AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1994.25
Data decisione, Autorità:
14.04.1995, CDT
Incarto n.
80.94.00025
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di
Camera
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 1994
in materia di: IC/IFD 87/88 - IC/IFD 89/90
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con lettera datata 3
dicembre 1994, ma pervenuta a questa Camera soltanto il 14 dicembre 1994, __________ __________
dichiarava di inoltrare ricorso contro le tassazioni IC/IFD 1987-88 e 1989-90,
e, meglio, contro le decisioni su reclamo IC/IFD 1987-88 del 14 novembre 1994 e
IC/IFD 1989-90 pure del 14 novembre 1994, chiedendo una dilazione per produrre
la documentazione necessaria a suffragare il gravame.
La Camera di diritto
tributario (CDT), con lettera del 14 dicembre, richiamandosi all’art. 176 LT,
invitava il ricorrente a completare il ricorso nel termine di dieci giorni, con
la comminatoria d’irricevibilità. A seguito di uno scritto del 18 dicembre
1994, con il quale il ricorrente dichiarava che parte della documentazione era
già in possesso dell’autorità fiscale, ma che non sarebbe stata presa in
considerazione e chiedeva una nuova dilazione per provare l’entità del proprio
debito bancario, la CDT, dando prova di considerevole indulgenza, gli concedeva
un’ulteriore proroga fino al 16 gennaio 1995 per produrre la documentazione
mancante. Il 15 gennaio il ricorrente, affermando di doversi recare all’estero,
senza però comprovarlo, chiedeva che la proroga concessagli venisse
ulteriormente dilazionata.
A diverse riprese,
segnatamente il 19 e il 23 gennaio il ricorrente produceva della
documentazione, in particolare fotocopie di estratti del Registro fondiario e
di bollette telefoniche relative agli anni 1989-93. Ulteriore documentazione
perveniva il 12 e il 13 febbraio 1995, segnatamente copia dei conti della Banca
__________ __________,
un conteggio-stipendio versato a una terza persona e un conteggio ricevuta.
Faceva inoltre presente, nello scritto del 12 febbraio, di non poter produrre
la documentazione bancaria relativa alla __________
__________, perché gli sarebbe stato
chiesto un importo di fr. 350.-- per effettuare le necessarie ricerche.
Con raccomandata 22
febbraio 1995, non ritirata e rispedita per lettera semplice il 13 marzo 1995,
al ricorrente veniva concesso un ultimissimo termine con scadenza al 20 marzo
1995 per produrre la prova dei debiti e degli interessi passivi versati alla
Banca __________ negli anni di computo
1986-1988. Il 20 marzo il ricorrente trasmetteva a questa Camera fotocopia
dell’elenco oneri 29 ottobre 1993, da cui risulta che tra i creditori figura
anche la Banca __________ per un importo
di fr. 451’159.25.
- Nel caso in esame,
per quanto è dato di capire dal “ricorso” del contribuente e dai suoi ulteriori
scritti, in contestazione è sostanzialmente la deduzione dei debiti dalla
sostanza e dei relativi interessi passivi dal reddito; in particolare la
contestazione riguarda la deduzione del debito professato verso la Banca __________ e dei relativi interessi. Le altre
posizioni non solo non sono contestate, ma poggiano, come verificato da questa
Camera sulla dichiarazione del contribuente e sulle pezze giustificative
contenute nell’incarto.
2.1
La procedura fiscale,
retta dal principio indagatorio (art. 172 LT), è caratterizzata soprattutto
dalla collaborazione che il contribuente deve prestare per assicurare una
tassazione completa ed esatta, tant'è che, sotto questo profilo, si parla di
principio di collaborazione (art. 168 LT). La giurisprudenza e la dottrina
concernenti la legislazione tributaria zurighese, sostanzialmente analoga a
quella ticinese, hanno recentemente distinto, all'interno della collaborazione
che il contribuente deve prestare alla propria tassazione esatta e completa,
quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali di collaborazione e
quelli che invece sono dei semplici diritti procedurali (Zweifel,
Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren,
in ASA 49, pp. 513 - 547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
Compendio, 2.a ed., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340, con riferimenti alla
giurisprudenza zurighese).
La distinzione è di
estrema importanza, ad esempio nel caso delle norme relative alla tassazione
per apprezzamento e al ribaltamento dell'onere della prova o dell’ammissibilità
o meno di determinate deduzioni (Zweifel, op. cit., pp. 515, 519
e 546).
Non sempre la distinzione
tra obblighi e diritti procedurali è agevole, soprattutto quando ci si trova in
presenza di norme legali positive che sanciscono l'obbligo di provare
determinate circostanze che fondano la tassazione (Zweifel, op.
cit., pp. 521 ss., in particolare p. 524 s., sub c.c). E' tuttavia indiscusso
che le norme concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono
l'onere fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai diritti
procedurali del contribuente e non agli obblighi (Zweifel, op.
cit., p. 520, in particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti;
inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/ Reich, Compendio, 2.a ed.,
num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340).
I diritti procedurali, a
differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà che consente al
contribuente di farne uso a sua discrezione. L'autorità fiscale non può infatti
obbligarlo a farne uso. Deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di
mancato uso del diritto procedurale in questione le circostanze che
diminuiscono l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.)
non verranno prese in considerazione (Zuppinger/Schärrer/Fessler/ Reich,
Compendio, 2.a ed., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza
citata).
2.2
Non v’è chi non veda come,
nel presente caso, la contestazione sollevata dal ricorrente altro non sia che
una questione di uso da parte sua del diritto processuale che la legge gli
conferisce di provare determinate circostanze atte a diminuire il suo onere
fiscale, segnatamente, con riferimento ai periodi fiscali in contestazione, di
provare i debiti verso istituti bancari o terze persone nella loro consistenza
al 1° gennaio 1987 rispettivamente al 1° gennaio 1989 e gli interessi passivi
pagati negli anni di computo 1985-86, rispettivamente 1987-88.
Va comunque sottolineata a
questo proposito la manifesta negligenza del contribuente, che avrebbe già
dovuto produrre le prove in questione allegandole alle rispettive dichiarazioni
fiscali, che andavano presentate entro il 31 marzo 1987, rispettivamente 1989.
La negligenza del ricorrente assurge addirittura a comportamento processuale
defatigatorio e quindi temerario nella presente procedura, nella quale ha
chiesto svariate proroghe, tutte concessegli, e, per finire, non ha prodotto la
necessaria dichiarazione della Banca __________,
sostituendola con una fotocopia dell’elenco oneri del 23 ottobre 1993,
accampando una motivazione di nessuna rilevanza per il presente giudizio,
segnatamente l’importo che la Banca gli avrebbe richiesto per allestire a anni
di distanza la dichiarazione circa debiti e interessi passivi degli anni
1985-88.
2.3
Questa Camera, malgrado il
grande disordine e la negligenza esclusivamente imputabili al ricorrente, ha
nondimeno esaminato le numerose fotocopie presentate dal ricorrente,
constatando che gran parte delle stesse era già stata prodotta e considerata dall’
Ufficio di tassazione e che solo una parte non era mai stata prodotta e quindi
nemmeno presa in considerazione.
In particolare, il
ricorrente ha prodotto l’intera documentazione relativa al proprio rapporto
debitorio con la Banca __________ __________. Dal suo esame è risultato che non
è stato dedotto un debito di fr. 36’000.-- circa, esistente già al 31 dicembre
1985 e ancora al 31 dicembre 1989, così come non sono stati dedotti i relativi
interessi passivi.
Su questo punto il ricorso
merita pertanto parziale accoglimento e gli atti vanno rinviati all’ Ufficio di
tassazione perché esamini la documentazione della Banca __________ __________
prodotta in questa sede e determini nuovamente debiti e interessi deducibili.
2.4
Inconferente è invece la
fotocopia dell’elenco oneri del 23 ottobre 1993. Essa non consente in nessun
caso di stabilire l’esistenza e la consistenza dell’asserito debito verso la
Banca __________ nel periodo di computo
determinante. Si conosce unicamente l’esistenza di un debito al 23 ottobre
1993, ma non si sa quando sia stato acceso e quanti interessi e in quali anni
siano stati pagati. L’asserito debito verso la Banca __________, allo stadio attuale della procedura, non può quindi
essere preso in considerazione.
Si ribadisce comunque, con
riferimento a quanto esposto nel consid. 2.1, l’inconferenza dell’argomento
addotto dal ricorrente, segnatamente la spesa richiestagli dalla Banca per
effettuare ricerche retrospettive.
2.5
Tra i diversi documenti
prodotti dal ricorrenti vi è inoltre la documentazione relativa allo stipendio
che il ricorrente avrebbe versato alla signora __________
nel 1985; quella relativa al 1986 era invece già agli atti.
Dalla documentazione agli
atti risulta però in modo inequivocabile che il ricorrente è sempre stato
considerato ed è da considerare un salariato, in parte della disciolta Cassa malati
intercomunale e in parte del Comune di __________.
Pertanto le deduzioni dal reddito del lavoro ammissibili sono unicamente quelle
previste dalla legge, segnatamente dall' art. 22 bis DIFD e dall'art. 25 LT. La
deduzione del salario che il ricorrente pretende d'aver pagato alla signora __________ per conseguire il proprio reddito
da attività dipendente non può quindi essere ammessa.
La soluzione sarebbe stata
diversa se invece di un salario la Cassa malati gli avesse corrisposto delle
indennità o delle provvigioni, imponibili quale reddito aziendale e
assoggettate all'AVS quale reddito indipendente. In tal caso, i salari versati
ai collaboratori sarebbero stati pacificamente considerati costi aziendali
deducibili. Tale non è però, per quanto si è visto, data la quanto meno
singolare impostazione scelta dal ricorrente. D'altronde la deduzione di tali
importi non era stata ammessa nemmeno nei precedenti periodi.
2.6
Infine, la documentazione
relativa alla vertenza __________ -__________, prodotta in questa sede, si
riferisce agli anni 1989-90, che formano il periodo di computo della tassazione
1991-92. Essa potrà quindi essere considerata soltanto in quella tassazione,
posto che la notifica sia stata contestata tempestivamente.
- La tassa di giustizia
e le spese di procedura sono a carico della parte soccombente; quando il
ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente (art.
185 cpv. 1 LT). Tuttavia le spese sono totalmente a carico del ricorrente, se
già nella procedura di tassazione, ottemperando agli obblighi procedurali,
avesse potuto ottenere soddisfazione (CDT n. 27 del 9 marzo 1990
in re M. s.n.c.; inoltre STF II CDP - 1994 - in re. P. v.D).
Orbene, è del tutto palese
che la presente vertenza si è resa sostanzialmente necessaria per le reiterate
negligenze che hanno contraddistinto il comportamento processuale del
ricorrente, dapprima nella procedura di tassazione, poi in quella di reclamo e
da ultimo in quella di ricorso. Anche il presente giudizio, con cui questa
Camera si vede costretta a retrocedere gli atti all’ Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi, dipende dalla ritardata e confusa produzione di
numerosi documenti, che rendono necessario un riesame dei debiti e degli
interessi deducibili, nei limiti sopra enunciati.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, le
decisioni su reclamo IC/IFD 1987-88 e 1989- 90, entrambe del 14 novembre 1994,
sono annullate.
§§ Gli atti del
procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione
per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente al consid. 2.3.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia complessiva di fr. 300.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 120.--
c. nelle spese di verifica
di fr. --.--
per un totale di fr. 420.--
sono a carico del
ricorrente
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto
tributario
Il Presidente
Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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