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Numero d'incarto:
60.2007.11
Data decisione, Autorità:
14.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. assicuratore quale istante
Incarto n.
60.2007.11
Lugano
14 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21.7.2006/15.1.2007
presentata da
IS 1
tendente a conoscere e ricevere copia
della decisione prolata nel procedimento penale all’incarto MP __________;
premesso che la richiesta del 21.7.2006 è
stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa
Camera per evasione in data 12/15.1.2007, comunicando al contempo di non avere
particolari osservazioni da formulare;
richiamate le osservazioni 23/24.1.2007 di PI
2, che acconsente alla trasmissione degli atti richiesti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A seguito del mancato controllo di un
rubinetto di una caldaia per catrame prima dell’accensione, è stato causato un incendio
in data 3.2.2005 __________. A seguito di questi fatti il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per titolo di incendio colposo
(inc. MP __________). Il procedimento si è concluso con decreto d’accusa
3.4.2006 (DA __________).
-
Con la presente richiesta, la compagnia
d’assicurazione chiede di conoscere l’esito del procedimento penale. Il
sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni,
mentre PI 2 ha dato il suo consenso alla trasmissione degli atti richiesti.
-
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che
ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
-
Nel presente caso, considerato che la
compagnia istante interviene quale RC (come risulta non dalla richiesta ma
dall’incarto penale), è dato certamente un interesse giuridico legittimo a conoscere
l’esito del procedimento.
-
L’istanza è accolta. Copia del decreto
d’accusa (DA __________) sarà trasmessa in allegato alla decisione destinata
alla compagnia istante.
-
La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l'art. 39 lit. f LTG
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza è
accolta.
-
La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.--
(centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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