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Numero d'incarto:
60.2005.435
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di ricusa / esclusione nei confronti del presidente della Pretura penale.
Incarto n.
60.2005.435
Lugano
18 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusa 19/22.12.2005 presentata
da
IS 1
patr. da: PR 1
nei confronti
del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar in relazione
al procedimento penale inc. __________ a carico di IS 1;
richiamate le osservazioni 20.12.2005 formulate dal presidente della
Pretura penale con lo scritto di trasmissione della ricusa, con le quali chiede
di respingere l’istanza;
preso atto del successivo scritto 23/27.12.2005 con il quale il patrocinatore
di IS 1 indica che nello scritto 12.10.2005 della Pretura penale non era
desumibile che il presidente sarebbe stato anche giudice del merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
a.A seguito
di una contestata violazione della LCStr per velocità eccessiva risalente al
20.8.2004, è stata aperta a carico di IS 1 una procedura contravvenzionale. La
stessa è sfociata in una decisione 12.11.2004 della Sezione della circolazione
(risoluzione n. __________) con la quale è stata inflitta a IS 1 una multa di
CHF 400.-- in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 3 e 90 cpv. 1 LCStr, art. 4 a
cpv. 1 e 5 ONC.
b.
A seguito del ricorso 29.11.2004 di IS 1, l’incarto
è pervenuto alla Pretura penale (inc. PP __________).
Con
sentenza 17.1.2005 del presidente della Pretura penale, il ricorso è stato
accolto, la decisione impugnata annullata, l’incarto inviato al Ministero
pubblico.
La
decisione fa riferimento alla costante giurisprudenza del TF in virtù della
quale chi supera il limite di velocità in autostrada di oltre 35 km/h “si
rende di principio, senza riguardo alle circostanze concrete, colpevole di
un’infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cfr. 2
LCStr, ovvero di un delitto.” Constatato che nel caso di IS 1 era accertato
un superamento di 48 km/h (rispetto al limite di 120 km/h), il presidente ha
ritenuto che “alla luce della giurisprudenza del TF l’infrazione in esame va
indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole
della circolazione ai sensi dell’art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai
sensi della predetta legislazione. Competente ad esaminare e a giudicare la
fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la sezione della
Circolazione.”.
Per
questo l’accoglimento del ricorso e la trasmissione degli atti al MP.
c.
Il procedimento penale conseguentemente
avviato (inc. __________) è sfociato nel DA __________ del 19.9.2005 (AI 17
inc. __________) contro il quale è stata presentata tempestiva opposizione in
data 6/7.10.2005.
d.
L’incarto è stato trasmesso alla Pretura
penale che ha aperto un incarto (inc. PP __________).
e.
In data 12.10.2005 (AI 2 inc. PP __________)
il presidente della Pretura penale ha intimato a IS 1 ed al suo patrocinatore
l’ordinanza sui mezzi di prova.
f.
Con citazione del 15.12.2005 (AI 3 inc. PP __________),
il presidente della Pretura penale ha aggiornato il dibattimento per il
22.2.2006.
g.
Con scritto del proprio patrocinatore
indirizzato al presidente della Pretura penale, PR 1 ha chiesto che il
dibattimento sia affidato ad altro giudice, con riferimento alla sentenza
17.1.2005.
h.
Con scritto di trasmissione 20/22.12.2005,
il presidente della Pretura penale ha trasmesso a questa Camera la ricusa,
eccependo al contempo anzitutto la tardività della stessa (con riferimento
all’ordinanza del 12.10.2005), e inoltre di essersi limitato a decidere una
questione d’ordine e non di merito.
i.
Con scritto 23/27.12.2005, il patrocinatore
di IS 1 ha osservato che dall’ordinanza del 12.10.2005 non era desumibile che
sarebbe stato il presidente della Pretura penale a decidere.
in
diritto
I.
In ordine
- L’art.
46 cpv. 1 CPP fissa un termine per la presentazione della domanda di ricusa se
i motivi sono sorti nel corso dell’inchiesta, come preteso nel presente caso.
La
domanda di ricusa deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza
del motivo di ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP), sotto pena di perenzione (R. HAUSER
/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea
2005, § 31 n. 2; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 934).
2.La
tempestività nel presente caso è contestata. Il presidente della Pretura penale
ha eccepito la tardività della ricusa con riferimento all’ordinanza sulle prove
del 12.10.2005 (AI 2 inc. PP __________). L’istante replica che dall’ordinanza
“non era desumibile che il Presidente della Pretura penale fosse anche giudice
del processo” (scritto 23/27.12.2005). Se per un verso le ordinanze di apertura
sono di principio firmate dal presidente della Pretura penale e non
necessariamente dal giudice che deciderà il merito, per altro verso dopo la ricezione
dell’ordinanza di apertura IS 1 avrebbe potuto informarsi e chiarire se
l’incarto fosse stato o meno attribuito al presidente della Pretura penale.
La questione può rimanere indecisa, visto
l’esito nel merito, che si giustifica di esaminare.
II.
Nel merito
- Ogni
giudice o procuratore pubblico può essere ricusato quando vi sia ragionevole
motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di
notificare la sua esclusione (art. 43 cpv. 1 CPP).
Il
diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato e, se concerne i
giudici, anche al procuratore pubblico (art. 43 cpv. 2 CPP).
-
Lo
scopo del diritto di ricusa - e dell’obbligo di esclusione - è quello di
vietare l’influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che
potrebbero privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a
pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere
non può essere riconosciuta la qualità di "giusto mediatore"
(cfr. decisione TF 1P.91/2003 dell’8.9.2003 e rif.; decisione TF 1P.168/2003
del 25.8.2003; decisione TF 12.7.2000 in re A., pubblicata in REP. 2000 n. 3, e
rif.; REP. 1998 n. 97, e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,
§ 30 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 909 ss.). Il diritto ad un giudice
indipendente ed imparziale è regolato dall’art. 30 cpv. 1 Cost. (art. 58
vCost.), rispettivamente dall’art. 29 cpv. 1 Cost. (decisione TF 1P.238/2004
dell’1.7.2004; decisione TF 1P.619/2003 e 1P.621/2003 del 26.11.2003 e rif.;
decisioni TF 1P.528/2002 del 3.2.2003, 1P.589/2002 del 4.2.2003 e 1P.76/2003
del 17.3.2003; DTF 127 I 196; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §
30 n. 1 e 4a).
-
Il
magistrato deve quindi poter essere ricusato da chi ha un interesse quando
vengono a mancare l'imparzialità e l'indipendenza. La ricusa riveste tuttavia
un carattere eccezionale. Dal profilo oggettivo occorre ricercare se il
magistrato offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di
parzialità; saranno considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere
funzionale ed organizzativo, e sarà posto l'accento sull'importanza che
potrebbero rivestire le apparenze stesse (decisione TF 1P.49/2003 del
29.1.2003, 1P.528/2002 del 3.2.2003 e 1P.76/2003 del 17.3.2003; DTF 126 I 168;
M. E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1993, p.
244 e ss.). L’elemento determinante consiste però nel sapere se le apprensioni
soggettive dell'interessato, per quanto comprensibili, siano obiettivamente
giustificate.
Secondo
costante giurisprudenza del Tribunale federale, per accogliere una domanda di
ricusa non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando circostanze
obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far
sorgere un rischio di parzialità per giustificare la ricusazione (decisione TF
1P.21/2004 del 27.5.2004; DTF 126 I 68 consid. 3a e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI,
op. cit., § 30 n. 2). Tuttavia, occorre pur sempre un certo grado di pericolo e
di rischio, ed il ricorrente deve dimostrarlo: la ricusazione é e deve in ogni
caso rimanere un mezzo di carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115
Ia 172 consid. 3).
Per
costante giurisprudenza, il Tribunale federale nega poi a dei provvedimenti
procedurali come tali, indipendentemente dalla loro giustezza, l'idoneità a
fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del magistrato che li ha
adottati. Eventuali scorrettezze procedurali non bastano di per sé a fondare
una legittima suspicione, anche qualora si concretizzino in vantaggi o svantaggi
per le parti processuali a confronto, ma devono seguire il normale corso
d'impugnazione (DTF 116 Ia 20 consid. b). Unicamente errori particolarmente
gravi e ripetuti, che devono essere considerati delle violazioni gravi dei
doveri del magistrato, possono giustificare un sospetto oggettivo di
prevenzione. Al giudice della ricusa non compete esaminare la condotta della procedura
come un'istanza di ricorso alla quale, invece, spetta il compito di correggere
eventuali errori (REP. 1998, n. 97).
6.Nel
presente caso la ricusa fa riferimento alla sentenza 17.1.2005 del presidente
della Pretura penale (inc. __________), con la quale ha accolto il ricorso di IS
1 ed ha disposto la trasmissione dell’incarto al MP. L’argomento è sollevato in
particolare con riferimento alle osservazioni presentate da IS 1 il 4.10.2004,
ribadite nel ricorso 29.11.2004, e che non avrebbero trovato considerazione,
ciò che fa concludere l’istante che “Tale giudizio è certamente atto ad
anticipare la decisione che verrà emessa al termine del dibattimento”. L’istante
fa poi riferimento all’art. 40 lit. e all’art. 43 CPP.
7.Per
costante giurisprudenza di questa Camera, il motivo d'esclusione di cui
all'art. 40 lit. e CPP è dato solo se il magistrato ricusato ha svolto nel
quadro del medesimo procedimento penale un ruolo diverso, oppure ha conosciuto
e giudicato il merito della vicenda processuale in un altro grado del processo
(REP. 1985, p. 396; cfr. decisione TF 5.2.2001 in re A. A.; cfr. anche
decisione CRP 28.5.2002 in re C. M., decisione CRP 30.7.2002 in re I.G.,
decisione CRP 5.8.2002 in re M.G.).
8.Di certo
si deve escludere che il presidente della Pretura penale abbia giudicato nel
merito. Come emerge chiaramente dalla lettura dalla sentenza del 17.1.2005,
nella stessa il presidente della Pretura penale ha semplicemente risolto una
questione d’ordine, sulla base di un richiamo della giurisprudenza del TF e di
una semplice constatazione riguardo alla velocità accertata, senza entrare nel
merito e senza pronunciarsi. Il magistrato ha, in ordine, accolto il ricorso di
IS 1. Non solo: nel testo il magistrato ha esplicitamente riservato il futuro
giudizio di merito: “Alla luce della giurisprudenza del TF l’infrazione in
esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione
delle regole della circolazione ai sensi dell’art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un
delitto ai sensi predetta legislazione. Competente ad esaminare e a
giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la
sezione della Circolazione.” (nostre le evidenziature). Anche per questo
motivo, non si può ritenere che il magistrato abbia già anticipato la propria decisione.
9.Neppure
il magistrato ricusato ha svolto nel quadro del medesimo procedimento penale un
ruolo diverso, in quanto ha assunto solo funzione di giudice, di ricorso nel
procedimento contravvenzionale, di merito nel procedimento penale.
L’istanza va pertanto respinta. La tassa di
giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 43 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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