Petition for retroactive appointment declared inadmissible

53.2004.11Other CourtSep 10, 2004Dismissed

Summary

AT1 and AT2, represented by RA2, asked the Ticino Administrative Court to appoint them retroactively as kitchen assistants employed by the State under renewed annual contracts. The State, through the Council of State, sought dismissal. The court held that under Art. 68 LOrd it has jurisdiction only over monetary employment disputes; a request for retroactive appointment is not pecuniary, and the court cannot usurp the Council of State’s exclusive appointing power. The petition was therefore declared inadmissible, and the CHF 400 court fee was split equally between the two applicants.

Regest

Art. 68 LOrd; admissibility of direct actions in public employment matters: the cantonal administrative court is competent as sole instance only for disputes of pecuniary nature. Claims seeking merely the conferment of an appointment, without a monetary component, are not justiciable by direct action. The court cannot substitute itself for the appointing authority and exercise powers reserved exclusively to the Council of State (consid. 1). Inadmissibility follows where the relief sought concerns status alone and not a financial entitlement. Costs are charged to the unsuccessful applicants according to the ordinary allocation rules.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 53.2004.11

Data decisione, Autorità: 10.09.2004, TRAM

Titolo: richiesta nomina retroattiva

Incarto n. 53.2004.11

Lugano 10 settembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 23 giugno 2004 di

AT1 AT2 rappr. da: RA2

chiedente

la nomina retroattiva quali ausiliarie di cucina presso la mensa della Scuola __________ e __________ di __________;

viste le risposte 20 agosto 2004 del Consiglio di Stato, chiedenti il rigetto della petizio-

ne;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che con contratti del 7 settembre 1998 lo Stato ha assunto le attrici AT1 e AT2 quali ausiliarie di cucina presso la Scuola __________ e __________ di __________ per la durata dell'anno scolastico 1998/99;

che i contratti sono stati rinnovati di anno in anno, con scadenza alla fine dell'anno scolastico;

che l'ultimo rinnovo è giunto a scadenza il 25 giugno di quest'anno;

che con petizione 23 giugno 2004 AT1 e AT2 hanno convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendo di essere nominate con effetto retroattivo;

che le attrici rilevano di essere impiegate dallo Stato con un contratto a catena; sostengono che a partire dal terzo anno avrebbero dovuto essere nominate;

che lo Stato chiede il rigetto della petizione, obiettando, in via principale, che il rapporto d'impiego è retto dal diritto privato, ed in via subordinata, che - comunque - non è dato un diritto alla nomina;

considerato, in diritto

che, giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che la norma limita la competenza del Tribunale cantonale amministrativo: non tutte le contestazioni derivanti dal rapporto d'impiego possono essere deferite con azione diretta al giudizio di questo tribunale; proponibili sono soltanto le azioni che sono intese al conseguimento di un risultato di natura pecuniaria (RDAT 1983 n. 26);

che l'art. 47 LOrd 1987 aveva invero soppresso questa limitazione, prevista dall'art. 29 della legge previgente;

che l'art. 68 dell'attuale LOrd l'ha tuttavia reintrodotta nel dichiarato intento di sottrarre al giudizio di questo tribunale le contestazioni fra lo Stato ed i suoi dipendenti, che non hanno un contenuto di natura pecuniaria (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm, n. 5 b);

che con la petizione qui in esame le attrici non avanzano rivendicazioni di natura pecuniaria nei confronti dello Stato; esse si limitano infatti a chiedere a questo tribunale di conferire loro la nomina con effetto retroattivo a data non meglio precisata;

che la domanda è improponibile, sia perché non è di natura pecuniaria, sia perché questo tribunale, come non può obbligare lo Stato a mantenere in servizio un dipendente nominato che viene licenziato a torto (art. 69 PAmm; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 69 PAmm, n. 1), non può nemmeno conferire la nomina sostituendosi al Consiglio di Stato nell'esercizio di prerogative che gli sono riservate in modo esclusivo;

che già per questi motivi la petizione va quindi dichiarata irricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico delle attrici in ragione di metà ciascuna;

per questi motivi,

visti gli art. 68 LOrd; 3, 18, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. La petizione è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico delle attrici in ragione di metà ciascuna.

  3. Intimazione a:

terzi implicati

CV1 rappr. da: RA1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

employmentadmissibilityretroactive appointmentpecuniary claimpublic employmentjurisdictioncosts