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Numero d'incarto:
60.2006.260
Data decisione, Autorità:
07.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante.
Incarto n.
60.2006.260
Lugano
7 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici,
Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/21.7.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell'incarto penale MP __________
(ACC __________);
premesso che l'istanza è stata trasmessa, d'ufficio, per competenza
a questa Camera dal procuratore pubblico Arturo Garzoni;
richiamate le osservazioni 26/27.7.2006 del procuratore pubblico,
che si rimette al prudente giudizio di questa Camera per quanto attiene
all'interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP, osservando
nondimeno che "nella misura in cui - come affermato dalla Pretura di __________
- la causa civile dovesse effettivamente risultare "strettamente connessa
con il procedimento penale" contro PI 2 (ad es. per pretese di
risarcimento danni per regresso o altro), il sottoscritto magistrato non ha
nulla contro l'esame dell'incarto penale (...))" (osservazioni
26/27.7.2006);
rilevato che PI 2, interpellato dalla scrivente Camera, non ha presentato
osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il Pretore istante chiede la trasmissione dell'incarto MP __________ (inc. ACC __________),
rilevando che presso la sua Pretura è pendente una procedura ordinaria civile che
interessa le parti __________ __________, __________ e __________ __________, che
sarebbe strettamente connessa con il procedimento penale a suo tempo aperto nei
confronti di PI 2, osservando parimenti che "per bisogni istruttori
della causa si rivela necessaria la conoscenza" del suddetto incarto
"(...) il cui richiamo è stato chiesto sia dall'attrice, sia dalle
parti convenute" (istanza 14/21.7.2006);
che
giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato
il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti
dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;
che
dall'incarto penale richiamato in sede civile risulta che con esposto
12.12.2000 la __________ __________ __________ (di seguito __________), per il
tramite del suo patrocinatore avv. __________ __________, ha sporto denuncia
penale nei confronti di PI 2 per titolo di ripetuta falsità in documenti,
sfociata nella sentenza di condanna in contumacia 11.4.2002 del presidente
della Corte delle assise correzionali di __________, da cui risultano quali parti
civili la predetta Compagnia di assicurazione e __________ (AI 1, denuncia
penale 12.12.2000 e AI 29, sentenza 11.4.2002 della Corte delle assise correzionali
di __________, inc. __________, inc. __________);
che
dall'incarto risulta altresì che __________ __________, citato pure come parte
nella causa civile, al momento dei fatti accaduti con riferimento all'incarto
penale richiamato, era agente generale per la __________ nel Canton Ticino e
che egli è stato interrogato dalla polizia nell'ambito di quell'inchiesta (AI
21, rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria 11.4.2001, inc. ACC __________);
che
nel caso in esame, come visto, il giudice chiamato a giudicare nel procedimento
civile ha già proceduto a valutare l'interesse per la causa del richiamo e in
tale contesto anche quello delle parti;
che
pertanto si deve ammettere l'esistenza di un interesse giuridico legittimo, considerata
l'apparente stretta connessione tra le due procedure evincibile anche
dall'incarto penale e ritenuto inoltre che PI 2, interpellato dalla scrivente
Camera, non ha presentato osservazioni e pertanto non si è opposto alla
compulsazione dell'incarto richiamato;
che
pertanto si giustifica accogliere l'istanza;
che
l'incarto ACC __________ viene trasmesso direttamente da questa Camera, unitamente
alla presente decisione, alla Pretura istante, con invito a riconsegnarlo al
Ministero pubblico ad ispezione avvenuta;
che
la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che
a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP, sulle spese l'art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
-
L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà
alle parti.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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