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Numero d'incarto:
60.2006.253
Data decisione, Autorità:
06.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante.
Incarto n.
60.2006.253
Lugano
6 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/18.7.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’incarto
penale (inc. MP __________) conclusosi con decisione NLP __________;
richiamate le osservazioni 19/20.7.2006 del procuratore pubblico
Giovan Maria Tattarletti, con le quali comunica il proprio nulla osta
all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Il
procedimento penale richiamato (inc. MP __________) trae origine da una
denuncia penale presentata dalla parte attrice in sede civile contro due ex
funzionari della banca convenuta, in relazione alla gestione di valori
patrimoniali. Il procedimento penale si è concluso con una decisione di non
luogo a procedere del 24.8.2004 (NLP __________).
2.Con la
presente istanza, la Pretura istante competente per la causa civile (inc. OA.__________)
chiede il richiamo dell’incarto penale, con il consenso delle parti, ammesso
quale mezzo di prova. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha dato
il proprio nulla osta.
3.Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4.Come
ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. __________),
in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di
un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
-
si
riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
-
è
compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
-
è formulata dal titolare
dell’autorità giudiziaria richiedente.
5.Nel
presente caso, è dato un nesso tra l’incarto richiamato e la causa civile
pendente. Per questo motivo, l’istanza può essere accolta. Gli atti saranno
trasmessi direttamente dal Ministero pubblico alla Pretura istante.
6.La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua
volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.-- (duecento), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà
alle parti.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI 1
- PI 2
- PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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