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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.347
Data decisione, Autorità:
23.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante.
Incarto n.
60.2006.347
Lugano
23 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/15.9.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti di un procedimento a suo
carico (MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del
22.8.2006 (NLP __________);
premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che
l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 14/15.9.2006;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito di una querela del 26.6.2006, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico di IS 1 (inc. MP __________) conclusosi con
l’emanazione di un decreto di non luogo a procedere in data 22.8.2006 (NLP __________),
senza previamente operare un deposito atti.
-
Con
la presente richiesta, l’istante chiede di poter visionare l’incarto del
procedimento a suo carico.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”
-
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelato) al
procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
-
In
concreto, è dato certamente un interesse giuridico legittimo da parte
dell’istante ad esaminare gli atti del procedimento a suo carico, ritenuto che
nel corso dello stesso non si è proceduto ad un deposito atti o non è stato
altrimenti concesso al querelato di accedere agli atti.
-
L’istanza
è accolta. Copia del rapporto di polizia del 16.8.2006 e della querela del
26.6.2006 è allegata all’esemplare di questa decisione inviata all’istante.
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Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; esse sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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