projects
70.2005.6 ΓÇó Autonomous confiscation of seized cash after unknown offender
70.2005.6Other CourtFeb 21, 2005Granted
The public prosecutor requested autonomous confiscation of CHF 3,870 seized by the police in Bellinzona during Operation Caldo 04 after the offender and any rightful owner could not be identified. The prosecutor had discontinued the criminal proceedings against unknown persons. The cantonal criminal court held that the money was very likely proceeds of drug trafficking or other illicit activity and, relying on Article 59 CP, granted the request. It ordered confiscation and transfer of the cash to the State and levied no fees or costs.
Art. 59 CP; autonomous confiscation of assets when no offender can be punished. Confiscation is admissible independently of the criminal liability of a specific person if the assets are likely to have been used to determine or reward the offender or to stem from unlawful activity; the absence of an identified perpetrator does not preclude the measure (consid. implicit). Where the factual circumstances make an illicit origin highly probable, the criminal authority may order confiscation and allocation to the State. Procedurally, competence rests with the cantonal court under Art. 350 no. 2 CPP.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 70.2005.6
Data decisione, Autorità: 21.02.2005, PENAL
Titolo: procedura di confisca autonoma
Incarto n. 70.2005.6 BARENCO
Lugano 21 febbraio 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
sedente per statuire sull’istanza di confisca 1. febbraio 2005 presentata dal
PP 1
tendente ad ottenere la confisca e la devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 3'870.--, sequestrato a persona rimasta ad oggi ignota.
Considerato: - che il 6 aprile 2004, nel corso dell'operazione Caldo 04, a seguito di un controllo effettuato presso il CRS di Bellinzona, la Polizia cantonale ha rinvenuto, occultati in vari vani delle scale, soffitto, corridoi ecc., oltre a diversi oggetti, diverse banconote CHF per un ammontare complessivo di fr. 3'870.--;
che malgrado le ricerche effettuate non è stato possibile identificare la persona che aveva occultato il denaro e nemmeno l'eventuale avente diritto;
che, con decreto di non luogo a procedere n. 412/2005 del 1. febbraio 2005, il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale a carico di ignoti, motivo per cui è ora a chiedere la confisca del denaro sequestrato;
che, nelle descritte circostanze, è da ritenere altamente probabile per non dire certo, che il denaro sequestrato è provento di traffico di stupefacenti o quantomeno prodotto di attività illecita;
che giusta l'art. 59 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona, ordina la confisca dei valori patrimoniali che erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 59 CP e sulla competenza l'art. 350 n. 2 CPP,
decreta 1. L'istanza
febbraio 2005 del Procuratore pubblico è accolta. Di conseguenza è ordinata la confisca e la devoluzione allo Stato di fr. 3'870.--.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione:
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster