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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1994.24
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, CDT
Incarto n.
80.94.00024
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi segretario di Camera
statuendo
sul ricorso del 12 dicembre 1994
in
materia di: imposta annua intera a fine assoggettamento o in
caso di intermedia 1987
presentato
da:
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 16 dicembre 1992 l' UT di Lugano-Città notificava a
_ _, di professione ingegnere attivo quale commerciante d'immobili, un'imposta
annua intera a fine assoggettamento calcolata su un imponibile di fr.
166'600.-- a seguito della vendita dell'immobile di cui il contribuente era
proprietario nel Comune di _. L'imponibile veniva determinato deducendo dal
prezzo di vendita dell'immobile il prezzo d'acquisto e l'imposta sul maggior
valore immobiliare.
Il
reclamo presentato dal contribuente è stato respinto con decisione su reclamo
del 4 novembre 1994, in cui l' Ufficio di tassazione argomenta che anche la
vendita dell'immobile di _ è da considerare quale atto del commercio
professionale d'immobili.
-
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente
chiede l'annullamento dell'imposta annua intera a fine assoggettamento
notificatagli a dipendenza della vendita dell'immobile di _, fornendo una
versione dei fatti sostanzialmente diversa da quella che l' Ufficio di
tassazione ha posto alla base della propria decisione. L'immobile in questione
era stato precedentemente di proprietà della madre _ _ (nata nel 1907), che lo
aveva acquistato nel 1964 e vi aveva costruito una casa nel 1970. La vendita
della casa al figlio era stata dettata dalla volontà di voler disporre, data
l'età avanzata, dei beni legati alla sua successione. Egli aveva quindi
ritirato la casa, liquidando le sorelle con un versamento di fr. 125'000.--
ciascuna. In altre parole, il valore dell'immobile, all'atto dell'acquisto, era
di fr. 375'000.--, e non di soli fr. 250'000.--, come supposto dall' Ufficio di
tassazione, per cui il guadagno netto scende a soli fr. 54'150.-- Il successivo
acquisto di un'abitazione a ______ rientrava nell'ottica di un acquisto
sostitutivo di dimensioni maggiori, sul quale è stato trasferito anche il
diritto di abitazione che era stato costituito a favore della madre
sull'immobile di _, a dimostrazione del carattere strettamente privato di
questo bene immobile.
-
Alla luce della spiegazioni fornite nel ricorso, il Presidente
della Camera ha richiesto al ricorrente ulteriori delucidazioni e la produzione
della documentazione a comprova di quanto asserito. In seguito, ricevuta la
documentazione, ha sottoposto l'incarto all' Ufficio cantonale imposte di
successione e donazione, avendo ravvisato nell'acquisto di ________ un
possibile negozio misto con donazione da madre a figlio e una donazione in
denaro a ciascuna delle figlie.
L'
UCISD prendeva posizione con scritto 28 febbraio 1995, che è stato portato a
conoscenza delle parti in occasione dell'udienza del 4 maggio 1995.
In
quell'occasione, dopo approfondita discussione, preso atto delle novità emerse
dal ricorso come pure dell'ulteriore fatto nuovo emerso all'udienza - nella
casa di __________, comune in cui sono domiciliate, abitano la convivente del
ricorrente, signora _______, e la loro figlia comune -, l' Ufficio di
tassazione ha dichiarato di rinunciare a imporre quale reddito da commercio
professionale d'immobili quello conseguito dal ricorrente con la vendita
dell'immobile di _. Il contribuente, a sua volta, ha preso atto che l' Ufficio
cantonale imposte di successione e donazione emetterà una notifica di
tassazione per la donazione di un terzo della casa di _ da madre a figlio,
ritenuto che il valore di stima, riferito a un terzo della proprietà, è di fr.
58'113,30 e che l'imposta dovuta è di fr. 1'283,50. Ha quindi dato il proprio
accordo all'emissione da parte dell'UCISD della relativa notifica di tassazione.
Il
ricorrente ha inoltre preso atto del fatto che le tassazioni IMVI sono
cresciute in giudicato e che i termini di revisioni sono prescritti, per cui
non potranno più essere modificate. A questo riguardo si rileva, a titolo del
tutto abbondanziale, che la madre del ricorrente ha dedotto in più dal prezzo
di vendita un terzo del valore di stima dell'immobile di __________ (fr.
58'113.30) e che il ricorrente ha dedotto in occasione della vendita a terzi
dell'immobile di ________unicamente il prezzo versato alla madre e non anche il
terzo del valore di stima per la parte ricevuta in donazione.
- La tassa di giustizia e le spese di procedura sono a
carico della parte soccombente; quando il ricorso è ammesso parzialmente, le
spese sono ripartite proporzionalmente (art. 185 cpv. 1 LT). Tuttavia le spese
sono totalmente a carico del ricorrente, se già nella procedura di tassazione,
ottemperando agli obblighi procedurali, avesse potuto ottenere soddisfazione (CDT
n. 27 del 9 marzo 1990 in re M. s.n.c.; STF del 21 marzo 1994 -
in re. P. v. D.)
Per
questi motivi,
visto per
le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 4 novembre, così come la notifica
di tassazione del 16 dicembre 1992, relative a un'imposta annua
intera a fine assoggettamento sono annullate.
§§ Gli
atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio cantonale
imposte di successione e donazione per l'emissione della tassazione di
sua competenza, conformemente a quanto stabilito al consid. 3.
- Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 300.--
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--
per
un totale di fr. 380.--
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la
Camera di diritto tributario
del
tribunale di appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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