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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2006.247
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti ente ospedaliero quale istante
Incarto n.
60.2006.247
Lugano
20 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg,
vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 10/13.7.2006 presentata dall’
IS 1 ,
tendente ad
ottenere copia del reperto autoptico relativo ad un loro paziente deceduto;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;
ritenuto che in data 14.7.2006 questa Camera ha chiesto all’ente
istante di precisare i motivi della richiesta;
preso atto che l’ente istante ha precisato che la richiesta è
finalizzata alla discussione interna del caso, per il controllo della qualità e
la formazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
A
seguito di un incidente sul lavoro dall’esito mortale avvenuto il 3.5.2005, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), ed ha
disposto tra le altre cose l’autopsia sullo sfortunato protagonista del
sinistro.
-
Con
la presente istanza, l’ente chiede di poter avere copia del referto autoptico,
al fine della discussione interna finalizzata alla qualità ed alla formazione.
-
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso è dato un legittimo interesse giuridico all’esame del documento
di carattere medico, ritenuto comunque il segreto professionale a cui sono
tenuti gli operatori dell’ente richiedente, e verificata l’assenza di
contenzioso con l’ospedale.
-
L’istanza
è accolta. Il documento richiesto sarà allegato alla copia della presente
decisione destinata all’ente richiedente.
-
La
tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico
dell’ente richiedente.
Per
questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta.
-
La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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