Access to case files denied for lack of legitimate interest

60.2005.268Other CourtSep 8, 2005Dismissed

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Omnilex summary

The applicant requested access to the files of an investigation concerning prostitution, arguing that the file might shed light on a disciplinary proceeding and a transfer measure against him. The Criminal Appeals Chamber of the Ticino Court of Appeal held that no legitimate, current, personal legal interest existed under Art. 27 CPP because the disciplinary case concerned internet use at work and the asserted link to the other investigation was merely speculative. The request was rejected and costs of CHF 150 were imposed on the applicant.

Omnilex headnote

Art. 27 CPP; access to criminal files requires a legitimate legal interest that is direct, current and personal and that prevails over the privacy interests of the persons concerned. A merely hypothetical or suggestive connection between the requested file and another proceeding does not suffice, especially where the decision challenged in the other proceeding rests on independent grounds and could not be influenced by the file inspection. The Chamber therefore refuses inspection when the asserted relevance remains virtual and unproven (consid. 7-10).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 60.2005.268

Data decisione, Autorità: 08.09.2005, CRP

Titolo: istanza di ispezione degli atti. soggetto di procedimento disciplinare quale istante.

Incarto n. 60.2005.268

Lugano 8 settembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/22.8.2005 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1

tendente ad ottenere la facoltà di ispezionare parte degli atti dell’inchiesta “__________” condotta dalla polizia e dalla magistratura;

richiamate le osservazioni 24/31.8.2005 del __________, che chiede di respingere l’istanza;

richiamato lo scritto 29/30.8.2005 del procuratore pubblico Marco Villa, che dichiara di non aver particolari osservazioni e ribadisce il contenuto di un suo precedente scritto inviato al patrocinatore dell’istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

  1. L’istante è __________ della __________. Nei suoi confronti è stata avviata il __________ una procedura disciplinare da parte del __________ per presunti eccessi nei tempi di navigazione su internet.

  2. Con effetto __________, l’istante è stato trasferito dal __________ alla __________, “considerato quanto si è potuto finora appurare in occasione della recente inchiesta disciplinare aperta nei suoi confronti e costatato che non sussiste più la fiducia ad occuparla nella funzione che attualmente svolge…”. A seguito di opposizione, il trasferimento è stato confermato dal __________ con decisione __________.

  3. Il procedimento disciplinare è sfociato in una decisione __________ di multa di CHF 100.--. Contro questa sanzione disciplinare l’istante ha presentato ricorso al __________ in data __________, chiedendo di annullare la decisione per motivi procedurali, legati al diritto di essere sentito, alla mancata assunzione di mezzi di prova offerti e ad un fasullo accertamento del tempo di navigazione su internet. La procedura è tuttora pendente.

  4. L’istante chiede l’accesso agli atti dell’inchiesta “__________”, legata all’esercizio della prostituzione, in quanto sospetta che dietro al procedimento disciplinare ed al trasferimento ci siano delle circostanze legate a questa inchiesta, e di cui l’istante sarebbe venuto a conoscenza solo recentemente.

Nell’ambito dell’inchiesta “” il servizio presso cui prima prestava servizio l’istante () sarebbe stato “tagliato fuori” per ordine del __________, ed inoltre alle prostitute inchiestate sarebbero state poste delle domande su di lui e sarebbero state mostrate loro sue foto. Per l’istante si tratterebbe di un tentativo di coinvolgerlo “in una questione che nemmeno lo sfiora..”, ordito nel tentativo di “dare concretezza ad un procedimento disciplinare che faceva acqua da tutte le parti.”

L’istante chiede di conseguenza l’accesso agli atti dell’inchiesta “__________”, che non gli ha concesso il procuratore pubblico. L’accesso agli atti potrebbe avere un influsso importante nel procedimento disciplinare. Per questi motivi, l’istante ritiene di avere un interesse attuale, legittimo, personale e giuridico che giustifichi l’accoglimento della sua istanza.

  1. Per il , non è dato un interesse legittimo sia perché l’inchiesta “” è successiva all’inizio della procedura disciplinare, sia perché il trasferimento è stato confermato dal __________ e la decisione disciplinare si fonda su una violazione dei doveri di servizio legati al tempo di navigazione su internet.

  2. Nel suo scritto a questa Camera, il procuratore pubblico ha fatto riferimento ad un suo precedente scritto al patrocinatore dell’istante nel quale ha comunicato (allegato E all’istanza) che, quale titolare dell’inchiesta “__________”, non è mai stato aperto un procedimento penale nei confronti dell’istante.

  3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

  4. Nel presente caso non esiste un legame tra il procedimento disciplinare per una parte, riferito sin dall’inizio all’uso di internet in servizio (come emerge dallo scritto __________, allegato 1 allo scritto __________) e sfociato nella decisione del __________ per eccessiva navigazione su internet (allegato 4 allo scritto ), e l’inchiesta “”, riferita all’esercizio della prostituzione, per l’altra parte.

  5. L’istante ipotizza un nesso in quanto si sarebbe cercato di coinvolgerlo ingiustamente nell’inchiesta “__________” “per dare concretezza ad un procedimento disciplinare che faceva acqua”. Questa tesi suggestiva fonda un interesse solo virtuale, ma non un interesse giuridico legittimo, personale, diretto ed attuale ai sensi dell’art. 27 CPP.

L’eventuale “goffo” tentativo di coinvolgere l’istante nell’inchiesta “__________” sarebbe comunque stato votato all’insuccesso, considerato che si tratta di “questioni che nemmeno lo sfiorano”.

E comunque non avrebbe dato esito alcuno, visto il tenore della decisione disciplinare, riferita unicamente ad internet.

Medesimo discorso vale per il trasferimento, i cui motivi sono stati esposti dal __________ e verificati dal __________.

  1. Non si può quindi riconoscere un interesse giuridico legittimo, attuale, diretto e personale, fondato su supposizioni che, se anche fossero vere, non hanno influito sulle decisioni relative al ricorrente, ma nemmeno avrebbero potuto influire.

  2. Anche la successiva comunicazione __________ del patrocinatore dell’istante, secondo cui un rapporto interno della __________ redatto ad inizio __________ attesterebbe la rinuncia alla collaborazione del __________ () nell’inchiesta “”, non crea un legame tra detta inchiesta ed il procedimento disciplinare o il trasferimento.

  3. L’istanza va respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

  3. Intimazione:

terzi implicati

  1. PI 1
  2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

access to filelegitimate interestdisciplinary proceedingsprivacyinvestigation filescosts

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the applicant had a legitimate legal interest under Art. 27 CPP to inspect the investigation file.

Extracted holding

He did not show a direct, current, personal, and legally protected interest that outweighed the privacy interests of those involved.

Extracted reasoning

The disciplinary case concerned internet use at work, while the investigation concerned prostitution; the alleged link was speculative and could not have influenced the disciplinary transfer or sanction.

Key legal question

Whether access should be granted because the investigation might have influenced the disciplinary proceedings or transfer.

Extracted holding

No, because the asserted connection remained hypothetical and unsupported by the record.

Extracted reasoning

Even if attempts had been made to involve him in the other investigation, the disciplinary decision and transfer were based on unrelated grounds and thus would not be affected.

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