AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1994.78
Data decisione, Autorità:
07.12.1995, CDT
Incarto n.
80.94.00078
80.94.00079
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 20 aprile 1994
in materia di: imposte suppletorie
e multe IFD 1985/90 - recupero imposte cantonali e comunali 1985/90
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 22 ottobre 1991
il Commissioner of taxation in __________
(__________) chiedeva all'
Amministrazione federale delle contribuzioni informazioni relative a __________ __________
e suo figlio __________, domiciliati in , invocando l'art. 24 della
Convenzione di doppia imposizione. Dalla documentazione allegata alla richiesta
emergeva che __________ __________ e il figlio __________ erano beneficiari, almeno dal 1980, del " __________
No. __________ __________ " e che nel corso degli anni avevano beneficiato
della distribuzione di somme cospicue.
L' Amministrazione
cantonale delle contribuzioni, venuta a conoscenza della richiesta delle
autorità fiscali australiane e della relativa documentazione, avviava una
procedura di sottrazione d'imposta cantonale, comunale e federale (cfr. diffida
dell'11 dicembre 1991). La procedura si concludeva, dopo aver sentito anche il
parere dell' Amministrazione federale delle contribuzioni sulla possibilità di
utilizzare le informazioni di fonte australiana, con due decisioni del 18 marzo
1994, l'una in materia di IFD, l'altra in materia di IC e Icom., in cui:
- gli
importi dei redditi provenienti dal trust e l'ammontare, al 1° gennaio
degli anni dispari dal 1985 al 1991, dei crediti verso il trust nati
trasformando parte degli importi assegnati dal __________
in prestiti al __________ stesso,
venivano definiti, anno per anno, segnatamente:
a.
assegnazioni
dal __________:
-
per
l’anno 1983 fr. 100’528.–
-
per
l’anno 1984 fr. 113’462.–
-
per
l’anno 1985 fr. 133’193.–
-
per
l’anno 1986 fr. 99’306.–
-
per
l’anno 1987 fr. 88’653.–
-
per
l’anno 1988 fr. 107’826.–
-
per
l’anno 1989 fr. 177’584.–
-
per
l’anno 1990 fr. 188’828.–
b. crediti
verso il __________:
al
1.1.1985 fr. 491’437.–
al
1.1.1987 fr. 323’104.–
al
1.1.1989 fr. 448’268.–
al
1.1.1991 fr. 491’540.–
-
la
mancata dichiarazione degli importi distribuiti dal __________, come pure dei crediti verso il __________, veniva considerato come una
sottrazione d'imposta;
-
l'importo
delle multe tributarie veniva stabilito in 1,2 volte l'importo sottratto.
- __________ e __________
__________, assistiti dalla __________ __________
__________, insorgono contro entrambe le
decisioni suddette, tuttavia, in materia di IC limitatamente al recupero
d’imposta. L’importo della multa in materia di IC veniva invece contestato,
come previsto dalla procedura cantonale, mediante reclamo alla DAC. Nel ricorso
si chiede una migliore informazione, attraverso i canali ufficiali, da parte
delle autorità australiane, ammettendo che la __________
__________ ha beneficiato unicamente di
versamenti da parte dei genitori per un massimo di $ __________ 324'000.--. Si rileva inoltre che detti importi sono
sempre stati considerati donazioni dalla beneficiaria, la quale riteneva per
altro che le imposte sul reddito fossero già state trattenute in __________, per cui non v'era più obbligo di
dichiarazione in __________. La sottrazione
d'imposta finirebbe per configurare, si osserva ancora nel ricorso, una doppia
imposizione. A titolo puramente abbondanziale si rileva inoltre che le imposte
andrebbero esclusivamente a carico della __________
__________, vivendo i coniugi nel regime
della separazione dei beni. Quanto alla misura della multa si fa presente che
nessuna colpa può essere imputata al __________
__________ ,
al quale non può essere rimproverato d'aver agito quale autore o quale
complice. Nel ricorso in materia di IC e Icom. si precisa inoltre, a proposito
dei versamenti, che il " __________ No. __________
è amministrato fiduciariamente dalla __________
__________ __________.,
che dispone dei più ampi poteri discrezionali in relazione alla gestione del
patrimonio e alla distribuzione del relativo capitale e reddito, facendo pure
osservare che i versamenti alla __________
__________ sono stati effettuati dai
suoi genitori. __________ e __________ __________
sarebbero stati erroneamente indicati quali beneficiari del __________ allo scopo di poter beneficiare dell'aliquota
privilegiata del 10% per i residenti all'estero, mentre in realtà i beneficiari
effettivi sarebbero in __________. In
realtà i fondi sarebbero stati messi a disposizione dei coniugi __________: i versamenti effettuati da questi
ultimi alla figlia __________ sarebbero
da considerare delle donazioni, in quanto non avvenuti in base al potere discrezionale
dell'amministratore del __________.
L'Amministrazione
cantonale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso. Dopo aver
illustrato il funzionamento del __________,
l'autorità fiscale non considera determinante sapere se i redditi siano stati
distribuiti direttamente dall'amministratore o tramite i genitori della
beneficiaria. Determinante è il fatto che la beneficiaria ha avuto diritto ai
versamenti conformemente a quanto menzionato nel rendiconto del __________ sulla distribuzione degli
interessi. L'amministrazione rileva inoltre che le elargizioni del trust
possono essere considerate donazione solo quando appaiano eccezionali. Quanto
al debitore d'imposta e al responsabile della sottrazione, l' Amministrazione
cantonale delle contribuzioni ricorda l'irrilevanza della separazione di fatto,
poiché il marito agisce in rappresentanza anche dell'altro coniuge.
In occasione dell'udienza
del 28 novembre 1994, la Camera, sentite le parti, sottoponeva loro una
proposta di transazione. Il 10 ottobre 1995 la Divisione cantonale delle
contribuzioni, Ufficio delle procedure speciali, comunicava alla Camera che la
proposta non era stata accettata dal ricorrente.
- Imponibilità delle
assegnazioni del __________
3.1.
È innegabile e incontestato
che __________ __________ e il figlio __________
abbiano beneficiato dal "__________
" delle assegnazioni elencate nelle decisioni impugnate (cfr. consid. 1):
una parte degli importi venivano bonificati in __________,
la parte rimanente invece veniva trasformata in un credito verso il trust,
il cui pagamento poteva venire esatto, come risulta dalla documentazione
prodotta, mediante semplice preavviso di 48 ore.
Il ricorrente fa valere
che tali importi sarebbero sempre stati considerati alla stregua di donazioni
da sua moglie, la quale avrebbe ritenuto per altro che le imposte sul reddito
fossero già state trattenute in __________,
per cui non vi sarebbe stato obbligo di dichiarazione in __________.
3.2.
Prima di esaminare gli
aspetti soggettivi della sottrazione d’imposta occorre dunque stabilire se le
assegnazioni del __________
costituiscano fiscalmente dei redditi o se invece debbano essere considerate
delle donazioni; tale circostanza rappresenta il presupposto sia per il
ricupero dell’imposta sia per la multa.
Secondo l’art. 19 cpv. 1
lett. c LT sono imponibili i proventi percepiti da locazione, affitto,
usufrutto o altro godimento di beni mobili o diritti. Analogamente, secondo l’art.
21 cpv. 1 lett. c DIFD, è imponibile qualsiasi reddito che derivi da
sostanza mobile, specialmente da interessi, rendite o quote di utili
provenienti da crediti e partecipazioni d’ogni genere.
__________ e giurisprudenza considerano che, nel caso di un __________ discrezionale, ove la competenza di
decidere se, quando e quale parte dei redditi correnti o accumulati debba essere
distribuita, spetti al proprietario apparente incaricato della gestione (trustee),
il beneficiario ha un diritto d’aspettativa al reddito (DTF 97 II
79; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982,
p. 43; Andina, Die Besteuerung von in der Schweiz wohnhaften Empfängern
von Leistungen seitens angelsächsischer trust Settlements, in RF
1993 pp. 201 ss., in particolare p. 202 e p. 204; Ryser, Rapports
de trust et impôts directs, in ASA 61 pp. 749 ss., in particolare p.
752; AA.VV., Der Trust im schweizerischen Steuerrecht, in
ASA 63 pp. 1 ss.). In tal caso possono essere imposti soltanto i redditi di cui
è stata decisa l’assegnazione (Andina, op. cit. p. 203; Ryser,
op. cit., p. 752)
3.3.
Dall’esame dell’atto
costitutivo del __________ appare chiaramente
che __________ __________ __________ e
il figlio __________ sono beneficiari discrezionali
del __________ di famiglia e che, in
virtù della loro aspettativa hanno ricevuto ogni anno a partire dal 1983
cospicui versamenti. Poco importa che tali versamenti siano stati effettuati a
intervalli irregolari o sotto forma di rendita (Andina, op. cit.
p. 203).
A giusta ragione, quindi,
l’autorità fiscale cantonale li ha considerati reddito imponibile nel nostro
paese, sia per la parte effettivamente ricevuta sia per quella accreditata ed
esigibile mediante semplice preavviso di 48 ore.
Il ricorrente, dal canto
suo, malgrado gli sia stata fornita dall’autorità fiscale la possibilità di
presentare osservazioni con l’invito di produrre la documentazione a comprova,
non ha saputo minimamente scalfire la conclusione dell’autorità fiscale cantonale.
Il periodico soddisfacimento dell’aspettativa verso il __________ prova, in mancanza di qualsiasi elemento di segno
contrario, la natura reddituale delle assegnazioni.
D'altra parte, anche
l’autorità fiscale australiana ha considerato reddito le assegnazioni annuali
ai beneficiari del trust effettuate dal __________
e le ha colpite alla fonte con l’aliquota del 10%.
3.4.
Deve comunque essere
escluso in modo reciso e netto, impregiudicato l’esame degli aspetti soggettivi
della sottrazione, che da un profilo meramente oggettivo le assegnazioni
annuali ai beneficiari del __________
possano aver configurato in qualche modo delle donazioni periodiche. È la
natura del trust stesso a escluderlo, segnatamente delle prestazioni
erogate (Ryser, op. cit., 749).
Di regola si ha donazione
– sia rilevato a titolo del tutto abbondanziale – al momento del conferimento della
sostanza al trust da parte di chi lo costituisce (settlor), ma soltanto
a condizione che il fondatore non si riservi un diritto di revoca (Ryser, op.
cit., 750).
- Imposta federale
diretta
4.1. Legge applicabile
4.1.1.
Il diritto federale in
vigore fino al 31 dicembre 1994 punisce con la multa fino a quattro volte
l'importo sottratto chiunque sottrae allo Stato l'imposta che gli spetta non
adempiendo gli obblighi che gli incombono nella procedura di tassazione, di
reclamo, di ricorso o di inventario oppure omettendo di indicare fattori importanti
per stabilire l'esistenza o la portata dell'obbligo di pagare l'imposta o dando
intenzionalmente o per negligenza indicazioni inesatte (cfr. art. 129 cpv. 1
lett. a, b DIFD).
L'art. 175 cpvv. 1 e 2 LIFD,
entrato in vigore il 1° gennaio 1995, prevede invece che il contribuente che,
intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia
indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,
venga punito con la multa. Essa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta.
In caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa
grave, aumentata fino al triplo dell'imposta sottratta.
4.1.2.
Va innanzi tutto
ricordato, che l'art. 320 LT-1994 sancisce espressamente il principio della lex
mitior. Alle procedure penali che riguardano periodi fiscali precedenti
l'entrata in vigore della presente legge si applicano infatti le disposizioni
del nuovo nella misura in cui sono più favorevoli al contribuente (Messaggio
del Consiglio di Stato, n. 4169, del 13 ottobre 1993, p. 137; Allidi,
Le principali modifiche della nuova legge tributaria: procedura, disposizioni
penali e diritto transitorio, in RDAT I -1995, p. 476 s.).
Il medesimo principio vale
anche per l'IFD (cfr. art. 201 LIFD; art. 2 cpv. 2 CP; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 515; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 661; inoltre DTF
97 IV 233, in particolare consid. 3, p. 238; STF del 9 novembre 1984 in Sammlung
BGE n. 618bis; CDT 151 del 28 giugno 1991 in re A.SA).
4.1.3.
Dal raffronto delle norme
del vecchio e del nuovo diritto risultato indubbiamente che quest'ultimo, dal
profilo della comminatoria di pena, costituisce lex mitior rispetto al
precedente diritto.
4.2. Situazione dei
coniugi
4.2.1.
Se entrambi i coniugi
conseguono un reddito, essi fanno oggetto in costanza di matrimonio, qualunque
sia il regime matrimoniale dei beni scelto, di un'unica tassazione, in cui i
fattori imponibili della moglie sono aggiunti a quelli del marito (art. 13 cpv.
2 DIFD).
I coniugi, in questa
evenienza, sono sì due contribuenti distinti (cfr. DTF 76 I 400),
ma la moglie viene fiscalmente sostituita dal marito, che solo appare quale
parte nella procedura di tassazione (cfr. DTF 95 I 170, cons. 2;
inoltre CDT n. 173/4 dell'11 giugno 1986 in re M.F.; CDT
n. 383/4 del 2 settembre 1983 in re F.A.).
4.2.2.
Il fatto che la moglie sia
sostituita dal marito nella procedura di tassazione comporta che alla moglie
non incombono neppure diritti ed obblighi procedurali. La moglie può dunque
essere punita solo nella misura in cui la legge fiscale le impone determinati
obblighi, come nel caso dell'art. 90 cpv. 7 DIFD, secondo il quale ella «è tenuta
a ragguagliare l'autorità di tassazione sul suo reddito, sulla sua sostanza e
sui suoi tantièmes». La sua posizione, nell'ambito della procedura di
tassazione disciplinata dal DIFD, è pertanto quella di terzo (Hartl,
Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und
ihre Haftung (unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen und des Bundesrechts),
Zurigo 1989, p. 141; Känzig/Behnisch, op. cit., p. 157). Ne
consegue che la moglie sostituita, non potendo violare obblighi procedurali,
non può neppure commettere una sottrazione d'imposta (Känzig/Behnisch,
op. cit., pp. 407 e 436).
4.2.3.
La decisione impugnata, in
materia sottrazione dell'imposta federale diretta, deve pertanto essere
riformata nel senso che concerne la sola persona del __________ __________ __________ e non la moglie __________, la quale non ha d'altronde
partecipato di fatto alla procedura stessa, essendo partita per destinazione
ignota.
4.3. Elemento soggettivo
4.3.1.
Perché vi sia sottrazione,
sia secondo il vecchio sia secondo il nuovo diritto, non occorre
necessariamente un comportamento intenzionale. Anche un comportamento
negligente basta (cfr. CDT n. 719/20 del 28 ottobre 1976 in RTT
1977 n. 2; Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano
1986, p. 72 s.; STF 1. maggio 1985 in re F.E., cons. 3a). Agisce
con negligenza chi, per un'imprevidenza colpevole, non usa le precauzioni alle
quali è tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18
cpv. 3 CP). Si ha violazione del dovere di diligenza quando non viene
rispettato uno degli obblighi stabiliti dalla lett. a dell'art. 129 cpv. 1 DIFD
o quando viene omessa l'indicazione di un fattore importante per stabilire la
portata dell'obbligo di pagare l'imposta secondo la lett. b dell'art. 129 cpv.
1 DIFD. La misura della diligenza richiesta dipende allora, da un lato, dalla
chiarezza delle istruzioni e dei formulari redatti dall'autorità fiscale e,
dall'altro, dalle particolari cognizioni o debolezze dell'accusato, sicché il
parametro della diligenza diviene più rigoroso per un contabile, un dirigente
amministrativo, un fiduciario o un giurista (Känzig/Behnisch, op.
cit., pp. 423 ss.).
4.3.2.
La procedura di
sottrazione oggetto del presente ricorso abbraccia i periodi fiscali 1985/86,
1987/88 e 1989/90. In tutti e tre i periodi, per l'IFD, il ricorrente ha agito
quale soggetto fiscale sostituto (della moglie).
Va altresì rilevato che il
ricorrente ha agito anche in quanto soggetto fiscale sostituto del figlio
minorenne, il quale ha pure beneficiato, anche se in misura minore, di assegnazioni
da parte del trust di famiglia (art. 14 DIFD).
4.3.3.
Si tratta pertanto di
esaminare se siano adempiuti in capo al ricorrente gli estremi della
sottrazione fiscale.
Il ricorrente ha allestito
personalmente le dichiarazioni fiscali IC/IFD 1985/86, 1987/88 e 1989/90,
compilando anche l’elenco titoli e suddividendo sempre in modo chiaro la
sostanza e redditi del marito da sostanza e redditi della moglie. Il ricorrente
non nega affatto di essere stato a conoscenza dei versamenti provenienti __________ a favore della moglie e del figlio.
Tali versamenti venivano infatti utilizzati per l'acquisto di titoli, che venivano
poi regolarmente dichiarati, senza che tuttavia al fisco svizzero venisse in
qualche modo dato di sapere che la fonte del finanziamento era costituita da
redditi esteri non dichiarati in quanto tali.
Rispondeva a un preciso
obbligo di diligenza del ricorrente accertare la natura dei versamenti a favore
di moglie e figlio provenienti __________
o, quanto meno, sottoporre al fisco elvetico il quesito della loro imponibilità
in __________. Ad ancora maggior ragione
– come si vedrà qui di seguito – se si considera che il ricorrente sostiene,
tra l'altro, che si sarebbe in realtà trattato di donazioni.
4.3.4.
Certo, egli afferma di
aver sempre creduto che si sia trattato di donazioni da parte dei genitori.
Orbene, questa tesi non regge ad un più attento esame.
Era infatti preciso dovere
del ricorrente chiarire la natura (giuridica e fiscale) delle assegnazioni
australiane, chiedendo alla moglie le necessarie informazioni, tanto più che
una parte delle assegnazioni riguardava il figlio minorenne, che esse avevano carattere
sostanzialmente periodico, anche se gli importi variavano da un anno all’altro.
Né giova al ricorrente
sostenere di aver pensato che si sia trattato di donazioni. Anche se così fosse
stato, dato l’importo e la periodicità delle stesse, egli avrebbe comunque
dovuto notificarle all’apposito Ufficio fiscale conformemente all’art. 114
lett. c LT. L’avesse fatto, come suo preciso obbligo, la natura fiscale
delle assegnazioni in discussione non gli sarebbe sfuggita, né soprattutto
sarebbe sfuggita all’autorità fiscale.
Vi è quindi quanto meno
una grave violazione del dovere di diligenza. Nel dubbio sulla natura delle
assegnazioni, posto che dubbio vi sia stato invece di certezza, il ricorrente
avrebbe quanto meno dovuto sottoporre la questione all'autorità fiscale, invitandola
a pronunciarsi sulla natura delle assegnazioni provenienti __________, e non invece limitarsi, come ha
fatto, a dichiarare unicamente la sostanza, ovvero i titoli, che erano stati
acquistati con il provento delle assegnazioni australiane, e il relativo
reddito.
4.3.5.
A giusta ragione, quindi,
l’autorità fiscale ha ritenuto adempiuta anche la condizione soggettiva della
sottrazione.
Se il ricorrente non aveva
conoscenza diretta dell’esatta natura dei versamenti provenienti __________, come appare assai poco verosimile
alla luce dell’insieme delle circostanze, egli aveva quanto meno la possibilità
di acclararla senza eccessiva difficoltà.
Lo dimostrano
indirettamente – sia rilevato a titolo del tutto abbondanziale – anche la
documentazione raccolta durante la procedura di sottrazione e le delucidazioni
fornite dal patrocinatore del ricorrente nello scritto del 31 luglio 1992 in
merito al __________, ma anche alla
trattenuta alla fonte australiana del 10% sul reddito.
4.4. Altri elementi
della fattispecie di cui all'art. 129 DIFD
Quanto alla condizione
oggettiva, vale a dire la natura reddituale delle assegnazioni dall’Australia,
già si è detto al consid. 3.
4.5. Sanzione
4.5.1.
La multa, come si è visto,
corrisponde di regola all'ammontare dell'imposta sottratta. Tuttavia, in caso
di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave,
aumentata fino al triplo dell'imposta sottratta.
Essa deve essere
commisurata tenendo conto della gravità oggettiva e soggettiva dell'infrazione
commessa dal contribuente. La gravità oggettiva è valutata sulla base del
rapporto tra l'ammontare dell'imposta sottratta e l'ammontare dell'imposta
totale dovuta. Quella soggettiva invece considera tutte le circostanze relative
alla colpa, vale a dire al comportamento del contribuente (Bernasconi,
Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 83). Di particolare rilievo
sarà l'agire intenzionale o semplicemente negligente del contribuente e, in
questo caso, la gravità della negligenza (STF del 1° maggio 1985
in re F.E., cons. 3c).
Come già il DIFD, a
maggior ragione anche la LIFD è ispirata dal principio di colpevolezza.
Infatti, l'art. 175 cpvv. 1 e 2 LIFD fa espresso riferimento alla colpa, stabilendo
che solo le infrazioni intenzionali o per negligenza sono punibili. Come è
stato ribadito ancora recentemente dalla giurisprudenza del Tribunale federale
con riferimento all'art. 6 CEDU, si dovrà tener conto non solo della gravità
dell'infrazione e della colpa, ma anche della condizione del soggetto fiscale:
reddito, patrimonio, stato civile, oneri di famiglia, professione, età, salute
(RDAF 50/1994 p. 378; RDAF 50/1994 p. 395; Känzig/Behnisch,
op. cit., p. 450 s.; Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten
Bundessteuer, Berna 1991, pp. 142 ss.; Berger, Anwendbarkeit von Art.
6 EMRK auf Steuerhinterziehungsverfahren, nota alle STF del 11 ottobre
1993 e del 21 settembre 1993, in ZBJV 130/1994, p. 46; Zimmermann,
Les sanctions disciplinaires et administratives au regard de l'article 6 CEDH;
in RDAF 50/1994 p. 335 ss.).
4.5.2.
Come si è visto, la misura
della diligenza dipende, non da ultimo, dalle particolari cognizioni o
debolezze dell'accusato (Känzig/Behnisch, op. cit., pp. 423 ss.).
In caso di sostituzione fiscale
tra coniugi, tale obbligo va per altro valutato in relazione al regime
matrimoniale dei beni, segnatamente all'eventuale conoscenza, magari soltanto
parziale, dei redditi dell'altro coniuge in caso di regime della separazione
dei beni, anche se ciò non lo esime, ove abbia motivo di dubitare,
dall'assumere le informazioni del caso (Zweifel, Die Bestrafung von
Ehegatten wegen Steuerhinterziehung, in Miscellanea Zuppinger, Berna
1989, p. 538 s.).
4.5.3.
Passando alla valutazione
della multa, occorre innanzitutto osservare che l'importo non dichiarato è di
particolare rilievo, ben più di fr. 100'000.– all'anno in media.
Vuole in particolare
essere rilevato, a questo riguardo, che gli importi indicati sub 1. sono da
considerare importi effettivi. Non v'è infatti motivo di sorta per ritenere che
si sia trattato di importi al lordo della trattenuta alla fonte. Proprio perché
trattenuta alla fonte, l'imposta australiana sul reddito non poteva non venire
già dedotta per definizione prima del versamento dell'importo in __________ o della sua trasformazione in
credito verso il __________. Ritenere il
contrario, come sembrerebbe sostenere il ricorrente, sarebbe in contrasto con
la natura stessa della trattenuta __________.
Non si può comunque fare a
meno di notare che il ricorrente non ha prodotto alcuna prova di segno
contrario.
La gravità oggettiva
dell'infrazione è quindi tutt'altro che trascurabile.
4.5.4.
Nonostante la gravità
dell'infrazione, la sanzione inflitta dall'Amministrazione cantonale
dell'imposta federale diretta al ricorrente, pari a una volta l'imposta
sottratta, può essere parzialmente attenuata, per due ragioni.
Da un lato, dando atto che
per effetto del regime della separazione dei beni, il ricorrente, pur essendo
persona cognita e versata nel mondo degli affari, può aver provato qualche
difficoltà nell'ottenere una documentazione completa dal __________ di famiglia della moglie, anche se
era suo preciso dovere perlomeno segnalare al fisco, come già si è accennato, i
versamenti provenienti __________, se
del caso, ponendo il quesito se si trattasse di reddito o di donazione o di
semplice afflusso di sostanza.
In secondo luogo e
soprattutto non si può non tener conto del nuovo diritto, più favorevole al
ricorrente. Se fosse già stato in vigore, vi sono fondati motivi per ritenere
che l'autorità fiscale avrebbe commisurato diversamente la sanzione, tenuto
conto che quella massima era in precedenza il quadruplo dell'imposta sottratta.
4.5.5.
Appare quindi equo, tutto
ben considerato, ridurre la multa a 8/10 (otto decimi) dell'imposta sottratta.
- Imposta cantonale
5.1. Diritto
applicabile
Alle procedure di ricupero
d'imposta che si riferiscono a anni precedenti l'entrata in vigore della
presente legge si applicano le disposizioni del diritto precedente (art. 319
cpv. 1 LT 1994). Trovano dunque applicazione, nella fattispecie, le norme dell'art.
199 ss. LT 1976 (v. anche Allidi, op. cit., p. 477).
5.2. Ricupero
dell'imposta
5.2.1.
L'autorità fiscale procede
al ricupero dell'imposta che non è stata incassata, quando fatti o prove a lei
sconosciute al momento della tassazione permettono di stabilire che a torto una
tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta
(cfr. art. 199 cpv. 1 LT).
Questa norma consente di
rivedere, per quanto attiene al diritto cantonale, una tassazione definitiva
indipendentemente dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo l'art.
203 LT, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza
nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi,
Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.).
Il ricupero di imposta non
può tuttavia essere eseguito, se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione
completa e precisa del suo reddito, della sua sostanza e del suo capitale,
quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche
risultasse in seguito insufficiente (cfr. art. 199 cpv. 2 LT).
5.2.2.
Lo svolgimento dei fatti
che hanno condotto all'emissione della decisione impugnata, così come descritto
nella parte precedente di questa sentenza, impone chiaramente di ritenere
adempiuti tutti i presupposti per il ricupero dell'imposta cantonale e dell'imposta
comunale, che non sono state prelevate sulle assegnazioni fatte dal __________.
5.3. Contravvenzione
Alla procedura penale
amministrativa, di competenza della Divisione delle contribuzioni, sono
applicabili le norme della procedura di tassazione, di reclamo e di ricorso (art.
209 cpv. 4 LT 1976).
Di conseguenza, la
decisione del 18 marzo 1994, nella misura in cui infligge multe tributarie per
sottrazione delle imposte cantonale e comunale, deve essere impugnata con
reclamo alla stessa autorità amministrativa, come in effetti é stato fatto.
- Altre censure
I diversi argomenti
sollevati nel ricorso si rivelano inconsistenti.
6.1.
Già si sono detti i motivi
per i quali le assegnazioni del __________
non possono essere considerate donazione, come si vorrebbe nel ricorso. Basti
richiamare la periodicità delle assegnazioni, come pure la trattenuta alla
fonte del 10% sul reddito in __________.
6.2.
Nemmeno l’ulteriore
motivo, relativo all’uso delle informazioni pervenute dall’autorità fiscale __________, ha miglior sorte. Infatti tutta la
documentazione in questione è giunta all’autorità __________
senza che questa ne abbia fatto richiesta a quella . L’autorità __________
non ha fatto altro che utilizzare documenti di cui è venuta a conoscenza, senza
per altro averli sollecitati in alcun modo, nell’ambito di una richiesta di informazioni
rivolta dall’autorità australiana medesima a quella svizzera nel quadro dell'art.
24 cpv. 1 1.a frase __________ __________ -.
Non mette conto in questa
sede sapere, né è compito di questa Camera esaminare se l’autorità australiana
abbia in qualche modo commesso un illecito e se per questo debba in qualche
modo risponderne. Ciò che importa è unicamente il fatto che l’autorità fiscale
svizzera sia giunta in possesso delle informazioni, che hanno dato avvio al
presente procedimento, senza nulla intraprendere e senza violare una qualsiasi
disposizione di diritto interno o di diritto convenzionale internazionale.
6.3.
Deve infine essere
respinto pure l’argomento relativo alla decadenza in materia di imposta
cantonale della responsabilità solidale del marito dal 1989 in avanti.
6.3.1.
Si tenga presente,
infatti, che una cosa è il cumulo dei fattori imponibili previsto dall'art. 10
cpv. 1 LT, per cui «i coniugi non legalmente e effettivamente separati sono
considerati come un unico contribuente e i loro redditi e la loro sostanza
vengono cumulati, qualunque sia il regime dei beni», ed un'altra è il regime
della responsabilità solidale disciplinato dall'art. 10 cpv. 3 LT. Il primo
aspetto si riferisce alla fase della tassazione, cioè dell'accertamento del
debito d'imposta dei coniugi; il secondo invece alle modalità di incasso del
credito da parte del fisco.
Ebbene, tale
considerazione è importante, perché permette di tener presente che il fatto che
due coniugi siano tassati congiuntamente non comporta necessariamente che essi
debbano essere chiamati a rispondere solidalmente del debito d'imposta
accertato nell'ambito del procedimento di tassazione. Inoltre evidenzia la
reciproca autonomia delle due procedure (CDT n. 70 del 25 maggio
1994 in re D. M. e I., in RDAT II-1994 p. 335). La stessa legge
tributaria precisa, a tale proposito, che «al riparto delle singole quote
d'imposta fra marito e moglie sono applicabili per analogia le norme
procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale, come pure i
rimedi giuridici degli art. da 175 a 185» (art. 10 cpv. 3 3. frase LT 1976). In
considerazione della descritta natura della procedura con cui il fisco effettua
il riparto del debito d’imposta fra i coniugi, ben si spiega il fatto che la
relativa decisione dell’autorità di tassazione sia sì impugnabile con i rimedi
ordinari, ma che, in tale occasione, possano essere contestati solo la misura
della responsabilità del coniuge (quando il contribuente argomenta che una
quota di reddito o di sostanza a lui attribuito appartiene di fatto all’altro
coniuge) oppure il calcolo del debito d’imposta attribuito ad un coniuge (AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 127; CDT n.
403 del 2 settembre 1983; CDT n. 173/174 dell’11 giugno 1986; CDT
n. 251-256 del 12 dicembre 1994 in re B. P.).
6.3.2.
In concreto, questa Camera
non é competente a pronunciarsi su questioni attinenti alla riscossione, in
assenza di una decisione dell’autorità fiscale sul riparto.
6.3.3.
Di nessun rilievo, a
questo riguardo, è il regime matrimoniale dei beni, segnatamente la separazione
dei beni invocata dal ricorrente. L'art. 10 cpv. 1 LT non può seriamente
lasciar alcun dubbio in proposito.
- Dell'esito
parzialmente favorevole del ricorso si tiene conto nella commisurazione della
tassa di giustizia, anche se non va dimenticato che esso è dipeso in larga misura
dall'entrata in vigore di leggi più favorevoli.
Quanto all'importo massimo
della tassa di giustizia questa Camera fa ovviamente riferimento alla LT-1976,
manifestamente più favorevole rispetto alla LT-1994.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione dell' Amministrazione cantonale dell'imposta federale
diretta del 18 marzo 1994 è riformata nel senso che la multa tributaria, a
carico del __________ __________ __________,
viene ridotta a 0,8 volte l'imposta sottratta. Per il resto la decisione è
confermata.
§§ La
decisione dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni in materia di
recupero d'imposta cantonale e comunale è integralmente confermata.
§§§ Gli
atti del procedimento vengono retrocessi all'Amministrazione perché si pronunci
sul reclamo del 19 aprile 1994 in materia di multa cantonale e comunale.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 4'000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 120.–
per un totale di fr. 4'120.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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