuori casa,
come pure la mancata deduzione per figli a carico e per figli agli studi. Degli
argomenti ricorsuali si dirà in seguito, per quanto necessario.
-
Valore locativo
3.1
Giusta l'art. 20 lett. b
LT e 21 cpv. 1 b DIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario)
del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito
della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. Di
regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente
dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il
valore locativo deve corrispondere di massima alla mercede che, secondo le
condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile
ad un terzo.
3.2
Il Tribunale federale ha
precisato che, specie per appartamenti e ville signorili, il valore locativo
deve corrispondere “al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario
desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto
in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni,
in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche
e sociali analoghe a quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1;
DTF 69 I 24/25; __________, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988,
p. 98). Che il valore locativo così stabilito corrisponda o meno ad una
rimunerazione normale del capitale investito nel fondo non è essenziale (DTF 66
I 80), e il proprietario è tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il
corrispettivo del reddito in natura così percepito, non l'interesse normale del
valore in capitale dell' oggetto (DTF 69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in re
A. S. p. 4 s.). Ne viene, anche per questo tipo di abitazioni, che il valore
locativo non corrisponde necessariamente alla rimunerazione, al tasso normale,
del capitale investito.
3.3
Secondo la circolare del
24 marzo 1987 dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (ACC) il
valore locativo di abitazioni unifamiliari corrisponde, di massima, al tasso
del 5% del valore di stima dell'immobile, se entrata in vigore dopo il 1° gennaio
1981, rispettivamente a quello del 6,5% se la stima risale a tale data o ad una
precedente. Il citato termine di riferimento viene periodicamente adeguato per tener
conto dell'invecchiamento dei valori di stima: nel periodo fiscale 1993/94 si
applica il tasso del 6,5% ai valori di stima anteriori al 1° gennaio 1989 e del
7,25% a quelli anteriori al 1° gennaio 1984.
La suddetta circolare va
esaminata sotto il profilo della parità di trattamento, qualora la sua
applicazione schematica dovesse favorire determinati contribuenti, in contrasto
con il principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello
reperibile sul mercato. Il tema è, in sostanza, quello dell'uguaglianza nell'illegalità
(cfr. ASA 54 p. 82 ss., in particolare p. 86; Auer, L'égalité dans l'illégalité,
in ZBl 79 p. 281 ss.). Questa Camera ha già avuto modo di osservare (cfr. CDT
n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B. e CDT n. 498 del 12 dicembre 1986 in re
C.S.) che, in linea di principio, l'uguaglianza di trattamento non impedisce di
procedere secondo parametri schematici.
Si dovrà invece ricorrere
a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di
trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili
che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale.
3.4
Il valore di stima
dell'abitazione occupata dai ricorrenti risale al 1979. Correttamente, quindi,
l'UT per tener conto della vetustà delle stime ha applicato il parametro del
7,25%. Il valore locativo che ne risulta, calcolato sui soli fabbricati, è di
fr. 9090.--, pari a fr. 757,50 al mese. Non si può certo ragionevolmente
sostenere che, per un'abitazione come quella occupata dai ricorrenti, un canone
di locazione di ca. fr. 760.-- mensili non sia reperibile sul mercato per
un’abitazione condominiale del tipo di quella di proprietà dei ricorrenti e che
quindi si imponga una valutazione individualizzata. Il valore locativo
determinato secondo i parametri, e non attraverso una valutazione
individualizzata dell'immobile, appare del tutto sostenibile, se si considerano
i canoni di locazioni usuali, ma anche alla luce del confronto proposto dai
ricorrenti medesimi con l'appartamento affittato a terzi, senza che metta conto
verificare nel dettaglio il maggiore o minor pregio (posizione, rifiniture,
ecc.) dell'appartamento padronale.
Su questo punto il ricorso
va dunque indiscutibilmente respinto.
- Deduzione per
spese di gestione, amministrazione e manutenzione
4.1.
La legge tributaria
consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive
di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi
ricorrenti, ad esclusione di quelli versati 'una tantum' (art. 30 cpv. 1 LT).
4.2.
Sono considerate spese di
manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano
lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT n. 262
del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 22 cpv. 1 lett. e
DIFD, n. 161, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
4.3.
Quanto alle spese per il
giardino, istruzioni in merito possono trovarsi sia nella giurisprudenza della
Camera sia nella circolare n. / del 15 gennaio 1985
dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, in particolare l'allegato
n. 1; Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 375). In linea di principio
esse non vengono ammesse in caso di uso in proprio dell’immobile (cfr. CDT n.
41-42 del 6 marzo 1987 in re Mo., RTT 1972, p. 59 s.). Esse appaiono piuttosto
delle spese che ogni contribuente è tenuto a sopportare, se non le esegue in
proprio al pari delle altre spese, non deducibili, per il mantenimento suo e
della sua famiglia (art. 23 DIFD, art. 32 cpv. 1 lett. a LT), quali quelle per
il personale domestico o quelle per la custodia dei figli (RDAF 1989 pag. 425;
RF1994 pag. 45; CDT n. 86/94 del 25 maggio 1994 in re P.R.).
Si aggiunga ancora che, di
regola, il valore locativo - che costituisce la base del reddito imponibile del
ricorrente - è stato calcolato sulla base del solo valore di stima della casa,
senza considerare cioè quello del terreno circostante; se si concedessero in
deduzione le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque un risultato
aberrante (cfr. anche CDT n. 132 del 21 giugno 1993 in re Le.).
4.4
Per quanto precede, il
ricorso non può essere accolto nella misura in cui i ricorrenti chiedono la
deduzione delle spese per la manutenzione del giardino.
Può invece esserlo nella
misura in cui essi chiedono la deduzione delle spese di manutenzione
(revisione) della piscina pagate a ditte specializzate (Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, p. 374), anche in considerazione del fatto che il valore della
piscina è compreso nel valore di stima ufficiale dei fabbricati, dal quale è
stato ricostruito, secondo i parametri schematici, il valore locativo.
Alla deduzione di fr.
3'537.-- in media annua ammessa dall' Ufficio di tassazione deve quindi essere
aggiunto un ulteriore importo di fr. 768.-- in media annua, per una deduzione
complessiva di fr. 4'305.--.
- Deduzione per
pasti fuori casa
5.1
L’ Ufficio di tassazione
ha concesso ad __________ __________ __________ la deduzione per le spese di
trasferta necessarie per recarsi il mattino sul luogo di lavoro e per rientrare
la sera al domicilio di __________ in ragione di fr. 1’860.-- in media annua.
Ha inoltre concesso la deduzione per doppia economia domestica per il pranzo di
mezzogiorno in ragione di fr. 1’200.-- in media annua e non di fr. 2’400.--,
poiché il ricorrente può beneficaire di un pasto a prezzo ridotto usufruendo
della mensa aziendale.
__________ de __________
chiede invece con il presente ricorso che gli venga concessa la deduzione
completa di fr. 2’400.--, asserendo di non poter beneficiare della mensa
aziendale soffrendo da anni di gastrite cronica.
5.2
Quando il domicilio non
coincide con il luogo di lavoro e la distanza è notevole sì che al contribuente
non è possibile o non si può da lui pretendere che rientri al domicilio per
pranzare, egli ha diritto ad una deduzione per i pasti presi fuori casa (art.
25 cpv. 1 lett. c LT, 22 bis cpv. 1 lett. b DIFD). Le rispettive regolamentazioni
in materia di imposta cantonale e di imposta federale diretta stabiliscono che
se il contribuente è impossibilittato a prendere un pasto principale al proprio
domicilio, sono deducibili per doppia economia domestica fr. 11.-- per ogni
pasto principale preso fuori casa, oppure fr. 2’400.-- se le medesime circostanze
sussistono tutto l'anno; se il datore di lavoro riduce il prezzo del pasto di
mezzogiorno (mensa, contributo alle spese), si concederà per questo pasto
soltanto la metà della deduzione (fr. 5.50) fr. 1'200.-- l'anno. Tuttavia, se
la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna
spesa supplementare, non è concessa alcuna deduzione (cfr. art. 2 lett. a del
Decreto esecutivo del 10 novembre 1992 concernente le deduzioni per spese di
trasferta, di doppia economia domestica e di perfezionamento professionale dei
salariati; inoltre, Circolare n. __________ del 21 luglio 1992 dell' Amministrazione
federale delle contribuzioni). I costi per i pasti fuori casa sono deducibili
nella misura in cui comportano un spesa maggiore di quella che il contribuente
normalmente avrebbe, se pranzasse nella propria economia domestica (Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2. ediz., I, p. 686, ad Art. 22bis cpv. 1 DIFD, num. 9; AA.VV., Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 319; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, II, p. 371, ad Art.26, num. 27). Il Tribunale federale
ha ammesso, in questo contesto, che la deduzione può essere ammessa in misura
parziale quando il costo del pasto in una mensa aziendale supera quello del
costo che il contribuente salariato dovrebbe sopportare, se pranzasse nella
propria economia domestica (cfr. Sammlung BGE n. 587, STF del 1° settembre 1981
in re V.S.). Secondo il Promemoria N/2 1993 concernente la stima del vitto e
dell'alloggio dei dipendenti, il costo di un pasto nell'ambito di un'economia
domestica è stimato a fr. 8.--.
5.3
Nel presente caso non è in
discussione la possibilità che è offerta ad __________ __________ __________ di
beneficiare della mensa aziendale. In discussione è unicamente l’impossibilità
di farlo a causa di un’asserita gastrite che lo perseguiterebbe da anni.
Orbene, anche facendo
astrazione dal fatto che l’affermazione del ricorrente non è comprovata da
alcun documento medico relativo al periodo di computo in grado di comprovare
ineccepibilmente l’asserita affezione, l’incarto dovrebbe essere retrocesso all’
Ufficio di tassazione perché accerti se fosse possibile al ricorrente sottoporsi
ad un’eventuale dieta alimentare presso la mensa del datore di lavoro (cfr.
CDT. n. 267 del 15 ottobre 1990 in re L. T.).
Si può tuttavia, date le
circostanze concrete del caso, rinunciare alla retrocessione degli atti all’
Ufficio di tassazione in considerazione del fatto che il ricorrente riceve
annualmente dal proprio datore di lavoro un rimborso globale per non meglio precisate
spese di rappresentanza di fr. 7’200.--. Si può senz’altro ritenere, in assenza
di prove (ad es. una dichiarazione del datore di lavoro, ev. corredata dalla
distinta mensile delle spese) da parte del ricorrente malgrado la richiesta
rivoltagli dall’ Ufficio di tassazione, che tale rimborso sia anche riferibile
a un certo numero di pranzi presi fuori casa. In simili condizioni la decisione
dell’ Ufficio di tassazione, che non ha per altro effettuato riprese sul rimborso
spese, appare sostanzialmente equa e rispettosa dei principi sopra enunciati,
secondo cui i costi per i pasti fuori casa sono deducibili solo nella misura in
cui comportano un spesa maggiore di quella che il contribuente normalmente
avrebbe, se pranzasse nella propria economia domestica.
- Deduzione IC per figli
agli studi; deduzione IC e IFD per figli a carico
6.1
Ai sensi dell'art. 34 cpv.
1 lett. c LT, è concessa una deduzione fino a fr. 5’000.-- per ogni figlio fino
al venticinquesimo anno di età quando egli senza beneficiare di assegni o borse
di studio segue corsi di ordine accademico o di perfezionamento.
6.2
Per l'art. 35 cpv. 1 LT
dal reddito netto sono inoltre deducibili per ogni figlio minorenne senza
attività lucrativa, oppure a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età,
fr. 4'500.--. Il Decreto concernente l'IFD ammette, dal canto suo, una
deduzione dal reddito netto di un ammontare di 4'700 franchi per ogni figlio
minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente
provvede (34 cpv. 1 lett. c LT).
Fa stato, di regola, la
situazione vigente al momento dell’inizio del periodo fiscale.
6.3
I presupposti per il
riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in
apposite circolari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e
dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (cfr. Circolare n.
/ del 29 marzo 1991 e circolare n. /
dell'8 aprile 1991 dell'ACC). Dalle stesse emerge che il requisito fondamentale,
per la concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che
fanno valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle
spese di sostentamento e di studio del figlio. D'altronde, la funzione delle
deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale
del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità
contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo
1992, p. 212 e p. 244; CDT n. 125 del 21 giugno 1993 in re O.M.).
6.4
Per poter beneficiare
della deduzione in materia di IC per figli agli studi (art. 34 cpv. 1 lett. c
LT), i corsi di perfezionamento o di ordine accademico fuori Cantone danno
diritto alla deduzione solo se raggiungono una durata minima di almeno due semestri.
La deduzione non è invece concessa nel caso di studi fuori cantone di carattere
passeggero (cfr. Circolare n. / dell' 8 aprile 1991, cifra
B).
6.5
Orbene, nel caso in esame,
perché il ricorrente possa beneficiare della specifica deduzione IC per figli
agli studi di fr. 5’000.--, manca il requisito del corso di formazione d’ordine
accademico fuori cantone della durata minima di due semestri. Un corso di
lingue della durata di poco meno di sei mesi non adempie manifestamente la
durata minima richiesta dalla legge cantonale, senza che occorra chiedersi, in
linea di principio, se e a quali condizioni un corso di lingue rappresenti un
corso di formazione vero e proprio, che dà diritto al genitore di effettuare la
deduzione sociale dalla propria partita fiscale secondo l’ art. 34 cpv. 1 lett.
c LT o non piuttosto una spesa di perfezionamento richiesta dall’esercizio
dell’attività professionale e quindi deducibile nella partita fiscale del
contribuente medesimo secondo l’ art. 25 cpv. 1 lett. e LT.
6.6
Con riferimento alla
deduzione IC/IFD per figli a carico (art. 35 cpv. 1 LT; art. 25 cpv. 1, lett. c
DIFD), dagli atti dell’ incarto emerge che il figlio del ricorrente ha compiuto
vent’anni il 24 febbraio del 1992, quindi prima dell’inizio del periodo fiscale
1993-94. Pacificamente, egli non può quindi più essere considerato minorenne.
6.7
Resta pertanto da
chiedersi se il figlio del ricorrente debba essere considerato studente ai fini
delle deduzioni di cui agli articoli 35 cpv. 1 LT e 25 cpv. 1, lett. c DIFD.
I criteri per rispondere
al quesito non divergono da quelli richiesti per la concessione della deduzione
di cui all’art. 34 cpv. 1 lett. c LT. D’altra parte anche la dottrina relativa all’
art. 25 cpv. 1 lett. c DIFD esige che la deduzione sia ammessa “nur für Fälle,
in denen die berufliche Ausbildung systematisch und ohne grössere Unterbrüche erfolgt”
(Känzig, Wehrsteuer, 2.a ed., vol. 1, p.712).
Come risulta dagli atti
dell’incarto, all’inizio del periodo fiscale 1993-94 il figlio del ricorrente
non svolgeva alcuna attività lucrativa. Dalla fine degli studi egli era disoccupato,
tant’è che ha beneficiato delle indennità di disoccupazione dal mese di luglio
del 1993 fino alla fine del 1994, ma già nel 1992, come risulta dalla
dichiarazione fiscale personale 1993-94 di __________ __________ __________, in
cui viene denunciato un reddito, conseguito con ogni verosimiglianza dopo il
termine degli studi di fr. 2’619..--.
Tutto ben considerato deve
dunque essere condivisa la decisione dell’ Ufficio di tassazione di non
considerare studente il figlio del ricorrente. Come già si è rilevato, il corso
di lingue della durata di poco meno di sei mesi non configura sostanzialmente
una formazione vera e propria, bensì piuttosto un perfezionamento da prendere
in considerazione, se del caso, nella partita fiscale dell’interessato e non in
quella del genitore.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo del del 29 maggio 1995 è riformata nel senso che la
deduzione per spese di gestione, amministrazione e manutenzione, di fr.
3'537.-- in media annua è aumentata a complessivi fr. 4'305.-- di media annua.
Per il resto la decisione
su reclamo è confermata.
§§ Gli atti del procedimento
vengono pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi
conteggi
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
complessiva di fr. 300.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 60.--
per un totale di fr. 360.--
sono a carico del
ricorrente in ragione di due terzi.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster