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Numero d'incarto:
60.2004.312
Data decisione, Autorità:
27.09.2004, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. perito psichiatra quale istante.
Incarto n.
60.2004.312
Lugano
27 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 1/2.9.2004 presentata dal
IS 1, ,
tendente ad
ottenere copia della sentenza a carico di __________ PI 2, __________
(patr. da: avv. __________ PA 1, __________), a seguito del dibattimento
svoltosi dinanzi alla Corte delle assise criminali di Mendrisio in data __________;
preso atto delle
osservazioni 6.9.2004 del procuratore pubblico Marco Villa, che esprime parere
favorevole;
preso atto dello
scritto 10/13.9.2004 del presidente della Corte delle assise criminali, giudice
Claudio Zali, che comunica di non aver osservazioni;
preso atto dello
scritto 9/17.9.2004 di __________ PI 2, che comunica il proprio nulla osta alla
messa a disposizione della copia della sentenza;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
in diritto
-
L’istante, medico psichiatra e psicoterapeuta, è stato
incaricato nel corso dell’inchiesta contro __________ PI 2 di esperire una
perizia psichiatrica, che è stata acquisita agli atti. Dopo l’emanazione
dell’atto d’accusa e prima dello svolgimento del pubblico dibattimento, il presidente
della Corte delle assise criminali ha ordinato un ulteriore referto peritale, allestito
da altro perito psichiatra.
-
L’istante
fonda la sua richiesta di ottenere una copia della sentenza proprio in
relazione al suo intervento nella funzione di perito giudiziario nel
procedimento a carico di __________ PI 2. Egli giustifica la propria richiesta
con l’interesse a conoscere il contenuto della sentenza con riferimento al suo
referto ed a quello successivamente prolato, ed alle considerazioni che la
Corte ha fatto proprie.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
-
L’istante
ha certamente un legittimo interesse a conoscere in che modo la Corte ha preso
in considerazione, nella propria sentenza, il suo referto e la sua attività di
perito giudiziario: questo interesse è certamente fondato sia su un interesse
scientifico, sia su un interesse professionale, sia su un interesse
giudiziario, nel senso che l’esame della sentenza e delle considerazioni della
Corte potrebbero influire per l’espletamento di futuri incarichi di perito
giudiziario da parte dell’istante.
-
L’istanza va accolta. La sentenza sarà trasmessa dal Tribunale
penale cantonale all’istante, ritenuto che a quest’ultimo sono richiamati espressamente
i suoi obblighi sia di medico, sia di perito giudiziario nel concreto caso di __________
PI 2.
Per questi motivi,
visto l’art. 27
CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr.
250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico del dr. med. __________.
-
Intimazione:
terzi implicati
- PI 1
- PI 2
2 patrocinato da: PA 1
- PI 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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