AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2003.126
Data decisione, Autorità:
09.02.2004, PENAL
Incarto n.
72.2003.126
Lugano,
9 febbraio 2004/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte delle assise correzionali di
Lugano
composta da:
giudice supplente
Antonio Fiscalini (Presidente)
e dagli assessori
giurati:
Giancarla Bottani
Armando Gysin
Manuela Oehen-Rossignoli
con il
segretario:
Enzo Barenco
Conviene oggi
nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia
per giudicare
__________,
prevenuta colpevole
di:
- ripetuta
diffamazione
per avere,
a __________, in due occasioni,
in data 20.04.2001 e in data 14.01.2002, mediante
scritti,
incolpato il dr. __________ di condotta
disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, e
meglio
1.1. in data 20.04.2001, mediante la presentazione dell'istanza di
promozione dell'accusa avverso la decisione di non luogo a procedere NLP
__________,
• riferendo
di un intervento di colonoscopia effettuato su di lei dallo stesso presso lo
studio medico in data 15.04.1998, dichiarato che "...muoveva la sonde
nel mio intestino come una bestia inferocita. ..godeva al mio dolore, lo faceva
a sfondo sessuale demoniacale, godeva al mio dolore, e più gridavo più forte mi
procurava il dolore e il suo volto era contento..." (p. 2, pto. 2);
• riferendo
della visita in data 22.01.1998 presso il medesimo studio medico allo scopo di
ottenere i risultati dell'esame di colonoscopia, dichiarato che "...minacciandola
gravemente, usando parole di razzismo, per poi aggredirla per ben 2 volte,
causandole gravi danni alla salute..." (p. 4, pto. 4);
• dichiarato
infine che "...cos'altro ci si può attendere da un criminale del
genere?" (p. 12);
1.2. in data 14.01.2001,
mediante la segnalazione alla Commissione di
vigilanza sanitaria cantonale ex art. 5 LSan per presunte violazioni dei
diritti del paziente da parte dei citato medico,
riferendo del medesimo intervento di colonoscopia
effettuato su di lei dallo stesso presso lo studio medico in data 15.04.1998,
e meglio del comportamento tenuto in quell'occasione
dal medico, dichiarato:
-
"...per violenza sessuale demoniacale...il dr. __________
maneggiava la sonda e la faceva sbattere nel mio intestino e godeva al mio dolore ... vedevo il volto del medico che era
sorridente, felice, contento, raggiante, godeva...Più gridavo e più forte
muoveva la sonda e godeva sessualmente da demonio..." (p. 1, 2.o §);
-
"...dopo aversi divertito e goduto al mio dolore..."
(p. 1, 2.o §);
-
"...quell'espressione, del
medico, felice, contento, raggiante, sorridente, demoniacale e godimento
sessuale ... vedo davanti agli occhi quel viso immondo demoniacale…" (p.2, 2.o §);
-
"...anziché curare i pazienti,
li aggredisce, li minaccia, li discrimina..." (p. 2, 2.o §);
-
"...il dottor __________ non è una persona civile, ma è un
demonio, è un mostro, un falso, è una persona immonda che fa solo del male ai
pazienti e dopo li denuncia... come può ancora questo medico, con questo
comportamento, esercitare ancora la professione da medico, se continua,
inoltre, ad abusare anche sessualmente delle pazienti?..." (p. 4, 2.o §);
-
"...e il comportamento del dottor __________, che si
comportò ancora una volta da criminale..." (p. 5, 1.o §);
-
"...anche la Commissione di
vigilanza, protegge i criminali..., oltre che a crearli la giustizia stessa i
criminali e a farli proseguire ancora a fare i criminali..." (p. 5, 2.o §);
-
"...comportamento da porco
maiale..." (p. 6, 3.o §);
-
"...questo personaggio falso,
bugiardo, mentitore, aggressore, immondo, demonio, violento, violenza carnale,
coazione sessuale, minaccioso, non è un dottore medico che deve curare i
pazienti, ma è un mostro, incivile, gode alle sofferenze dei pazienti
sessualmente, è un indemoniato, ...è un porco maiale ..." (p. 7, 1.o §);
- registrazione
clandestina di conversazioni
per avere,
a __________, in data 14.01.2002,
conservato, sfruttato e reso accessibile a terzi una registrazione clandestina, che sapeva eseguita
illegalmente, ossia senza l'assenso del
diretto interlocutore, e meglio,
per avere,
nelle indicate circostanze di tempo e luogo,
trasmesso al Dipartimento
delle opere sociali, unitamente alla
propria segnalazione ex art. 5 LSan
relativa all'operato del dottor __________,
una registrazione clandestina di una
conversazione privata avuta con il medesimo presso il suo studio medico in data
22.04.1999,
e per la quale è già incorsa in una decisione
di condanna relativa all'esecuzione materiale
della registrazione (DAP __________);
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reati previsti
dagli artt. 173 cifra 1 e 179ter CP ; richiamato l'art. 41 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nel decreto d'accusa pretorile
__________del 10 giugno 2002, emanato dal Procuratore generale.
Inoltre prevenuta colpevole di:
diffamazione
per avere, il 2 marzo 2000,
a __________, presso la sede del Ministero
pubblico,
nel corso dì un verbale di interrogatorio reso
quale querelata,
alla presenza del proprio patrocinatore, di
quello della controparte e del verbalizzante,
riferendo di un intervento di colonoscopia
effettuato su di lei dal dott. __________ presso il suo studio medico in data
15 aprile 1998 incolpato il dott. __________ di condotta disonorevole e di
fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione dichiarando che:
"(...) il suo modo di agire in quella
occasione posso descriverlo di demoniaco e a sfondo sessuale. (...) egli
nell'utilizzare la sonda, provocandomi i dolori descritti, provò a mio parere
piacere nel provocarmi dolore, (...) lui godeva al mio dolore. lo mi giravo,
gridavo di dolore, e vedevo che lui godeva di questa situazione. (.....) La colonoscopia
venne effettuata senza alcuna anestesia e nel modo demoniacale che ho
descritto. (.. .) più lui mi faceva male e più lui insisteva nel farmi male;
(...) egli eseguì tale esame provocandomi intenzionalmente dolore (...) egli
provò piacere sessuale mentre mi provocava questi dolori. Specifico che lui era
contento di questo";
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
dall'art. 173 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa
aggiuntivo __________del 12 novembre 2003, emanato dal sostituto Procuratore
pubblico.
Presenti § Il sostituto procuratore pubblico __________.
§ L'avv.
__________, difensore d'ufficio (GP) dell'accusata __________, assente.
§ L'avv.
__________, in rappresentanza della PC __________, pure presente.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore
9:30 alle ore 18:10.
Il Presidente, constatato che l'accusata __________, regolarmente citata
come di legge (la citazione è stata intimata e recapitata all'accusata tramite
Polizia, cfr. ricevuta), non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte
alcuna valida giustificazione, decide di procedere nei suoi confronti nelle
forme contumaciali ai sensi degli art. 308 segg. CPPT
Incidente processuale 1
Il rappresentante
della PC chiede sostanzialmente che in assenza ingiustificata
dell'accusata, il Presidente abbia a giudicare senza l'intervento degli
assessori giurati come vuole la procedura.
Il Sostituto
Procuratore pubblico ritiene che nulla ostacoli a che la Corte proceda
in un giudizio contumaciale con la presenza dei cittadini giurati e cita al
riguardo l'art. 313 CPP.
Il difensore
si associa alla Pubblica accusa e chiede che i cittadini giurati abbiano a
presenziare ai dibattimenti ed a giudicare nella Corte.
Le parti non
replicano, risp. non duplicano.
Il presidente
pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, il seguente quesito
quesito 1. Deve
essere accolta l'eccezione della Parte civile relativa alla costituzione della
Corte con gli assessori giurati?
Il presidente
dichiara sospesi i pubblici dibattimenti alle ore 09.45 e ne annuncia la
riapertura per la lettura dei dispositivi della sentenza a partire dalle ore
09.55.
Il Presidente,
assenti gli assessori giurati, si ritira quindi in seduta segreta per
l’emanazione del suo giudizio.
Il presidente
dichiara riaperti i pubblici dibattimenti alle ore 10.00 e comunica alle parti
che
previo esame del
fatto e del diritto, rispondendo negativamente al quesito
visto l'art. 39
LOG
La Corte
decide L'istanza della Parte civile è respinta.
Incidente processuale 2
La difesa
chiede sostanzialmente la sospensione del dibattimento affinchè si proceda
all'allestimento di una perizia per verificare lo stato di salute mentale
dell'accusata, così come formulato per iscritto con lettera 6 febbraio 2004 (cfr.
doc. dib. _).
Il Sostituto
procuratore pubblico si oppone alla richiesta vuoi per la tardività,
vuoi perché nessuno in precedenza, e tantomeno il suo precedente legale, ha mai
ritenuto o dubitato dello stato mentale dell'accusata.
Il rappresentante
della PC si oppone all'istanza di sospensione, vuoi perchè l'art. 237
CPP non la prevede per questo motivo, vuoi perché l'accusata era perfettamente
cosciente delle sue iniziative.
Il difensore
in replica si conferma nel precedente intervento poiché ritiene effettivamente
che la signora __________ presenti seri problemi mentali.
Il Sostituto
procuratore pubblico in duplica si conferma nel precedente intervento.
Il rappresentante
della PC in duplica si conferma nella precedente conclusione.
Il presidente
pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, il seguente quesito
quesito 1. Deve
essere accolta l'istanza 6.2.2004 dell'avv. __________ volta a sottoporre la
sua assistita ad una perizia che ne attesti la capacità di intendere e volere
con relativa sospensione del dibattimento in caso di accoglimento della
richiesta?
Il presidente
dichiara sospesi i pubblici dibattimenti alle ore 10.20 e ne annuncia la
riapertura per la lettura dei dispositivi della sentenza a partire dalle ore
10.40.
La Corte si
ritira quindi in seduta segreta per la discussione e l’emanazione del suo
giudizio.
Il presidente
dichiara riaperti i pubblici dibattimenti alle ore 10.45 e comunica alle parti
previo esame del
fatto e del diritto, rispondendo negativamente al quesito
visti gli art. 142
segg., 227 e 237 CPP
La Corte
decide L'istanza della difesa è respinta.
Subordinate
Il Presidente, con l'accordo delle
parti, giusta l’art. 250 CPP notifica la seguente imputazione alternativa a
quella di diffamazione di cui ai punti n. 1.1.c) e 1.2.h) del decreto d’accusa:
F ingiuria
Stralcio
Dopo
discussione le parti accondiscendono a che il punto n. 1.2.g) del decreto
d'accusa, ovvero la frase "… anche la Commissione di vigilanza protegge i
criminali …, oltre che a crearli la giustizia stessa i criminali e a farli
proseguire ancora a fare i criminali (p. 5, 2.o §)", abbia ad essere stralciato.
Sentiti § Il Sostituto Procuratore pubblico, il quale confermate
integralmente le imputazioni oggi in esame e di conseguenza le ipotesi
accusatorie di ripetuta diffamazione [questo anche per i punti n. 1.1.c) e
1.2.h)] e di registrazione clandestina di conversazioni, conclude chiedendo che
__________ venga condannata a 60 (sessanta) giorni di detenzione, non
opponendosi alla sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di
4 anni.
§ L'avv. __________, rappresentante della PC, il quale
si associa alla pubblica accusa per quel che
concerne la colpabilità dell'accusata e conclude chiedendo che __________ venga
condannata a versare alla parte civile l'importo di fr. 3'965.10, oltre
interesse legale del 5% da oggi, a valere quale risarcimento parziale delle
spese legali sostenute.
§ Il Difensore, il quale dichiara immediatamente di aver
oggi un compito non facile in assenza dell'accusata dagli odierni dibattimenti,
che già di per sé la penalizza. Non contesta le ipotesi accusatorie di ripetuta
diffamazione e di registrazione clandestina di conversazioni, anche se chiede
per le frasi descritte ai punti 1.1.c) e 1.2.h) del decreto d'accusa la derubrica
in ingiuria. Tenuto conto nell'ambito della commisurazione della pena, del
tempo trascorso dai fatti e della situazione personale dell'accusata, si
rimette alla clemenza della Corte per quanto concerne la quantificazione della
pena detentiva, chiedendo la sospensione condizionale della medesima con un
periodo di prova da contenere entro i termini minimi. Per la richiesta di
risarcimento della Parte civile chiede il rinvio al competente foro civile.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: __________
- E' autrice
colpevole di:
1.1. ripetuta
diffamazione
per avere
incolpato
il dott. __________ di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere
alla di lui reputazione
1.1.1. il 2 marzo
2000, a __________ presso la sede del Ministero pubblico, nel corso di un
verbale d'interrogatorio reso quale querelata, alla presenza del proprio
patrocinatore, di quello della controparte e del verbalizzante,
riferendo di un intervento di colonoscopia effettuato su di lei presso il suo
studio medico in data 15 aprile 1998, dichiarando che "(...) il suo
modo di agire in quella occasione posso descriverlo di demoniaco e a sfondo
sessuale. (...) egli nell'utilizzare la sonda, provocandomi i dolori descritti,
provò a mio parere piacere nel provocarmi dolore, (...) lui godeva al mio
dolore. Io mi giravo, gridavo di dolore, e vedevo che lui godeva di questa
situazione. (.....) La colonoscopia venne effettuata senza alcuna anestesia e
nel modo demoniacale che ho descritto. (...) più lui mi faceva male e più lui
insisteva nel farmi male; (...) egli eseguì tale esame provocandomi intenzionalmente
dolore (...) egli provò piacere sessuale mentre mi provocava questi dolori.
Specifico che lui era contento di questo"?
1.1.2. il 20 aprile
2001, a __________, mediante la presentazione dell'istanza di promozione
dell'accusa avverso la decisione di non luogo a procedere NLP __________,
1.1.2.a) riferendo di
un intervento di colonoscopia effettuato su di lei dallo stesso presso lo
studio medico in data 15.04.1998, dichiarato che "... muoveva la sonda
nel mio intestino come una bestia inferocita ... godeva al mio dolore, lo
faceva a sfondo sessuale demoniacale, godeva al mio dolore, e più gridavo più
forte mi procurava il dolore e il suo volto era contento ..." (p. 2, pto
2)?
1.1.2.b) riferendo
della visita in data 22.04.1998 presso il medesimo studio medico allo scopo di
ottenere i risultati dell'esame di colonoscopia, dichiarato che "...
minacciandola gravemente, usando parole di razzismo, per poi aggredirla per ben
2 volte, causandole gravi danni alla salute ..." (p. 4, pto 4)?
1.1.2.c) dichiarando
che "... cos'altro ci si può attendere da un criminale del
genere?" (p. 12)?
1.1.2.c)1. trattasi invece
di ingiuria?
1.1.3. il 14 gennaio
2002, a __________, mediante segnalazione alla Commissione di Vigilanza
sanitaria cantonale ex art. 5 LSan per presunte violazioni dei diritti del
paziente da parte del citato medico, riferendo del medesimo intervento di colonoscopia
effettuato su di lei dallo stesso presso lo studio medico in data 15.04.1998, e
meglio del comportamento tenuto in quella occasione del medico, dichiarato:
1.1.3.a) "...
per violenza sessuale demoniacale ... il dr. __________ maneggiava la sonda e
la faceva sbattere nel mio intestino e godeva al mio dolore ... vedevo il volto
del medico che era sorridente, felice, contento, raggiante, godeva ... Più
gridavo e più forte muoveva la sonda e godeva sessualmente da demonio ..."
(p. 1, 2.o §)?
1.1.3.b) "...
dopo aversi divertito e goduto al mio dolore ..." (p. 1, 2.o §)?
1.1.3.c) "... quell'espressione,
del medico, felice, contento, raggiante, sorridente, demoniacale e godimento
sessuale ... vedo davanti agli occhi quel viso immondo demoniacale" (p.
2, 2.o §)?
1.1.3.d) "...
anziché curare i pazienti, li aggredisce, li minaccia, li discrimina ..."
(p. 2, 2.o §)?
1.1.3.e) "... il
dottor __________ non è una persona civile, ma è un demonio, è un mostro, un
falso, è una persona immonda che fa solo del male ai pazienti e dopo li
denuncia ... come può ancora questo medico, con questo comportamento,
esercitare ancora la professione da medico, se continua, inoltre, ad abusare
anche sessualmente delle pazienti? ..." (p. 4,2.o §)?
1.1.3.f) "...
e il comportamento del dottor __________, che si comportò ancora una volta da
criminale ..." (p. 5, 1.o §)?
1.1.3.g) "...
comportamento da porco maiale ..." (p.6, 3.o §)?
1.1.3.g)1. trattasi invece
di ingiuria?
1.1.3.h) "...
questo personaggio falso, bugiardo, mentitore, aggressore, immondo, demonio,
violento, violenza carnale, coazione sessuale, minaccioso, non è un dottore
medico che deve curare i pazienti, ma è un mostro, incivile, gode alle
sofferenze dei pazienti sessualmente, è un indemoniato, ... è un porco maiale
..." (p. 7, 1.o §)?
1.2. registrazione
clandestina di conversazioni
per
avere, a __________, in data 14 gennaio 2002,
conservato,
sfruttato e reso accessibile a terzi una registrazione clandestina, che sapeva
eseguita illegalmente, ossia senza l'assenso del diretto interlocutore,
in
particolare per avere trasmesso al Dipartimento delle opere sociali una
registrazione clandestina di una conversazione privata avuta con il dott.
__________ presso il suo studio medico in data 22.04.1998, per la quale è già
incorsa in una decisione di condanna relativa all'esecuzione materiale della
registrazione,
e meglio
come descritto nel decreto d'accusa e nell'atto d'accusa aggiuntivo in esame?
-
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
-
Deve
essere condannata al pagamento di una indennità alla Parte civile?
-
Deve
essere ordinata la confisca della cassetta sulla quale è stata registrata la
conversazione del 22.4.1998?
Sull'opposizione della parte civile alla
presenza dei giurati.
__________ non ha dichiarato di rinunciare agli
assessori giurati : ciò ha imposto di procedere alle formalità previste
dalla LOG per la scelta dei giurati con conseguente loro convocazione.
La parte civile, in ingresso di dibattimento, si è opposta
alla loro presenza, stante l’assenza dell’accusata.
Le rappresentanti di accusa e difesa si sono
invece espresse per la loro permanenza.
Il Presidente, richiamato l’art. 39 LOG, che non vieta
l’intervento degli assessori giurati nei processi contumaciali prevedendo
semplicemente la facoltà di rinunciare alla loro presenza, ritenuto inoltre che
l’accusata sarebbe sempre potuta comparire nel corso del dibattimento non
essendo noti reali motivi di impedimento, ha respinto l’opposizione della parte
civile considerando così validamente costituita la Corte con i cittadini
giurati.
Sulla richiesta della difesa di sottoporre a perizia la sua
assistita con conseguente rinvio dell’odierno dibattimento.
La difesa ha chiesto la sospensione del dibattimento affinchè “la signora venga sottoposta ad una
perizia, onde poter verificare il suo stato mentale” (v. doc. Dib _).
Accusa e parte civile si sono opposti alla
domanda.
La Corte ha respinto la richiesta ritenuto che la stessa non
si fonda su alcun elemento probatorio (ad es. certificato medico) e che oggi si
pongono oggettive difficoltà nel valutare a livello peritale la responsabilità
scemata o l’eventuale irresponsabilità per fatti accaduti dal marzo 2000 al
gennaio 2002, infine in considerazione del fatto che nè i magistrati inquirenti
nè le autorità giudicanti che fino ad oggi sono state interessate alle diverse
fattispecie (v. ultra) hanno mai sollevato i dubbi esposti dalla difesa.
D'altro canto non v'è chi non veda come, formulata a qualche settimana dalla
prescrizione dell'imputazione di cui all'atto d'accusa aggiuntivo, la richiesta
appaia oltre tutto pretestuosa.
Considerato, in fatto e in diritto
- Assente l’accusata mancano alla
Corte elementi di conoscenza della sua vita anteriore, assenti pure negli
incarti richiamati dal Ministero pubblico (NLP __________) e dalla Pretura di
__________ (DT __________).
Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero emerge una
precedente condanna del 12.05.1997 per diffamazione, ingiuria e registrazione
clandestina di conversazioni.
La vicenda oggi in esame trae comunque origine il 15.04.1998
allorquando __________ si è sottoposta presso lo studio del Dott. __________ ad
un’endoscopia. A suo dire, in quel frangente essa avrebbe avvertito forti
dolori all’addome. Inoltre, essa avrebbe protestato per essere stata
sollecitata dal medico e dal personale ausiliario ad alzarsi e ad andarsene
nonostante le sue precarie condizioni. Tornata nello studio il 22 aprile
successivo per conoscere l’esito degli esami di laboratorio, il Dott.
__________ le comunicava che non sussistevano anormalità. __________ ha preteso
in quel frangente la consegna della cartella clinica del medico richiamandosi
alla legge sanitaria. Ne è nata una discussione piuttosto accesa con il gastroenterologo
e con parte del suo personale sostanzialmente dovuta al pagamento delle
fotocopie degli atti medici. Di rilievo è che, in quell'occasione, la
__________ ha attivato il registratore che teneva nella borsetta, all'insaputa
dei suoi interlocutori.
Il 21.07.1998 __________ ha querelato il Dott. __________ per
lesioni semplici, minacce ed ogni altro reato ipotizzabile in relazione a
quanto successo il 22 aprile precedente (procedimento conclusosi con Decreto di
non luogo a procedere del 31.03.2000).
Il Dott.
__________ ha a sua volta inoltrato un esposto al Ministero pubblico nei
confronti della __________ a titolo di diffamazione e registrazione clandestina
di conversazioni. Interrogata sui fatti del 22.04.1998 in veste di querelata,
__________ ha tra l’altro dichiarato quanto segue in data 2.03.2000 dinanzi ad
un Segretario del Ministero pubblico, presenti il di lei patrocinatore nonchè
quello del querelante:
" ...
che, oltre a confermare la mia deposizione, voglio inoltre aggiungere un fatto
che in denuncia 21.7.98 è stato solo marginalmente toccato e questo anche nel
verbale che ho appena letto.
Ricordo che in data 15.4.1998 il dr. __________
effettuò su di me la colonoscopia. Dichiaro a questo proposito che in quella
occasione, effettuando tale esame, il dr. __________, nell’utilizzo della
sonda, infilata nel mio intestino, procedette in modo tale da procurarmi molti
dolori. Dichiaro che il suo modo di agire in quella occasione posso
descriverlo di demoniacale e a sfondo sessuale. Posso dire che egli
nell’utilizzare la sonda, procurandomi i dolori descritti, provò, a mio
parere, piacere nel provocarmi dolore. E questo malgrado il fatto io
continuassi a gridare e far presente il mio dolore. Ricordo che più gridavo e
più maneggiava la sonda in modo di procurarmi ancora maggiore dolore.
Ebbi la sensazione che più gridavo di dolore e
più lui insistesse nel farmi del male, direi che lui godeva al mio dolore.
Io mi giravo, gridavo dal dolore, e vedevo che lui godeva di questa
situazione. ...”
Con Decreto d’accusa 3.04.2000 il Procuratore
generale ha ritenuto colpevole __________ di registrazione clandestina di conversazioni
ed ha proposto quale condanna il pagamento di una multa di fr. 300.--, mentre
con Decreto d’accusa 25.09.2000 l’ha ritenuta colpevole di diffamazione per le
affermazioni qui sopra riportate ed ha proposto la pena di cinque giorni di
detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni due.
L’accusata si è opposta ad entrambe le proposte di condanna.
Il Pretore del Distretto di __________, congiunti i due
procedimenti, con sentenza 13.02.2001 ha dichiarato __________ colpevole di registrazione
clandestina di conversazioni e diffamazione. In quella sede sono state sentite
in qualità di testimoni pure due aiutomedico del Dott. __________: da quelle
dichiarazioni non è emerso che la __________ avesse gridato durante la colonoscopia
del 15.04.1998 o che fosse stata male nel corso o dopo l’esame (cfr. incarto
richiamato dalla Pretura di __________, verbale dibattimento penale 13.02.2001,
pag. 2 e 5).
La Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale
d’appello, adita da un ricorso della __________, con sentenza 18.12.2002 ha
confermato il pronunciato pretorile quo alla registrazione clandestina di
conversazioni mentre ha annullato la condanna per diffamazione a causa di un
vizio di procedura commesso nella fase istruttoria.
Interrogata da un Sostituto Procuratore il 20.03.2003,
__________ ha integralmente confermato il contenuto del verbale di
interrogatorio 2.03.2000. Di qui l’Atto d’accusa oggetto dell’odierno
dibattimento. Si può ancora ricordare che le censure di natura formale sollevate
dall’accusata contro l’Atto d’accusa sono state tutte respinte dalla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d’appello in data 21.01.2004.
Il 10/15.06.2000 __________ ha sporto denuncia penale nei
confronti del Dott. __________ per titolo di lesioni gravi, coazione sessuale e
violenza carnale. A suo dire il 15.04.1998, durante l’esecuzione della colonoscopia,
il medico le avrebbe provocato forti dolori e il suo comportamento sarebbe
stato demoniacale e a sfondo sessuale.
Con decisione 19.09.2000 il Procuratore generale ha decretato
il non luogo a procedere in ordine a questa denuncia. L’istanza di promozione
dell’accusa 2/3.10.2000 è stata respinta dalla Camera dei ricorsi penali in
data 13.09.2001 considerato che:
" Dall’esame
degli atti non emergono seri indizi di colpevolezza a carico del dr. med.
__________ per i reati sopra citati, ritenuto che il fatto, non provato, che la
colonoscopia effettuata dal denunciato abbia provocato dei dolori all’istante
non adempie i reati di cui alla denuncia, come ben emerge dalla definizione dei
reati stessi, che presuppongono una lesione grave (art. 122 CP), un atto di
costrizione nei confronti della vittima e un atto analogo alla congiunzione
carnale o un altro atto sessuale (art. 189 CP) o la congiunzione carnale (art.
190 CP).
Inoltre, dagli atti non risulta alcun elemento
indicante che il comportamento del denunciato sia stato «demoniacale» e a
sfondo sessuale.” (v. sentenza citata pag. 7, consid 2.4)
- Per l’art. 173 CP si rende
colpevole di diffamazione ed è punito, a querela di parte, con la detenzione
sino a sei mesi o con la multa chiunque incolpa o rende sospetta una persona di
condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua
reputazione, oppure divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (n. 1). Perchè
vi sia diffamazione, occorre pertanto un’allegazione di fatto, e non
semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27).
Secondo la giurisprudenza (cfr. la sintesi in DTF 117 IV 27 e
i rel. riferimenti nonchè Corboz, in SJ 113 629 segg.), la norma in questione
protegge il diritto di ognuno a non essere considerato come una persona
spregevole, il rispetto degli altri essendo una condizione essenziale a una
vita sociale armoniosa. Protetto è però solo l’onore personale, ossia la
reputazione di persona onesta e il sentimento di esserlo, non anche la
considerazione professionale, artistica o politica. In altri termini si tratta
di proteggere le qualità morali e non ad esempio la considerazione
professionale
Per valutare il carattere diffamatorio di un testo occorre
analizzarlo nel suo insieme e interpretarlo oggettivamente, fondandosi cioè sul
senso che un lettore non prevenuto deve attribuirgli nelle circostanze concrete
e non su quello attribuitogli dalla persona attaccata. Determinante non è il
senso che quest’ultima attribuisce allo scritto, bensì l’impressione globale da
esso suscitata in un lettore medio non prevenuto, secondo un’interpretazione
oggettiva (DTF 119 IV 44 consid 2a;117 IV 27 consid 2c). Va tenuto in particolare
in considerazione se le dichiarazioni siano state rese nell’ambito di una
procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente
coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che
le stesse fossero soggette a vaglio critico, purchè non siano travalicati i
limiti di quanto necessario e pertinente per l’accertamento dei fatti (DTF 118
IV 251).
Dal punto di vista soggettivo è sufficiente che l’autore abbia
avuto coscienza del carattere lesivo dell’onore delle sue comunicazioni; non è
quindi necessario che abbia voluto ferire la persona toccata (DTF 105 IV 118).
Sempre giusta l’art. 173 CP il colpevole non incorre in
nessuna pena se prova di aver detto o divulgato cose vere oppure di aver avuto
seri motivi di considerarle vere in buona fede (n. 2), a condizione che ciò
fosse giustificato dall’interesse pubblico o da
un altro motivo sufficiente e non dettato prevalentemente da
un suo intento di fare della maldicenza (n. 3).
Secondo la giurisprudenza, la prova liberatoria è esclusa solo
se vengono a mancare cumulativamente entrambe le condizioni previste dalla
legge (DTF 101 IV 294 e rif.).
La prova della verità incombe al colpevole, senza che con ciò
sia violato il principio “in dubio pro reo” (Trechsel, Kurzkomm., all’art. 173
n. 10 e rif.) e richiede la dimostrazione che l’incolpazione lesiva dell’onore
corrispondeva nella sostanza alla realtà dei fatti (DTF 102 IV 177) e può
basarsi anche su elementi emersi dopo (DTF 106 IV 115). Nel caso in cui
l’autore ha sostenuto la commissione di un reato, egli deve di principio
fornire la prova della condanna penale della persona incriminata (DTF 116 IV
39; 109 IV 37; 106 IV 117).
La prova della buona fede è invece adempiuta se l’autore
dimostra che aveva seri motivi di considerare vere in buona fede le sue
allegazioni. Deve dunque dimostrare di aver compiuto coscienziosamente tutti
gli atti che si potevano attendere da lui, secondo le circostanze e la sua
situazione personale, per controllare la veridicità delle sue affermazioni e di
considerarne la veridicità come dimostrata (DTF 124 IV 149; 116 IV 205). Detta
prova presuppone che il colpevole abbia avuto serie ragioni di sospettare in
buona fede il querelante del fatto disonorevole (DTF 102 IV 177) e dimostri quindi,
non solo di esserne stato convinto prima di accusarlo, ma di aver anche
previamente controllato la veridicità delle sue allegazioni usando la prudenza
dettata dalle circostanze (fra cui l’importanza dell’interesse in gioco, la
verosimiglianza o meno dell’accusa, la sua gravità, la diffusione datane) e
dalle sue condizioni personali (DTF 116 IV 207; Corboz, op. cit., p. 659; Schubarth,
Komm., all’art. 173 n. 86 seg.; Trechsel, Kurzkomm., all’art. 173 n. 13 e
rif.).
Chi offende una persona (con parole, scritti, immagini, gesti
o vie di fatto) in modo diverso da quello costituente una diffamazione o una
calunnia, comunicando cioè direttamente con lei oppure esprimendo, anche a
terzi, solo giudizi di valore non riferiti a fatti precisi, commette il reato di
ingiuria, giusta l’art. 177 cpv. 1 CP ed è punito, a querela di parte, con la
detenzione fino a tre mesi o con la multa (Trechsel, Kurzkommentar, all’art.
177 n. 2 e riferimenti).
Nel caso di giudizi di valore misti, riferiti cioè a fatti
specifici, comunicati a terzi, il reato commesso è la diffamazione se anche
tali fatti sono lesivi dell’onore e su di essi il colpevole non ha portato la
prova liberatoria. Negli altri casi si tratta di ingiuria (Stratenwerth, Schweiz.
Strafrecht, Bes. Teil, § 11 n. 73 e rif.).
- Il carattere diffamatorio delle
frasi del verbale 2.03.2000 contemplate dall’atto d’accusa esaminato
all’odierno dibattimento, è evidente. Le stesse fanno apparire il Dott.
__________ come una persona abietta, ignobile, moralmente spregevole, sadica e
sessualmente deviata. Il fatto che sussista in casu una grave lesione
dell’onore non necessita neppure di spiegazioni. Qualsiasi lettore neutro e
senza prevenzione si fa della persona attaccata l’immagine di un individuo
della peggior specie. L’intensità dei propositi espressi, ripetuti e confermati
(da ultimo il 20.03.2003 dinanzi al magistrato inquirente), dimostrano a non
averne dubbio la volontà di diffamare. Anche dal profilo soggettivo il reato
risulta pertanto realizzato. Basterà ancora ricordare, a questo proposito, che
per riconoscere l’intenzionalità dell’autore non è neppure necessario
stabilire se vi è stata volontà di ferire una persona o causare lesione alla
sua reputazione (v. DTF 119 IV 47 consid 2a).
La Corte ha ovviamente considerato che le affermazioni di cui
trattasi sono state rese nell’ambito di una procedura, di fronte ad una cerchia
ristretta di persone e che in un tale contesto l’utilizzo di termini forti può
essere tollerato per rendere più espressiva e convincente la propria tesi (v.
DTF 118 IV 153, 251).
Nel presente caso non vi è chi non veda che __________ ha
travalicato in modo manifesto quanto è lecito e necessario all’esposizione
della propria tesi. Non comparendo al dibattimento l’accusata si è preclusa la
facoltà di addurre la prova della verità o della sua buona fede, ciò che
sarebbe comunque stato arduo alla luce degli elementi in atti di cui si è detto
poc’anzi. La Corte non ha mancato di interrogarsi sul motivo che può avere
indotto la __________ a proferire frasi diffamatorie ad oltre un anno dai
fatti.
Ora, il nesso con le vicende giudiziarie che hanno coinvolto
il Dott. __________, ampiamente riportate a mezzo stampa, non è parso
casuale : ciò potrebbe persino portare a credere che le asserzioni siano
state pronunciate con il solo intento della maldicenza. La questione non merita
comunque ulteriore approfondimento anche perchè gli elementi noti alla Corte
conducono a considerare assolutamente non vere le imputazioni divulgate.
- Il 9 aprile 2001 __________ ha
sporto denuncia penale contro il Dott. __________ per falsa dichiarazione
all’interrogatorio del 6.10.1998 e denuncia mendace riferita alla querela del
medico datata 14.10.1998. Il giorno successivo il Procuratore generale
decretava il non luogo a procedere.
Il 20.04.2001 la __________ inoltrava un’istanza di promozione
dell’accusa che la Camera dei ricorsi penali respingeva in data 13.09.2001.
A seguito di una nuova querela per diffamazione, il
Procuratore generale emanava un Decreto d’accusa il 10.06.2002 nei confronti
del quale veniva interposta opposizione.
In questo considerando viene analizzato il punto 1.1 del
citato decreto.
La prima frase ivi riportata ripropone in sostanza le medesime
accuse riferite alla visita del 15.04.1998. Valgono pertanto qui le medesime
conclusioni cui è giunta la Corte in merito al riconoscimento del reato di
diffamazione.
Anche la seconda frase è stata considerata diffamatoria. Pur
di intensità minore rispetto alla precedente, questa Corte ha ritenuto che
l’autrice delle affermazioni ha travalicato i limiti di quanto necessario e
pertinente per far valere le proprie ragioni. Ciò a maggior ragione se si pensa
che la __________ non ha saputo sostanziare le sue accuse e che le stesse sono
state considerate tutte infondate (si richiama nuovamente la sentenza
13.09.2001 della CRP).
Nell’analisi della terza frase di cui al punto 1.1 del Decreto
d’accusa in esame, la Corte si è posta il quesito a sapere se non si realizzava
piuttosto la fattispecie dell’ingiuria. Quanto indicato nel Decreto d’accusa va
però inserito nel contesto dell’istanza di promozione dell’accusa e meglio di
quanto figura a pagina 12. Se ne deduce che non si tratta di un giudizio di
valore puro e semplice poichè lo stesso fa riferimento a fatti specifici, ossia
quelli delle pretese minacce, dei danni alla salute e delle supposte calunnie e
ingiurie da parte del medico. Valutata nel suo insieme la frase assume pertanto
carattere diffamatorio ciò che porta ad escludere il reato di ingiuria. Anche
in questo contesto va evidenziata la gravità dei propositi espressi in assenza
di qualsiasi riscontro oggettivo atto a spiegarli.
Si può ancora aggiungere che l’istanza di promozione
dell’accusa è posteriore alla sentenza 13.02.2001 del Pretore del distretto di
__________ che aveva condannato __________ per diffamazione. E’ vero che quella
sentenza era stata impugnata, nondimeno, il fatto che già due magistrati
(Procuratore generale e Pretore) si erano espressi in modo univoco, avrebbe
dovuto indurre la __________ a maggiore attenzione nella formulazione delle
proprie allegazioni.
Sulla mancata prova della verità e della buona fede valgono le
considerazioni più sopra sviluppate. Sulla motivazione ad agire si può
constatare che, con la motivazione del ricorso in cassazione contro la sentenza
del Pretore (memoriale 26.03.2001) __________ aveva chiesto “... la
congiunzione con il processo in corso presso le Assise Correzionali di Lugano”
(v. doc. Dib _, pag. 2).
Il Procuratore generale aveva considerato la pretesa “priva
di senso” (v. doc. Dib _). Questa Corte rileva che nella primavera 2001 si
stava delineando un vero e proprio accanimento della __________ nei confronti
del Dott. __________, accanimento che, come si vedrà, non era destinato ad
esaurirsi in tempi brevi.
- Il 14.01.2002 __________ inviava al
Dipartimento delle opere sociali (recte : Dipartimento cantonale della
sanità e della socialità) un esposto contro il Dott. __________. Lo stesso è
stato trasmesso alla Commissione sanitaria (cfr. art. 21 e 24 LSan) per
l’esame di sua competenza. Al memoriale era unita la copia della registrazione
della conversazione del 22.04.1998.
Ne è seguita la querela 26.02.2002 del Dott. __________ ed il
Decreto d’accusa 10.06.2002 del Procuratore generale per diffamazione e
registrazione clandestina di conversazioni (v. pt. 1.2 e 2).
E’ utile ricordare che la denuncia alla Commissione sanitaria
è successiva alla sentenza della CRP che respinge le istanze di promozione
dell’accusa di __________ (v. incarto richiamato dal Ministero pubblico NLP
__________).
In buona sostanza questo ennesimo scritto contiene le medesime
accuse di comportamento “demoniacale” ed a sfondo sessuale, di sadismo, di
violenza, di minaccia e di false dichiarazioni già in precedenza rivolte al Dott.
__________.
Il carattere diffamatorio delle allegazioni riprese nel
Decreto d’accusa è apparso ancora una volta del tutto evidente a questa Corte
se si esclude la frase contrassegnata con la lett. g in sede dibattimentale e
che è stata stralciata con l’accordo delle parti in quanto diretta nei
confronti della Commissione sanitaria e non del Dott. __________. L’espressione
indicata con la lett. h all’odierno dibattimento è stata considerata una
diffamazione piuttosto che un’ingiuria. Il giudizio di valore “...
comportamento da porco maiale ...” dev’essere infatti inserito nel
contesto, ovvero nel complesso dei rimproveri che la __________ muove al medico
riferiti all’episodio del 22.04.1998 di cui si è già abbondantemente riferito.
Questa ulteriore diffamazione è ancora più criticabile delle
precedenti : da un lato per il numero delle espressioni che accusano il
medico di condotta disonorevole e lo dipingono come persona particolarmente
spregevole, d’altro lato poichè nel gennaio 2002 è già nota la sentenza della
CRP che non intravvede neppure indizi a conforto del castello accusatorio messo
in opera dalla __________.
L’inizio del 2002 corrisponde poi al momento in cui il Dott.
__________ è in attesa di un secondo processo dinanzi ad una Corte delle assise
correzionali a seguito della sentenza di rinvio della CCRP; in parallelo è
pendente presso la Commissione sanitaria almeno un'altra denuncia nei suoi
confronti.
Questa Corte non ha così potuto intravvedere altro movente per
questa ulteriore diffamazione (più esattamente : complesso di
diffamazioni) che il solo desiderio di recare danno alla persona del Dott.
__________ come tale, prima che al medico, ciò che, per riprendere il termine
di legge, corrisponde alla maldicenza. Le affermazioni censurate erano infatti
del tutto inutili se lo scopo fosse stato semplicemente quello di dolersi
presso la Commissione sanitaria per il modo in cui era avvenuto un esame medico
e/o per le consegna di fotocopie sullo stato del paziente.
Già si è detto che, anche volendo prescindere da quanto appena
esposto, con la sua assenza a questo processo __________ si è preclusa la
possibilità di tentare la prova della verità o della buona fede.
Ne segue l’integrale conferma del reato di diffamazione di cui
al punto 1.2 del Decreto d’accusa 10.06.2002, fatta eccezione per la frase di
cui si è detto poc’anzi.
Il reato di registrazione clandestina di conversazioni è
pacificamente realizzato : __________ ha registrato una conversazione non
pubblica cui partecipava senza l’assenso del suo interlocutore, quindi l’ha
resa accessibile a terzi.
Preso atto del contenuto della sentenza del Pretore ella
doveva perlomeno presumere che questo comportamento fosse illecito.
- L’art. 63 CP prescrive al giudice
di commisurare la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a
delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.
L’art. 68 cfr. 1 CP impone dal canto suo di aumentare in
misura adeguata la pena quando il reo incorre in più pene privative della
libertà in ragione di uno o più atti.
Occorre avantutto rilevare che la colpa di __________ è
apparsa grave a questa Corte : da un lato per l’intensità delle
espressioni di natura diffamatoria, d’altro lato per la loro reiterazione. La
Corte non ha mancato di valutare l’assenza di valide giustificazioni scorgendo
di converso spesso la sola volontà di gettare discredito. E’ stata pure
costatata nella __________ la totale mancanza di una presa di coscienza del
proprio agire contrario alle regole della convivenza sociale, mancanza ancora
dimostrata con l’assenza al dibattimento. Quanto precede non permette così
neppure di tener conto a favore della __________ del tempo relativamente lungo
trascorso dalla prima infrazione (v. art. 64 CP).
Infine non si è omesso di valutare l’effetto che le pesanti
accuse proferite provocano sulla persona toccata.
La pena proposta dal Procuratore, ancorchè severa per questo
tipo di reati, appare nel citato contesto adeguata alla gravità oggettiva e
soggettiva della colpa.
L’accusa non si è opposta alla concessione della sospensione
condizionale della pena chiedendo però che il periodo di prova sia fissato in
anni quattro (v. art 41 CP). Presenti gli elementi oggettivi per la concessione
di questo beneficio, la Corte si è chinata sulla prognosi. I criteri sviluppati
in merito dalla giurisprudenza sono stati applicati in modo favorevole per
__________ nella speranza che ciò la induca a modificare i suoi comportamenti
e la trattenga dal commettere nuove infrazioni. Appare però del tutto
giustificato fissare un periodo di prova relativamente lungo, ragione per cui è
stata accolta la proposta della rappresentante dell’accusa.
- La decisione della Corte d’assise
sulle pretese di diritto civile presuppone, oltre alla condanna dell’accusato
(art. 266 e 272 CPP), l’esistenza di dati sufficienti (art. 267 cpv. 1 CPP) che
possono essere raccolti senza ritardare il corso dell’azione penale (art. 265
CPP) ; in difetto di che l’istante è rinviato al foro civile (art. 267
cpv. 1 CPP), con la possibilità di accordargli un risarcimento parziale (art.
267 cpv. 2 CPP).
La parte civile ha presentato un’istanza di risarcimento,
definito parziale, allegando la parcella del proprio rappresentante legale (v.
doc. Dib _). Quest’ultima, in quanto non dettagliata (non
viene indicato nè il numero delle ore, nè il
periodo in cui le prestazioni si sono svolte, nè come queste si suddividono:
colloqui, esame degli atti, presenza ad interrogatori ecc.), non può essere
valutata con cognizione di causa. In questa sede ci
si può limitare a riconoscere un’indennità per
ripetibili, mentre per ogni ulteriore pretesa la parte civile è rinviata al
competente foro civile.
- In applicazione dell’art. 58 CP si
impone di ordinare la confisca delle cassette oggetto di sequestro nonchè la
loro distruzione.
Rispondendo affermativamente a
tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.2.c)1. e 1.1.3.g)1., in modo
parzialmente affermativo al quesito n. 3;
visti gli art. 18, 36, 41,
58, 63, 68, 173, 177, 179ter CP
9 segg.
CPP, 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia in contumacia:
-
è autrice colpevole di:
1.1. ripetuta
diffamazione
per avere
incolpato
il dott. __________ di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere
alla di lui reputazione
1.1.1. il 2 marzo
2000, a __________ presso la sede del Ministero pubblico, nel corso di un
verbale d'interrogatorio reso quale querelata, alla presenza del proprio
patrocinatore, di quello della controparte e del verbalizzante,
riferendo di un intervento di colonoscopia effettuato su di lei presso il suo
studio medico in data 15 aprile 1998, dichiarando che "(...) il suo
modo di agire in quella occasione posso descriverlo di demoniaco e a sfondo
sessuale. (...) egli nell'utilizzare la sonda, provocandomi i dolori descritti,
provò a mio parere piacere nel provocarmi dolore, (...) lui godeva al mio
dolore. Io mi giravo, gridavo di dolore, e vedevo che lui godeva di questa
situazione. (.....) La colonoscopia venne effettuata senza alcuna anestesia e
nel modo demoniacale che ho descritto. (...) più lui mi faceva male e più lui
insisteva nel farmi male; (...) egli eseguì tale esame provocandomi
intenzionalmente dolore (...) egli provò piacere sessuale mentre mi provocava
questi dolori. Specifico che lui era contento di questo";
1.1.2. il 20 aprile
2001, a __________, mediante la presentazione dell'istanza di promozione
dell'accusa avverso la decisione di non luogo a procedere NLP __________,
1.1.2.a) riferendo di
un intervento di colonoscopia effettuato su di lei dallo stesso presso lo
studio medico in data 15.04.1998, dichiarato che "... muoveva la sonda
nel mio intestino come una bestia inferocita ... godeva al mio dolore, lo
faceva a sfondo sessuale demoniacale, godeva al mio dolore, e più gridavo più
forte mi procurava il dolore e il suo volto era contento ..." (p. 2, pto
2);
1.1.2.b) riferendo
della visita in data 22.04.1998 presso il medesimo studio medico allo scopo di
ottenere i risultati dell'esame di colonoscopia, dichiarato che "...
minacciandola gravemente, usando parole di razzismo, per poi aggredirla per ben
2 volte, causandole gravi danni alla salute ..." (p. 4, pto 4);
1.1.2.c) dichiarando
che "... cos'altro ci si può attendere da un criminale del
genere?" (p. 12);
1.1.3. il 14 gennaio
2002, a __________, mediante segnalazione alla Commissione di Vigilanza
sanitaria cantonale ex art. 5 LSan per presunte violazioni dei diritti del
paziente da parte del citato medico, riferendo del medesimo intervento di colonoscopia
effettuato su di lei dallo stesso presso lo studio medico in data 15.04.1998, e
meglio del comportamento tenuto in quella occasione del medico, dichiarato:
1.1.3.a) "...
per violenza sessuale demoniacale ... il dr. __________ maneggiava la sonda e
la faceva sbattere nel mio intestino e godeva al mio dolore ... vedevo il volto
del medico che era sorridente, felice, contento, raggiante, godeva ... Più
gridavo e più forte muoveva la sonda e godeva sessualmente da demonio ..."
(p. 1, 2.o §);
1.1.3.b) "...
dopo aversi divertito e goduto al mio dolore ..." (p. 1, 2.o §);
1.1.3.c) "... quell'espressione,
del medico, felice, contento, raggiante, sorridente, demoniacale e godimento
sessuale ... vedo davanti agli occhi quel viso immondo demoniacale" (p.
2, 2.o §);
1.1.3.d) "...
anziché curare i pazienti, li aggredisce, li minaccia, li discrimina ..."
(p. 2, 2.o §);
1.1.3.e) "...
il dottor __________ non è una persona civile, ma è un demonio, è un mostro, un
falso, è una persona immonda che fa solo del male ai pazienti e dopo li
denuncia ... come può ancora questo medico, con questo comportamento,
esercitare ancora la professione da medico, se continua, inoltre, ad abusare
anche sessualmente delle pazienti? ..." (p. 4,2.o §);
1.1.3.f) "...
e il comportamento del dottor __________, che si comportò ancora una volta da
criminale ..." (p. 5, 1.o §);
1.1.3.g) "...
comportamento da porco maiale ..." (p.6, 3.o §);
1.1.3.h) "...
questo personaggio falso, bugiardo, mentitore, aggressore, immondo, demonio,
violento, violenza carnale, coazione sessuale, minaccioso, non è un dottore
medico che deve curare i pazienti, ma è un mostro, incivile, gode alle
sofferenze dei pazienti sessualmente, è un indemoniato, ... è un porco maiale
..." (p. 7, 1.o §);
1.2. registrazione
clandestina di conversazioni
per
avere, a __________, in data 14 gennaio 2002,
conservato,
sfruttato e reso accessibile a terzi una registrazione clandestina, che sapeva
eseguita illegalmente, ossia senza l'assenso del diretto interlocutore,
in
particolare per avere trasmesso al Dipartimento delle opere sociali una
registrazione clandestina di una conversazione privata avuta con il dott.
__________ presso il suo studio medico in data 22.04.1998, per la quale è già
incorsa in una decisione di condanna relativa all'esecuzione materiale della registrazione,
e meglio
come descritto nel decreto d'accusa e nell'atto d'accusa aggiuntivo in esame e
precisato nei considerandi.
- Di
conseguenza, __________ è condannata in contumacia:
2.1. alla pena di
60 (sessanta) giorni di detenzione;
2.2. al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e delle spese processuali.
-
L'esecuzione
della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni.
-
è inoltre condannata a versare alla Parte civile __________ l'importo di fr.
1'500.-- a titolo di ripetibili.
§ Per
ogni ulteriore pretesa la Parte civile è rinviata al competente foro civile.
-
E'
ordinata la confisca e la distruzione della cassetta sequestrata.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
__________, rispettivamente il suo difensore, possono ricorrere soltanto contro
la declaratoria di contumacia.
Intimazione a:
-
-
avv. __________
-
sostituto
PP __________
-
Ministero
Pubblico, Via Pretorio 16, 6901 Lugano
-
Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
-
Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
-
Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp
238,
6807
Taverne
-
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri,
6501
Bellinzona
-
avv. __________ (rappr. PC)
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente Il
segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 1'000.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Pubblicazione FU fr. 150.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'400.--
===========
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster