AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1994.22
Data decisione, Autorità:
14.04.1995, CDT
Incarto n.
80.94.00022
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 1994
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ __________, __________ Seme__________tina,
rappr. da: dott. ____________________
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- __________ __________,
operaio presso il Consorzio di depurazione di __________,
vedovo dal __________ 1992, è padre di
quattro figli, __________ e __________ nati nel 1981, __________ e __________
nati nel 1986.
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 1993-94 ha chiesto la deduzione degli importi (fr. 11'000.-- di
media annua) versati alle signore __________
__________ -__________ e __________ __________ __________
__________, che hanno accudito ai suoi
figli dal 21 aprile al 31 dicembre 1992.
L' Ufficio di tassazione
ha negato la chiesta deduzione sia in sede di notifica della tassazione (11
aprile 1994) sia in sede di decisione su reclamo (14 novembre 1994), argomentando
che per costante giurisprudenza le spese per l'assunzione di personale
domestico non sono deducili dal reddito.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, assistito dal __________. __________
__________, ripropone in questa sede la
deduzione delle spese per l'assistenza dei figli, sia per quanto concerne l'IC
sia per quanto concerne l'IFD.
Dopo aver esposto in
dettaglio la delicata situazione famigliare in cui è venuto a trovarsi il
ricorrente, padre di due coppie di gemelli, dopo il decesso della moglie a
seguito di un male incurabile, rileva che l'art. 22 cpv. 1 lett. a DIFD
consente un'interpretazione più estensiva, nel senso proposto dal ricorso.
Anche per l'IC, malgrado la formulazione maggiormente restrittiva della norma (art.
25 LT), la soluzione non può che essere quella di ammettere la deduzione,
poiché altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento, nel senso che non
verrebbe rispettato, in casi come il presente, il principio dell'imposizione secondo
la capacità contributiva.
Sentito in udienza il 13
febbraio 1995 il contribuente, per il tramite del suo rappresentante, si è
riconfermato nel ricorso, richiamandosi anche alla sentenza del Canton Zurigo,
pubblicata in StE 1994 B __________ Nr. __________.
La Divisione delle
contribuzioni, con osservazioni del 23 febbraio 1995, ha invece chiesto la
reiezione del ricorso, mancando una relazione diretta e causale con il conseguimento
del reddito. Rileva inoltre che nemmeno la nuova LIFD e la nuova LT prevedono
una simile deduzione.
In replica, il
patrocinatore del ricorrente si è riconfermato nel priprio ricorso, lamentando
che la Divisione delle contribuzioni non si sarebbe pronunciata sull'eccezione
di incostituzionalità della norma di diritto cantonale.
- Il ricorrente, come
si è visto, censura la decisione su reclamo dell’ Ufficio di tassazione,
invocando, da un lato, la sentenza 9 giugno 1993 della Steuer-Rekurskommission
III del canton Zurigo (StE 1994 B 22.3 Nr. 53) e, dall’altro,
un’interpretazione estensiva sia delle norme di diritto federale sia di quella
di diritto cantonale, non lesiva del diritto costituzionale, segnatamente non
lesiva del principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva.
Al cospetto di queste
censure, questa Camera ritiene opportuno procedere a una verifica della
sua più recente giurisprudenza, in cui ha avuto modo di affrontare appronfonditamente
il problema della deduzione del costo di un collaboratore domestico necessario
a un contribuente invalido per conseguire il reddito (CDT n. 864 del 25
maggio 1994 in re P.R., pubblicata in RDAT 1994 II 3t).
Per semplicità e per
chiarezza se ne ripropone la motivazione di quella sentenza:
Giusta l'art. 22 cpv. 1 lett. a DIFD dal reddito
lordo sono dedotte le spese generali necessarie per conseguire il reddito.
3.1
Analoga
regolamentazione é contenuta, per quanto concerne l'imposta cantonale, agli
articoli da 25 a 31 LT.
3.2
La
dottrina, in particolare, ha attribuito una notevole importanza alla relazione
che deve sussistere tra reddito conseguito e spese sostenute, perché si
giustifichi la deduzione di queste ultime. Circa l'intensità di tale relazione,
gli autori concordano colla giurisprudenza prevalente sul fatto che si possono
considerare spese per conseguire il reddito solo quelle effettuate direttamente
per ottenere il reddito oppure che hanno una diretta relazione economica col
conseguimento del reddito; altri parlano di una correlazione di carattere
organico od addirittura causale (cfr. Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Zurigo 1991, p. 64 ss.).
3.3
Il
Tribunale federale ha avuto modo di affermare recentemente che la nozione di
"spese rese necessarie dall'esercizio della professione" dev'essere
interpretata estensivamente. La stretta connessione causale con la professione
esercitata sussiste solo quando un contribuente affronta il perfezionamento di
conoscenze che potrà poi sfruttare nell'esercizio della professione; tuttavia,
ciò non significa che siano deducibili solo i costi per la conservazione e
l'approfondimento di conoscenze proprie e specifiche di una certa professione;
vi rientrano invece anche le spese sostenute per acquisire e conservare
conoscenze, p. es. in materia linguistica, cioè non proprie di una certa
professione. Ciò che importa è comunque che non si tratti di spese effettuate
esclusivamente a fini di arricchimento personale, cioè di formazione culturale
(ASA 57, p. 652; DTF 113 Ib 114).
Dottrina
e giurisprudenza hanno precisato il concetto di spese necessarie per il
conseguimento del reddito: si tratta di quelle spese che il contribuente deve
assumersi per conseguire il reddito imponibile. Occorre che esista una
relazione economica tra le spese e la realizzazione del reddito: affinché siano
ammesse in deduzione devono necessariamente e logicamente essere connesse, per
la loro stessa natura, al conseguimento del reddito (cfr. Känzig,
Wehrsteuer, 1982, ad art. 22 n. 2 e giurisprudenza ivi; ASA 41
pag. 26; DTF 81 I pag. 72 in SA 24 pag. 35; RDAF
1962 pag. 45,146, 215).
Sono
assimilate ai costi necessari per l'acquisizione del reddito le spese che il
contribuente deve effettuare per mantenere le fonti del reddito e che ne sono
la conseguenza logica (cfr. Känzig, op. cit., ad art. 22 n. 10; Rivier,
L'impôt sur le revenu des personnes physiques, 1980, pag. 116 n. 1).
Non
costituiscono spese per il conseguimento del reddito quelle sostenute per il
mantenimento del contribuente o della sua famiglia (cfr. art. 23 DIFD, 32 lett.
a LT). Si tratta, in particolare, di tutti i costi dell'economia domestica, le
spese per il miglioramento o l'acquisto di beni patrimoniali e per l'estinzione
di debiti, le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza,
l'imposta federale diretta, e tutte le altre spese di vitto e mantenimento,
inclusa la pigione. Nei costi non deducibili in quanto non considerati spese
per il conseguimento del reddito rientrano pure il pagamento di collaboratrici
domestiche, siano esse domestiche, bambinaie o governanti (cfr. Känzig,
op. cit., ad art. 22 bis n. 9, art. 23 n. 3 pag. 701).
Anche
la spesa supplementare derivante dalla circostanza che entrambi i coniugi
svolgono un'attività lucrativa a tempo pieno é considerata una destinazione di
reddito e non può essere dedotta come spesa per conseguire lo stesso (cfr. Rivier,
op. cit., pag. 116 n. 2 e giurisprudenza ivi). Il Tribunale federale ha
segnatamente precisato, con riferimento a contribuenti coniugati, che i costi
per collaboratrici domestiche non costituiscono spese per il conseguimento del
reddito anche nel caso in cui occorrano poiché entrambi i coniugi svolgono una
attività lucrativa (DTF 81 I 71; ASA 23 pag. 426)
oppure se la moglie causa malattia necessita di assistenza nei lavori
domestici, o ancora se deve svolgere un'attività lucrativa perché il marito
svolge studi universitari (ASA 39 pag. 513 e segg.).
Secondo
il Tribunale federale in simili circostanze le spese per l'aiuto domestico così
come le maggiori uscite necessarie per la custodia dei figli sono una
conseguenza indiretta del conseguimento del reddito (cfr. inoltre Känzig,
op. cit., n. 10 ad art. 22, n. 3 ad art. 23).
In
una recente sentenza, prolata in caso per molti versi analogo a quello in
rassegna, in cui la madre doveva forzatamente assumere un'attività a tempo
pieno per far fronte al mantenimento dei figli (STF del 17 marzo
1986 in re dott. X. c/CCR BE in Sammlung BGE n. 643; inoltre ZBl
1983 pag. 83), il TF ha ribadito la sua precedente giurisprudenza, precisando
che quanto vale per contribuenti coniugati deve valere anche per celibi,
divorziati o vedovi. Non diversamente ne va per quanto è delle cure mediche
necessarie al contribuente medesimo (ASA 24 423 e 34 55).
Questa
Camera ha anche avuto modo di negare la deducibilità delle spese sostenute da
un contribuente che, in seguito al decesso della moglie era stato costretto ad
assumere un'infermiera che si occupasse dei suoi figli mentre lui lavorava (CDT
229-230 del 21 settembre 1992 in re C.M.).
- Ora, nel caso in esame, vi è una peculiarità: tutti i
redditi dichiarati dal ricorrente, a parte una esigua rendita
dell'assicurazione invalidità, provengono da titoli e capitali. Se si volesse
pertanto ammettere la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente, si
dovrebbe accertare la sussistenza di un nesso fra il conseguimento del reddito
della sostanza e i costi per la retribuzione del "segretario
personale".
4.1
Dal
reddito lordo della sostanza sono deducibili i costi per l'amministrazione da
parte di terzi (p. es. banca, amministratore patrimoniale, fiduciario...); vi
rientrano non solo le spese amministrative necessarie ma anche quelle
cui non si può pretendere che il contribuente rinunci. Se
all'amministrazione del patrimonio provvede lo stesso contribuente, non è
ammessa alcuna deduzione (cfr. Funk, op. cit., p. 172).
Nelle
spese di amministrazione rientrano quelle per la custodia di titoli e altri
valori, per il rimborso di imposte alla fonte straniere e le spese di
trasferimento e di incasso (AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
Berna 1991, p. 388; Funk, loc. cit.).
Tali
considerazioni trovano riscontro, nella legge tributaria cantonale, all'art. 30
LT.
4.2
Dalla
dichiarazione fiscale del ricorrente, nonché dall'allegato __________ dei titoli, si evince che la
maggior parte del reddito del patrimonio __________
da titoli vari, custoditi ed amministrati dalla Banca __________ __________, la
quale ha trattenuto, a copertura delle spese di deposito, fr. 1'342.50. Altri
redditi derivano da mutui alla __________
__________ e ad un cittadino tedesco,
nonché dall'eredità __________ __________.
È
evidente che, in simili circostanze, non si giustifica minimamente una
deduzione di fr. 30'000.-- all'anno per amministrare il patrimonio.
Né
si potrebbe, come sembra suggerire il ricorrente, considerare l'attività del
"segretario personale" correlata al lavoro svolto dal contribuente
nell'ambito della __________ __________ __________ dalla gestione di tale
ditta, infatti, il ricorrente non consegue alcun reddito. D'altronde, neppure
le azioni della stessa società, che egli detiene, hanno prodotto un reddito nel
periodo di computo preso in esame. Si deve dunque concludere, senza voler
assolutamente mettere in dubbio che per il contribuente è indispensabile la
continua assistenza di una persona, che gli permetta di compiere ogni atto
della vita quotidiana, che tuttavia la relativa spesa non presenta alcuna relazione
con il conseguimento dei redditi da lui percepiti. Si tratta invece di una
evidente destinazione di reddito, sia pure necessaria.
Analoghe
considerazioni impediscono di ammettere la deduzione delle spese per l'adattamento
della casa alle esigenze dell'invalido. In nessun modo può essere stabilita,
infatti, una relazione fra le stesse e il conseguimento del reddito. La
circostanza, inoltre, che la casa in cui tali lavori sono stati effettuati non
appartenga al ricorrente non consente neppure di prendere in considerazione
l'eventualità di dedurre i relativi costi dal reddito della sostanza
immobiliare, a titolo di spese di manutenzione.
- Imposta
federale diretta
Occorre
ora procedere, come si è detto, alla verifica del citato giudizio alla luce
delle censure ricorsuali, esaminando separatamente il diritto federale da
quello cantonale.
4.1
Il
Tribunale federale, nella sua più recente giurisprudenza (RF 1993
- 48 - p. 181), non ha fatto che confermare e cementare quanto statuito in
precedenza (DTF 113 Ib 114 ss.), segnatamente la non deducibilità
delle spese per il personale domestico che accudisce ai figli, poiché tali
costi, indipendentemente dalle condizioni personali del contribuente, non
denotano un nesso causale diretto con il conseguimento del reddito, bensì
costituiscono costi per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia secondo
l’art. 23 DIFD (StE 1994 B 22.3 Nr. 53, consid. 3b e 4d).
Questa
Camera non ha quindi alcun motivo, per quanto concerne l’imposta federale diretta
di scostarsi dalla costante giurisprudenza del Tribunale federale, oggetto,
come si è visto di recentissima conferma, e di ammettere la deduzione chiesta dal
ricorrente.
4.2
Nemmeno
la LIFD, in vigore dal 1° gennaio 1995 - sia notato a titolo del tutto abbondanziale
- sembra portare a una diversa soluzione. La nozione di “spese necessarie per
l’esercizio della professione”, contenuta nell’art. 26 lett. c LIFD,
viene intesa dalla dottrina in sintonia con l’art. 22bis cpv. 1 lett. c
DIFD: sono quindi deducibili le spese per abiti di lavoro, lavori pesanti,
usura particolare degli abiti, strumenti professionali, riviste e libri
specializzati, come pure per l’uso di locali privati, provvigioni e spese di
rappresentanza, cioè spese che denotano un nesso causale diretto, strumentale,
con il conseguimento del reddito (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum DGB, p. 109). Come finora, le spese per la custodia dei figli continuano a
essere considerate spese per il mantenimento del contribuente e della sua
famiglia (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 146).
- Imposta
cantonale
5.1
Nel
già ricordato giudizio, la Steuer-Rekurskommission III del Canton Zurigo (StE
1994 B 22.3 Nr. 53), dopo approfondito esame della giurisprudenza di quel Cantone
e di quella del Tribunale federale, ha proposto un’interpretazione estensiva
del § 26 Abs. 1 lit. b STG-ZH, diversa da quella data dal TF in relazione all’art.
22bis cpv. 1 lett. c DIFD, di tenore letterale praticamente identico.
Ragioni
diverse, di cui si dirà, inducono invece questa Camera a confermare, anche in
materia di imposta cantonale, la propria giurisprudenza, allineata su quella
del Tribunale federale e a respingere l’ interpretazione estensiva proposta
dalla Steuer-Rekurskommission III del Canton Zurigo con riferimento al § 26 Abs.
1 lit. b STG-ZH.
5.2
Si
vuole, in primo luogo, sottolineare la diversa formulazione dell’art. 25
LT-1976, applicabile alla presente fattispecie, rispetto al § 26 Abs. 1 lit. b
STG-ZH e all’art. 22bis cpv. 1 lett. c DIFD. Diversamente da quelle leggi, l’art.
25 LT-1976 consente unicamente la deduzione delle spese supplementari causate
dai pasti presi fuori casa, dal pernottamento e dal lavoro a squadre (lett. c),
delle spese di trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (lett. d) e
delle spese per il perfezionamento della formazione richiesta dall’esercizio
dell’attività professionale (lett. e). Il cpv. 2° dell’art. 25 LT-1976 precisa
inoltre che le spese professionali di cui alle lettere c, d, e e
sono deducibili solo se necessarie all’esercizio della professione e sempre che
non siano state assunte dal datore di lavoro o un terzo, entro i limiti che il
Consiglio di Stato fissa, aggiornandoli periodicamente, nell'apposito Decreto
esecutivo (cfr. Raccolta della Legislazione tributaria 1976, cifra 4.1). L’art.
32 lett. a LT-1976, dal canto suo, dispone che non possono essere
dedotte dal reddito le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia,
comprese quelle private causate dalla posizione professionale del contribuente.
5.3
Vero
è che la giurisprudenza del Tribunale federale ha a più riprese ammesso che non
lede il precetto dell'art. 4 Cost. l'interpretazione di una norma contro il suo
tenore letterale, se a favore di una tale interpretazione possono invocarsi
validi motivi, desunti dal senso o dallo scopo, oppure dalla genesi della norma
stessa (cfr., per quanto concerne il diritto cantonale, STF del
14 novembre 1973 in re A. Anstalt). Un simile procedimento interpretativo non
deve tuttavia contraddire il principio della legalità dell'imposta, la cui
violazione implica, per costante giurisprudenza, quella dell'art. 4 Cost. (STF
del 14 novembre 1973 in re A. Anstalt e riferimenti). Se il principio di
legalità in quanto tale non impedisce un'interpretazione estensiva o
restrittiva, così come non impedisce la possibilità di colmare lacune proprie,
esso inibisce nondimeno la creazione di nuove fattispecie di imposizione, che
il legislatore non ha previsto, foss'anche per dimenticanza (STF
del 14 novembre 1973 in re A. Anstalt e riferimenti). In particolare la
giurisprudenza del Tribunale federale ha ripetutamente precisato che, là dove
il tenore della legge è inequivoco e chiaro non v'è posto per l'interpretazione
condotta sulla 'ratio legis' (DTF 43 I 112; 61 I 289);
ancor meno per quella condotta sui lavori legislativi, che, per costante
giurisprudenza, non sono determinanti di fronte a un testo chiaro, se non vi
hanno lasciato traccia (DTF 87 II 331; 83 IV 94; 84 II 103 e
riferimenti; 92 I 309).
5.4
Balza
subito all’occhio, nel caso concreto, la diversa formulazione della LT-1976
rispetto a quella delle due altre leggi citate, la LT-ZH e il DIFD. Se la
formulazione di queste ultime appare esemplificativa, anche se entro limiti
determinati, la formulazione della LT-1976, invece, è chiaramente esauriente
e non consente deduzioni diverse da quelle elencate limitativamente dalle lett.
c - e dell'art. 25 LT-1976. Se poi si esamina il decreto esecutivo del
Consiglio di Stato, ci si avvede immediatamente che tutte le deduzioni previste
dalla legge sono sottoposte a limiti precisi, persino molto restrittivi, come
ad es. nel caso del perfezionamento della formazione richiesta dall’esercizio
dell’attività professionale o delle spese supplementari causate dai pasti presi
fuori casa, dal pernottamento e dal lavoro a squadre.
L’art.
25 LT-1976 non lascia quindi alcun margine interpretativo a questa Camera. Non
è quindi nemmeno possibile constatare, a maggior ragione, una lacuna propria
della legge, vale a dire un errore logico insinuatosi nella legge (Höhn,
Steuerrecht, VII Ed., p. 98, cifra 55).
Lo
stesso patrocinatore del ricorrente riconosce d’altronde che la LT-1976 è più
restrittiva del DIFD sul punto in contestazione.
In
simili condizioni la richiesta di estendere l’applicazione dell’art. art. 25
LT-1976, così da includere nelle spese deducibili anche quelle per il personale
di custodia dei figli minorenni, necessario per consentire al contribuente di
svolgere la propria attività dipendente, si configura quindi non tanto quale
richiesta di interpretazione estensiva della norma invocata, quanto piuttosto
come una richiesta, rivolta all’autorità giudiziaria, di completare la legge,
colmando, in via giurisprudenziale, una supposta lacuna della legge,
segnatamente creando una nuova fattispecie che consenta la deduzione delle spese
per la custodia dei figli. Ma ciò, come si è visto, contravverrebbe al
principio di legalità, che informa il diritto tributario (Höhn,
op. cit, p. 91, cifra 40).
- A titolo abbondanziale questa Camera vuole nondimeno
esaminare la censura ricorsuale, secondo cui l’art. 25 LT-1976 sarebbe lesivo
del diritto federale, segnatamente violerebbe il principio di un’imposizione
conforme alla capacità contributiva.
6.1
La
più volte citata sentenza della III Commissione di ricorso del Canton Zurigo,
previo esame approfondito della giurisprudenza federale e di quella cantonale zurighese,
riconosce, in linea di principio, le deduzioni “ der übrigen, für die Ausübung
des Berufes erforderlichen Ausgaben”; occorre, come d’altronde per le deduzioni
dei costi necessari per conseguire il reddito nel caso degli indipendenti, un
nesso causale diretto e organico (strumentale) con l’esercizio della
professione (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 c, consid. 2c-bb). La citata
autorità giudiziaria ritiene nondimeno che tale nesso qualificato sia dato
anche nel caso delle spese per la custodia dei bambini, quando esse siano
ineluttabili, ovvero dovute solo ed esclusivamente a motivi professionali (StE
1994 B 22.3 Nr. 53 d, consid. 4b-aa). Affrontando poi il delicato problema
della delimitazione tra spese indispensabili e spese non indispensabili, essa
afferma che il tratto distintivo è di natura quantitativa piuttosto che
qualitativa (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 d, consid. 4b-cc), escludendo
l'indispensabilità, quando le spese siano dettate da mero desiderio o da mera
scelta personale (StE 1994 B 22.3 Nr. 53 e, consid. 4c) e
affermandolo invece solo quando sono strettamente necessarie per consentire al
contribuente di svolgere un’attività lucrativa.
6.2
La
giurisprudenza zurighese non convince, indipendentemente dal fatto che la
normativa cantonale di diverso e più restrittivo tenore. A mente di questa
Camera il nesso diretto, organico può essere dato soltanto da motivi di natura
qualitativa. Altrimenti, come rileva la Divisione delle contribuzioni nelle sue
osservazioni (p. 6), si finisce per stravolgere il principio stesso. In
mancanza di un sufficiente nesso diretto e organico si finisce, in altre
parole, per affermarlo in virtù di uno stato famigliare di angustia, di
indigenza o di necessità. Il nesso qualificato viene cioè posto in essere non
da ragioni intrinseche connesse direttamente e strumentalmente all’esercizio
dell’attività dipendente, quanto piuttosto da uno “status necessitatis”, che
tuttavia, secondo questa Camera, non trasforma qualitativamente l’assenza del
nesso causale diretto, che rimane invece tale.
6.3
Certo,
a questa Camera non sfugge che senza la custodia dei figli da parte di terze
persone, il contribuente sarebbe ostacolato nel lavoro, ma ciò non significa
ancora che la custodia dei figli denoti lo stesso grado di intensità
qualitativa (nesso diretto e organico) rispetto all’esercizio della professione
che denotano ad es. determinati abiti o strumenti di lavoro. Il nesso tra la
custodia dei figli e l’esercizio dell’attività lavorativa rimane pur sempre
indiretto.
Sovviene
in proposito il parallelismo con i provvedimenti sanitari destinati
direttamente all’integrazione professionale di cui all’ art. 12 LAI. Anche in
questo caso, senza la preventiva cura vera e propria del male, i provvedimenti
sanitari d’integrazione non potrebbero nemmeno essere eseguiti o sarebbero
votati a sicuro insuccesso. Ciò nondimeno, la cura vera e propria del male è
premessa e come tale solo indirettamente connessa con i successivi
provvedimenti sanitari d’integrazione.
6.5
Si
faticherebbe d’altra parte a capire, secondo questa Camera, perché mai il nesso
dovrebbe essere negato quando mancherebbe quello “status necessitatis” che
consente, secondo la giurisprudenza zurighese presa in esame, di ammettere comunque
il nesso organico e diretto tra l'affidamento in custodia dei figli a terzi e
l’esercizio della professione. Infatti, anche chi, senza averne il bisogno
impellente, va a lavorare affidando i figli ad altri, affronta una spesa che
gli consente di conseguire un reddito imponibile, che in sua assenza non potrebbe
essere conseguito.
6.6
Il
motivo di natura sociale che, per i giudici zurighesi, consente di trasformare
una premessa in un nesso organico diretto, può trovare ascolto, secondo questa
Camera, unicamente in una specifica norma di legge, che consenta di
porre al beneficio di un’apposita deduzione sociale chi, come il ricorrente, ma
anche come altre categorie di contribuenti (persone sole con figli minorenni in
tenera età a carico), si vede costretto per poter lavorare ad affidare i figli
a terzi. A questo proposito, la Divisione delle contribuzioni attira
opportunamente l’attenzione sull’iniziativa parlamentare depositata l’8 novembre
1993 dall’on. Storelli e confirmatari.
- Resta infine da esaminare, sempre abbondanzialmente,
se la legge cantonale leda il principio dell’ imposizione secondo la capacità
contributiva. Anche su questo punto la risposta è negativa.
7.1
In
un recentissimo giudizio, pronunciato in materia di parità di trattamento tra
coniugati e non coniugati conviventi (STF del 18 novembre 1994,
pubblicata in ZStP 1995 p. 79 ss.), il Tribunale federale ha
affermato che la realizzazione del principio dell’imposizione secondo la
capacità contributiva lascia al legislatore cantonale ampia facoltà di scelta e
che essa dipende in ampia misura da considerazioni politiche. Ha inoltre
sottolineato che, data la molteplicità dei rapporti da disciplinare e dei
possibili metodi di soluzione, è pressoché impossibile realizzare una completa
e perfetta parità (STF del 18 novembre 1994, consid. 3). Nella
misura in cui la parità di trattamento assoluta non può essere realizzata, è
sufficiente che una disciplina giuridica non penalizzi in modo sistematico e
sostanzialmente più oneroso certe categorie di contribuenti. L’aggravio fiscale
va infatti valutato tenendo conto di tutte le circostanze e non di una singola
situazione (STF del 18 novembre 1994, consid. 4c).
7.2
Astrazion
fatta dalle deduzioni sociali, di cui il ricorrente ha comunque beneficiato
(fr. 18’000.-- per l’ IC e fr. 23’000.-- per l’IFD), il caso in esame, pur con
tutta la comprensione che merita nella sua tragica particolarità, è un caso
singolo, che non basta, da solo, a ritenere sistematicamente leso, e in modo
oneroso, il principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva a danno
di una determinata categoria di contribuenti.
Anche
questo argomento ricorsuale si rivela pertanto privo della necessaria consistenza
giuridica.
- Nella commisurazione della tassa di giustizia, questa
Camera tiene conto della particolarità della fattispecie e della rilevanza
sociale del problema sollevato dal ricorso.
Per questi motivi,
visto per le spese l' art. 111 DIFD
e l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--
per
un totale di fr. 180.--
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
112 DIFD).
per la Camera di diritto
tributario
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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