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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1994.11
Data decisione, Autorità:
29.12.1995, CDT
Incarto n.
80.94.00011
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 22 novembre 1994
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con decisione del 24
gennaio 1994, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a __________ __________
__________ la tassazione IC/IFD 1991/92
per inizio assoggettamento a partire dal 1° aprile 1991, data in cui la
contribuente aveva acquistato il domicilio a Lugano, proveniente da __________ (CO). Il reddito del lavoro era
stato commisurato in fr. 37'567.–, pari alla media annua dei redditi conseguiti
negli anni 1989 e 1990.
In seguito a reclamo, con
cui la contribuente contestava la mancata deduzione delle spese per la doppia
economia domestica e per il perfezionamento professionale, l'autorità fiscale
riformava "in pejus" la tassazione impugnata, imponendo, per
il biennio 1991/92, non i redditi del lavoro svolto negli anni 1989 e 1990,
bensì il reddito conseguito nello stesso 1991 (fr. 45'158.–); erano
conseguentemente modificate anche le deduzioni dal salario. Quanto alle
detrazioni oggetto del reclamo, l'autorità fiscale concedeva quella per doppia
economia domestica, limitatamente all'importo di fr. 1'100.–, per tenere conto
del contributo del datore di lavoro ed ammetteva pure la deduzione di fr. 500.–
per spese di perfezionamento.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ contesta la decisione di
trattarla come contribuente all'inizio dell'assoggettamento e nega di avere mai
trasferito il domicilio all'estero, come preteso dall'autorità di tassazione.
Spiega di essere stata semplicemente domiciliata presso il consolato svizzero
di __________, dal 1986 al 1991, mentre
lavorava presso la __________ __________ di __________,
ed osserva di avere anche provveduto a domandare all'autorità di tassazione la
revisione della tassazione degli anni in questione, nei quali è stata
assoggettata alla fonte. In via subordinata, qualora cioè venga mantenuta la
tassazione sulla base dei redditi del 1991, postula la deduzione di fr. 1'000.–
per spese di trasporto (costo effettivo per lo spostamento tramite mezzi
pubblici) e di fr. 1'540.– per doppia economia domestica (fr. 7.– al giorno).
-
All'udienza del 5 dicembre
1995, le parti hanno concordato, con il consenso del Presidente della Camera,
di concedere la deduzione per spese di trasporto in fr. 1'000.– e di elevare
quella per doppia economia domestica a fr. 1'540.–, lasciando invariata per il
resto la tassazione contestata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 21 novembre 1994 è riformata nel senso
che si concede la deduzione per spese di trasporto in fr. 1'000.– e si eleva
quella per doppia economia domestica a fr. 1'540.–.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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