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Numero d'incarto:
53.2002.28
Data decisione, Autorità:
18.02.2003, TRAM
Incarto n.
53.2002.28
Lugano
18 febbraio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 12 giugno 2002 di
patrocinata da: avv. __________
contro
lo Stato del Canton Ticino, Bellinzona,
rappr. dalla Sezione delle risorse umane, 65000
Bellinzona;
chiedente l'inserimento di __________ nella classe di
stipendio 28 con il massimo di anzianità, dal 1° settembre 1996 e per il futuro
nonché il versamento della differenza di stipendio tra la classe 26 con 10 aumenti
dal 1° novembre 1997, oltre interesse al 5% dalla scadenza mensile dei singoli
importi;
vista la risposta 14 agosto
2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia che
postula la reiezione
integrale della petizione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
è attiva dal 1994 quale educatrice presso il __________ di __________.
Conseguito il diploma di "Maestro d'arte" nella sezione
"Decorazione pittorica" presso l'istituto statale d'arte di
__________ nel 1972, essa ha poi lavorato:
-
quale
educatrice all'__________ di __________, dal 1974 al 1986,
-
quale
animatrice (supplente) al __________ di __________, nel periodo da settembre
1988 a giugno 1989, per circa 16 settimane,
-
alla
__________, quale assistente sociale a tempo parziale da agosto 1993 ad aprile
1995,
-
dal 20.3 al 18.6.1994, dal 5.9.1994 al
17.6.1995 e dal 1.9.1995 al 31.8.1996 quale educatrice a tempo parziale (21 ore
settimanali) presso il __________, con lo statuto d'ausiliaria.
Con risoluzione 4 settembre 1996 __________
è stata nominata a tempo parziale (50%) quale educatrice presso il __________ e
iscritta nella classe 26 dell'organico con 10 aumenti.
Nel 1980
l'attrice ha ottenuto il diploma di "educatrice de la petite enfance"
presso la sede bellinzonese dell'__________ di __________.
Dal 13 agosto 2001 al 31 marzo 2002 essa ha
beneficiato di un congedo non pagato per frequentare un corso universitario
nella facoltà di scienze dell'educazione presso l'università di __________.
B. Con lettera
24 dicembre 1996 la sezione Ticino del sindacato __________ è intervenuta presso
la sezione del personale dello Stato, chiedendo l'attribuzione della classe 28
con 10 scatti all'attrice e ciò per l'esperienza effettuata e gli anni
d'attività precedentemente svolti presso lo Stato.
La sezione del personale ha risposto il 17
gennaio 1997, confermando il calcolo dello stipendio e rilevando che in
precedenza __________ era impiegata con lo statuto d'avventizia, perciò non
aveva diritto al passaggio alle classi alternative.
La questione è stata risollevata a più
riprese dal sindacato, ma senza esito positivo.
Il 7 novembre 2001 la qui attrice, volendo
fondare le proprie pretese sull'art. 5 cpv. 1 lettera d della legge federale
sulla parità dei sessi (LPar), ha inoltrato un'istanza di conciliazione
all'Ufficio di conciliazione per la parità dei sessi.
La presidente, in data 15 marzo 2002 ha
dichiarato la mancata conciliazione.
C. Con
petizione 11 giugno 2002 __________ ha chiesto di essere inserita, dal 1° settembre
1996 e per il futuro, nella classe 28 con il massimo degli scatti d'anzianità e
il versamento della differenza di stipendio tra la classe 26 con 10 aumenti dal
1° novembre 1997, oltre interesse al 5% dalla scadenza mensile dei singoli
importi.
L'attrice sostiene che al momento della
nomina avrebbe dovuto essere messa nella classe richiesta in quanto già in
precedenza era al massimo della classe e delle annualità: l'attribuzione alla
classe 26 con 10 scatti sarebbe quindi illegale.
Alcuni suoi colleghi sarebbero comunque
stati subito inseriti nella classe 28 con 10 aumenti e ciò nonostante avessero
pari formazione ed esperienza; per questa diversità di trattamento non vi
sarebbe altra spiegazione che quella dovuta al sesso. L'esistenza di una
discriminazione sarebbe quindi presunta perché resa verosimile, mentre il
datore di lavoro non avrebbe dimostrato che la differenza di retribuzione
sarebbe giustificata da motivi oggettivi.
D. Con
risposta 14 agosto 2002 il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha postulato
la reiezione integrale della petizione, contestando l'esistenza delle pretese disparità
di trattamento. Rileva in particolare che, fino al momento della nomina avvenuta
nel 1996, l'attrice aveva lo statuto d'ausiliaria, retto dal relativo
regolamento e dal CO. La sua carriera salariale sarebbe iniziata solo nel
settembre 1996 con l'atto di nomina, e solo da quel momento le sarebbero
applicabili i criteri d'avanzamento previsti dalla legge sugli stipendi, in
particolare per quanto riguarda gli scatti annuali. Contesta poi le pretese
disparità di trattamento rispetto ai colleghi dell'attrice: chi si trovava
nelle medesime condizioni avrebbe, infatti, avuto il medesimo trattamento
salariale, indipendentemente dal sesso.
Considerato, in
diritto
-
Le
contestazioni di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra
l'autorità di nomina ed il dipendente sono di competenza del Tribunale
cantonale amministrativo quale istanza unica (art. 68 LOrd e 71 lett. d PAmm).
-
2.1. Fino
al mese di settembre del 1996, il rapporto di lavoro dell'attrice era retto dal
Regolamento sul personale ausiliario dello stato (in seguito: Regolamento),
giusta il quale il dipendente è assunto con contratto di lavoro individuale di
diritto privato secondo gli artt. 319 segg. del CO (art. 2 Regolamento).
L'ammontare
e le modifiche degli stipendi del personale ausiliario sono determinati dalla
divisione delle risorse del dipartimento delle finanze e dell'economia (art. 2a
Regolamento). Il regolamento definisce altresì le indennità in caso d'assenza
(art. 2b), i congedi (art. 2d), le vacanze (art. 2e) e le indennità d'uscita
(art. 2g).
Il dipendente assunto in base alla citata
normativa sfugge invece all'applicazione sia della legge sull'ordinamento degli
impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), applicabile solo ai dipendenti nominati
o incaricati conformemente agli artt. 7 segg., risp. 15 segg. LORD, sia della
legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip, cfr.
art. 1).
2.2. L'art. 7 cpv. 1 LStip prescrive che lo
stipendio iniziale è fissato all'atto della nomina e corrisponde al minimo
della classe prevista per la rispettiva funzione. Il Consiglio di Stato può stabilire uno stipendio
iniziale maggiore, quando ciò è giustificato da circostanze speciali, come
l'esercizio di una funzione analoga in un altro posto, preparazione speciale,
capacità e condizioni particolari (cpv. 2). Nel caso di candidati di giovane
età, con scarsa esperienza o previsti per compiti che richiedono un periodo d'introduzione,
il Consiglio di Stato può stabilire, per due anni al massimo, uno stipendio
fino a due classi inferiore rispetto a quello minimo previsto per la funzione
(cpv. 3).
2.3. Il regolamento concernente le funzioni
e le classificazioni dei dipendenti dello Stato attribuisce alla funzione di
educatore diplomato le classi di stipendio 26-28. La decisione di attribuire
__________ alla classe 26 + 10 (massimo degli scatti) appare quindi conforme
alla legge: così facendo il Consiglio di Stato, facendo uso della facoltà
prevista dall'art. 7 cpv. 2 LStip, ha adeguatamente tenuto conto dell'esperienza
da lei maturata nello stesso ambito lavorativo. Non v'era invece diritto ad una
classe di stipendio superiore, ritenuto che essa non può prevalersi dell'art. 8
LORD né della LStip, fino a quel momento a lei non applicabili.
- L'attrice lamenta una disparità di trattamento,
sostenendo di essere stata trattata diversamente da altri colleghi che, nelle
sue medesime condizioni, sarebbero stati immediatamente inseriti nella classe
28 più dieci scatti.
3.1.
Giusta l'art. 8 cpv. 3 della Costituzione federale, del 18 aprile 1999 (Cost.),
uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza di
diritto e, di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia,
l'istruzione e il lavoro. La Legge federale sulla parità dei sessi, entrata in
vigore il 1 luglio 1996 (LPar), sancisce che uomini e donne non devono essere
pregiudicati né direttamente né indirettamente a causa del loro sesso. Una discriminazione
è diretta quando una differenza è fondata esplicitamente sull'appartenenza ad
un sesso, o su criteri che le persone di un solo sesso possono adempiere, senza
che tale differenza sia oggettivamente giustificata, giustificazione che può
risiedere in una differenza biologica o funzionale che esclude in modo assoluto
un trattamento uguale (DTF 124 II 409; 117 Ia 262). La discriminazione è invece
indiretta quando una norma, seppure formulata in modo neutro dal punto di vista
della parità dei sessi, in definitiva svantaggia principalmente o comunque in
modo preponderante persone di un sesso, senza che ciò sia oggettivamente
giustificato (messaggio 24.2.1993: FF 1993 I, pag. 1028; DTF 125 I 79; 125 II
387; 124 II 424).
3.2.
L'art. 8 cpv. 3 Cost. e 3 LPar precisano che uomo e donna hanno diritto a un
salario uguale per un lavoro di uguale valore, esplicitando che il divieto di
discriminazione si applica in particolare anche nel campo della retribuzione.
Vi è discriminazione salariale allorquando
c'è una disuguaglianza di salario a detrimento di una professione considerata
tipicamente femminile - rispettivamente tipicamente maschile - senza che ciò
trovi una giustificazione oggettiva nella natura del lavoro. Poiché il sesso
del lavoratore non può essere determinante nella fissazione del salario, sono
vietate differenze di stipendio dipendenti da criteri specifici quali forza
fisica, maggior numero di assenze, età di pensionamento inferiore, e norme istituite
a protezione della donna, poiché siffatti criteri non si riferiscono al lavoro
come tale. Per contro, una disparità nel trattamento salariale di due
professioni tipicamente femminili - o tipicamente maschili - non costituisce
discriminazione fondata sul sesso e non ricade quindi sotto la LPar né sotto
l'art. 8 cpv. 3 Cost., bensì unicamente sotto l'art. 8 cpv. 1 Cost. (DTF 125 II
387, 124 II 529; 117 I 270).
- 4.1.
Nel 1982 gli educatori erano inseriti nelle classi di stipendio 7 e 6. Con la
nuova classificazione, entrata in vigore nel 1988, gli educatori diplomati sono
stati attribuiti alle classi 24-25 e, dal 1.1.1991 alle classi 26-28.
Sulla scorta dell'art. 10
LStip che attribuisce al Consiglio di Stato
l'elaborazione delle
norme di promozione nei casi di funzioni per le quali sono previste classi
alternative di stipendio, con risoluzione governativa 12 febbraio 1982, in
vigore fino al 1987, il Governo ha previsto, per le funzioni sociali, il
passaggio dalla classe alternativa di stipendio inferiore a quella superiore di
regola dopo due anni (doc. 1). Tale sistema è poi stato confermato con la
risoluzione 23 dicembre 1987 (doc. 2). La successiva risoluzione governativa 22
gennaio 1991 ha invece modificato il regime, prevedendo il passaggio alla
classe alternativa superiore dopo quattro anni (doc. 5).
4.2. Nel caso concreto,
risulta che i colleghi dell'attrice collocati al massimo della classe
dell'organico al momento della nomina, erano già incaricati in precedenza. Come
tali, avendo i necessari anni di servizio, avevano potuto beneficiare del passaggio
alla classe superiore di stipendio. Ciò vale per __________ (incaricato nel
1989 e nominato nel 1992) e __________ (incaricato nel 1987 e nominato nel
1989) i quali hanno potuto beneficiare del previgente regime d'avanzamento. La
collocazione nella classe 28 + 10 è poi avvenuta a seguito della modifica della
pianta di classificazione.
A __________, incaricato
quale ausiliario nel 1990, fu attribuita subito la classe 28 +10.
__________, che peraltro
svolgeva funzioni differenti rispetto all'attrice (ausiliaria dal 1981 e
incaricata nel 1988) non è stata inserita al momento della nomina al massimo
della classe (25 + 10), bensì nella classe 24 + 6, passando poi alla classe 28
- 9 a seguito della modifica della pianta di classificazione.
__________ (incaricata
nel 1994 e nominata nel 1995), è stata classificata nella classe 26 + 1 al
momento della nomina.
Ad __________ (incaricata
nel 1994 e nominata nel 1995), al momento dell'incarico è stata attribuita per
9 mesi la classe 25 (era alla prima esperienza lavorativa), quindi la 26, poi
aumentata di uno scatto nel 1995 e 1996.
__________ è stata
incaricata nel 1994 con l'attribuzione della classe 28 + 10.
__________, incaricato
con lo statuto di ausiliario nel 1992, è a tutt'oggi nella classe 26 + 1 e non
ha beneficiato degli scatti.
4.3. Da quanto precede
risulta che le differenze di trattamento salariale dipendono avantutto dallo
statuto del dipendente: il personale incaricato e quello nominato ha potuto
beneficiare del regime della LORD e della LStip, non invece chi era incaricato
con lo statuto di ausiliario.
Vero è che la classe di
stipendio iniziale variava, ma la sua determinazione rientra comunque
nell'ambito dell'apprezzamento dell'autorità di nomina (art. 7 LStip), che
tiene conto delle differenti situazioni personali che portano inevitabilmente a
differenziare le situazioni.
In due casi (__________e
__________) all'atto della nomina è stata conferita subito la classe 28 + 10:
non v'è evidentemente discriminazione di un sesso rispetto all'altro,
trattandosi di un uomo e di una donna. Neppure è però stato violato il
principio della parità di trattamento dell'art. 8 Cost. In passato l'autorità
di nomina, facendo uso del potere d'apprezzamento previsto dall'art. 7 LStip,
ha a tratti derogato al principio dello stipendio minimo in caso di nomina e di
incarico. Nel 1996, anno di nomina dell'attrice, è invece intervenuto un
mutamento dovuto all'introduzione di tutta una serie di misure di risparmio,
che hanno ridotto lo spazio di manovra dell'autorità: riduzione dei costi del
personale, segnatamente il blocco temporaneo degli avanzamenti e delle
promozioni, l'allungamento delle carriere e quindi dei tempi di percorrenza tra
una classe ad un'altra di livello superiore, nonché l'applicazione rigida
dell'art. 7 cpv. 3 LStip (Direttive 25.11.1996 ai funzionari dirigenti
dell'amministrazione cantonale: doc. 21). Questo maggior rigore tocca però
indistintamente tutti i funzionari dello Stato, indipendentemente dal sesso e
non costituisce perciò disparità di trattamento nell'ottica della LPar e
dell'art. 8 Cost.
Ne discende che, non
essendovi violazione della LPar, né dell'art. 8 Cost., l'inserimento
dell'attrice nella classe di stipendio 26 con 10 aumenti è corretto. La
petizione deve dunque essere respinta.
- La
procedura è gratuita (art. 13 cpv. 5 LPar). Quantunque, nel caso concreto, le deduzioni
dell'attrice fondate sulla LPar siano integralmente respinte, il richiamo a questa
normativa non appare ancora abusivo. L'attrice può quindi essere mandata esente
da tasse e spese.
Per questi motivi,
visti gli artt. 1, 2, 68, 78, 79, LORD, 34 LStip, 8
Cost, la LPar, la LALPar, gli artt. 24, 31, 71, 74 PAmm, 41, 42 CPC;
dichiara
e pronuncia:
-
La
petizione è respinta.
-
Non si
prelevano tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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