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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.341
Data decisione, Autorità:
23.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. ospedale quale istante.
Incarto n.
60.2006.341
Lugano
23 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/8.9.2006 presentata dall’
IS 1 ,
tendente ad ottenere copia del referto autoptico del defunto __________
deceduto a seguito di un tragico incidente della circolazione del 22.5.2005;
ritenuto che questa Camera ha verificato che non ci sono contenziosi
tra gli eredi del defunto e l’EOC;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A seguito di un incidente stradale dall’esito mortale avvenuto
il 22.5.2005, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________),
ed ha disposto tra le altre cose l’autopsia sullo sfortunato protagonista del
sinistro.
-
Con
la presente istanza, l’ente chiede di poter avere copia del referto autoptico,
al fine della discussione interna finalizzata alla qualità ed alla formazione.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso è dato un legittimo interesse giuridico all’esame del documento
di carattere medico, ritenuto comunque il segreto professionale a cui sono
tenuti gli operatori dell’ente richiedente, e verificata l’assenza di
contenzioso con l’ospedale.
-
L’istanza
è accolta. Il documento richiesto sarà allegato alla copia della presente
decisione destinata all’ente richiedente.
-
La
tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico
dell’ente richiedente.
Per
questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta.
-
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
1 patr. da: PR 1
- PI 2
- PI 3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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