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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2007.114
Data decisione, Autorità:
27.04.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. ufficio di vigilanza sullo stato civile quale istante
Incarto n.
60.2007.114
Lugano
27 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.3/2.4.2007
presentata dall'
IS 1
tendente a conoscere l’esito di un
procedimento penale a carico di un richiedente la naturalizzazione;
premesso che la richiesta è stata presentata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 30.3/2.4.2007, preavvisando favorevolmente l’istanza;
richiamate le osservazioni 11/13.4.2007 di PI
2, che precisano la sua situazione personale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito della sua audizione in polizia, PI 2 ha ammesso un limitato consumo di
stupefacente. Trattandosi di un caso di poca gravità, il procuratore pubblico
ha emanato a suo carico in data 18.4.2006 un decreto di non luogo a procedere
(NLP __________) con il quale ha comunicato di non far luogo a procedimento
penale ed ha al contempo formalmente ammonito PI 2.
-
Con la
propria istanza, l’Ufficio richiedente ha chiesto di conoscere l’esito del procedimento.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
-
Nel
presente caso, è di principio dato un interesse giuridico legittimo da parte
dell’istante a conoscere l’esito del procedimento, trattandosi di fatti
recenti. Le indicazioni contenute nella presente decisione sono sufficienti a
rispondere alla richiesta dell’Ufficio istante, senza necessità di trasmettere
ulteriori atti.
-
L’istanza
è quindi ammessa ed al contempo evasa con questa decisione. Considerati la
natura dell’istante ed il motivo della richiesta, si prescinde dal prelevare
una tassa di giustizia e dal chiedere il rimborso di spese.
Per tutti questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
-
L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
-
Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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