Autonomous confiscation of seized cash after unknown offender

70.2005.6Other CourtFeb 21, 2005Granted

Summary

The public prosecutor requested autonomous confiscation of CHF 3,870 seized by the police in Bellinzona during Operation Caldo 04 after the offender and any rightful owner could not be identified. The prosecutor had discontinued the criminal proceedings against unknown persons. The cantonal criminal court held that the money was very likely proceeds of drug trafficking or other illicit activity and, relying on Article 59 CP, granted the request. It ordered confiscation and transfer of the cash to the State and levied no fees or costs.

Regest

Art. 59 CP; autonomous confiscation of assets when no offender can be punished. Confiscation is admissible independently of the criminal liability of a specific person if the assets are likely to have been used to determine or reward the offender or to stem from unlawful activity; the absence of an identified perpetrator does not preclude the measure (consid. implicit). Where the factual circumstances make an illicit origin highly probable, the criminal authority may order confiscation and allocation to the State. Procedurally, competence rests with the cantonal court under Art. 350 no. 2 CPP.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 70.2005.6

Data decisione, Autorità: 21.02.2005, PENAL

Titolo: procedura di confisca autonoma

Incarto n. 70.2005.6 BARENCO

Lugano 21 febbraio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

sedente per statuire sull’istanza di confisca 1. febbraio 2005 presentata dal

PP 1

tendente ad ottenere la confisca e la devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 3'870.--, sequestrato a persona rimasta ad oggi ignota.

Considerato: - che il 6 aprile 2004, nel corso dell'operazione Caldo 04, a seguito di un controllo effettuato presso il CRS di Bellinzona, la Polizia cantonale ha rinvenuto, occultati in vari vani delle scale, soffitto, corridoi ecc., oltre a diversi oggetti, diverse banconote CHF per un ammontare complessivo di fr. 3'870.--;

  • che malgrado le ricerche effettuate non è stato possibile identificare la persona che aveva occultato il denaro e nemmeno l'eventuale avente diritto;

  • che, con decreto di non luogo a procedere n. 412/2005 del 1. febbraio 2005, il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico di ignoti, motivo per cui è ora a chiedere la confisca del denaro sequestrato;

  • che, nelle descritte circostanze, è da ritenere altamente probabile per non dire certo, che il denaro sequestrato è provento di traffico di stupefacenti o quantomeno prodotto di attività illecita;

  • che giusta l'art. 59 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona, ordina la confisca dei valori patrimoniali che erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 59 CP e sulla competenza l'art. 350 n. 2 CPP,

decreta 1. L'istanza

  1. febbraio 2005 del Procuratore pubblico è accolta. Di conseguenza è ordinata la confisca e la devoluzione allo Stato di fr. 3'870.--.

  2. Non si prelevano né tasse né spese.

  3. Intimazione:

  • al Ministero pubblico, PP 1, SEDE

La presidente

del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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