Early deletion from criminal record refused

70.2004.44Other CourtDec 3, 2004Dismissed

Summary

IS 1 asked the Ticino cantonal criminal court to order the early deletion of two convictions from the criminal record. The court noted a negative opinion from the public prosecutor and held that the applicant could not show irreproachable conduct because he had incurred another criminal sanction after the 1999 conviction. As to the 2000 conviction, the two-year period since completion of the sentence had not yet expired. The court also found no special, urgent and serious reasons to justify the request. The application was therefore rejected, and no fees or costs were charged.

Regest

Art. 80 cfr. 2 CPS; early deletion from the criminal record requires proof of irreproachable conduct and, absent exceptional circumstances, observance of the statutory waiting period after completion of the sentence. A subsequent criminal sanction excludes the requisite irreproachable conduct. The two-year period must have fully elapsed before early deletion may be ordered; it is insufficient that only part of the period has run. Exceptional, compelling and serious reasons may justify departure only in truly special cases (consid. 1-3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 70.2004.44

Data decisione, Autorità: 03.12.2004, PENAL

Titolo: cancellazione casellario giudiziale

Incarto n. 70.2004.44 Barenco

3 dicembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Vista l’istanza 27 ottobre 2004 presentata da

IS 1 domiciliato a

tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale delle seguenti condanne:

  • 5 giorni di arresto inflitti con decreto d'accusa 5.7.1999 del Ministero pubblico, Lugano;

  • 45 giorni di detenzione e fr. 1'200.-- di multa inflitti con decreto d'accusa 18.9.2000 del Ministero pubblico, Lugano.

Letti ed esaminati gli atti.

Visto il preavviso negativo 29 novembre 2004 del Procuratore generale.

Preso atto che l'istante è stato condannato:

  • con decreto d'accusa 5.7.1999 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 5 giorni di arresto per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (commissione reiterata);

  • con decreto d'accusa 18.9.2000 del Ministero pubblico, Lugano, alla pena di 45 giorni di detenzione e fr. 1'200.-- di multa per furto d'uso, conducenti malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre, conducenti ebbri e infrazione alle norme della circolazione.

Ritenuto: - che IS 1 non può oggi portare la prova della condotta irreprensibile prevista dall'art. 80 cfr. 2 CP, avendo egli subito in Svizzera, successivamente alla condanna 5.7.1999, un'altra sanzione penale;

  • che, per la condanna 18.8.2000, il termine di due anni dall'espiazione della pena, previsto da suddetta norma per ordinare la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale, non è ancora integralmente trascorso, avendo l'istante terminato di espiare la pena il 27.9.2003;

  • che inoltre, IS 1 nemmeno può avvalersi di motivi particolari, impellenti e gravi e comunque tali da giustificare l'accoglimento dell'istanza.

Visti gli art. 80 cifra 2 CPS;

9, 324 segg. CPPT e 39 TG sulle spese

decreta: 1. L'istanza 27 ottobre 2004 di IS 1 è respinta.

  1. Non si prelevano né tasse né spese.

  2. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre il ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

  3. Intimazione:

all'istante

al PO 1

La presidente

del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese Balestra-Bianchi

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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