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Numero d'incarto:
60.2006.471
Data decisione, Autorità:
14.02.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante
Incarto n.
60.2006.471
Lugano
14 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/14.12.2006
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede
civile degli incarti penali MP __________;
premesso che il richiamo degli incarti è
stato inviato direttamente al Ministero pubblico, che l’ha inviato per
competenza a questa Camera in data 13/14.12.2006 preavvisandolo favorevolmente;
considerato che le parti al procedimento
penale sono le medesime di quelle del procedimento civile, questa Camera ha
ritenuto di non procedere ad uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Il Ministero pubblico ha aperto due
procedimenti penali in relazione ai fatti del 10.6.2004 e dell’8.7.2004. Il
primo procedimento (inc. MP __________) a carico di __________ è sfociato nel decreto
d’accusa 24.10.2005 (DA __________), ed a seguito di opposizione, nella sentenza
della Pretura penale 4.7.2006 (inc. __________). Il secondo procedimento a
carico di __________ (inc. MP __________) è sfociato nel decreto di non luogo a
procedere __________).
-
Con la presente istanza la Pretura chiede
il richiamo in sede civile dei due incarti penali. Il sostituto procuratore
pubblico PI 1 ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
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Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Come ricordato dalla decisione di principio
del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da
parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la
giurisprudenza ammette la richiesta se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è
formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Anche in questi casi, incombe
comunque a questa Camera verificare se eventuali diritti di terzi, non
simultaneamente parti al procedimento penale e parti al procedimento civile, si
oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato accesso agli atti.
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Nel presente caso è pacificamente data una
connessione tra la causa civile e gli incarti richiamati, e quindi va
riconosciuto un interesse giuridico legittimo.
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L’istanza è accolta. I due incarti penali sono
inviati direttamente da questa Camera alla Pretura istante, che li ritornerà al
Ministero pubblico ed alla Pretura penale.
-
La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base
ai principi del CPC.
Per tutti questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
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L’istanza è accolta.
-
La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste
a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti.
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Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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