AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
53.2002.1
Data decisione, Autorità:
27.11.2003, TRAM
Incarto n.
53.2002.1
Lugano
27 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 17 gennaio 2002 di
patrocinato da: avv. __________
Contro
lo Stato della Repubblica e Cantone Del Ticino,
patrocinato da: avv. __________
chiedente:
In via principale:
- La petizione è accolta e la Repubblica
e Cantone Ticino, Bellinzona, è condannata a pagare al signor __________
l'importo di fr. 921'700.- + interessi al 5% dal 9.2.2000.
Da detto importo verranno dedotti fr.
3'800.- per spese e ripetibili dovute allo Stato a cui egli non è in grado di
far fronte, essendo ormai nulla tenente.
-
È respinta in via definitiva
l'opposizione interposta al precetto esecutivo nr. __________ dell'UF di
__________ del 9.2.2000.
-
Spese e ripetibili a carico della
convenuta.
In via subordinata:
-
La Repubblica del Cantone Ticino,
Bellinzona, è condannata a pagare ad __________ l'importo di fr. 921'700.-,
come esposto sub D), riducendo l'onorario di prestazioni di fr. 150'000.-,
comunque dovuti quale premio per il valore dell'eroina sequestrata nel caso
__________.
-
È respinta in via definitiva
l'opposizione interposta al precetto esecutivo nr. __________ dell'UF di
__________ del 9.2.2000.
-
Spese e ripetibili a carico della
convenuta.
vista la risposta 8 marzo 2002 della Repubblica e
Cantone del Ticino chiedente:
-
La petizione è integralmente respinta.
-
Protestate spese e ripetibili.
esperiti gli
opportuni accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1984
l'attore __________, all'epoca attivo nel settore del cambio e del trasporto di
valuta tramite una società con sede a , rimase coinvolto in un'inchiesta
penale concernente un colossale traffico di eroina tra la Turchia, l'Italia e
gli Stati Uniti (operazione diventata nota con il nome di "").
Nel contesto di questo procedimento, avviato nei suoi confronti a richiesta
delle autorità italiane, gli venne addebitata una partecipazione ad operazioni
di trasferimento di ingenti somme di denaro provento del suddetto traffico
internazionale di stupefacenti.
Con
decreto 17 ottobre 1986 l'allora Procuratore Pubblico __________ abbandonò
tuttavia il procedimento, rilevando che __________ aveva effettivamente
prestato la sua collaborazione per trasferire attraverso canali bancari somme
di denaro dagli Stati Uniti alla Svizzera, ma che l'inchiesta aveva permesso di
escludere una sua consapevole partecipazione a qualsiasi piano criminoso
finalizzato al traffico di stupefacenti, al finanziamento dello stesso o al
riciclaggio dei relativi ricavi. In relazione a questi accadimenti che
intaccarono fortemente la sua immagine, l'attore ottenne poi dal __________ un
indennizzo di 500'000.- fr. a risarcimento del danno cagionatogli da erronee
indicazioni fornite dalla banca durante le indagini.
B. Nella primavera
del 1986 __________ fu avvicinato da elementi malavitosi per aprire una linea
di traffico di eroina verso gli Stati Uniti, verosimilmente a causa della
particolare notorietà, acquisita suo malgrado in relazione al caso .
Informati gli organi di polizia di quanto accadutogli, l'attore venne invitato
a collaborare e, con l'accordo del procuratore pubblico sopracenerino, assunse
un ruolo attivo di infiltrato nell'ambito dell'inchiesta detta dei "100
chili", che si concluse nel febbraio del 1987 con l'arresto dei
trafficanti ( e co.) e la loro condanna a pesanti pene detentive.
Sull'onda del successo di questa operazione __________ continuò a collaborare
con le forze dell'ordine - principalmente con __________, a quel tempo
ispettore del SID - in altre investigazioni dello stesso tipo (inchiesta
__________ in particolare, attinente al riciclaggio di denaro sporco) e questo
sino al mese di agosto del 1988. In seguito, la sua partecipazione ad attività
di polizia assunse un ruolo del tutto secondario, limitato alla messa a
disposizione di locali ed attrezzature. Per le sue prestazioni __________ non
venne mai retribuito, ma ricevette volta per volta il rimborso delle spese vive
sopportate. Nel 1992 riuscì inoltre a farsi concedere il condono delle imposte
federali, cantonali e comunali relative al periodo 1977-1984.
C. Nel luglio
del 1994 __________ si è rivolto al Consiglio di Stato onde ottenere uno
sgravio fiscale, un risarcimento danni di fr. 200'000.- per ingiusto
procedimento e un intervento atto a sostenerlo nelle traversie penali subite in
Italia. Le discussioni intercorse in merito tra le parti non hanno portato ad
alcun risultato, tant'è che con scritto 22 dicembre 1999 il Governo ha formalmente
respinto le pretese dell'attore annotando in particolare che la domanda di
indennità, in quanto riferita al procedimento penale avviato nel 1984 e
conclusosi con decreto di abbandono, era ampiamente tardiva per rapporto ai
termini sanciti dal vecchio CPP e non poteva trovare accoglimento nemmeno in
base alla legge sulla responsabilità civile degli enti ed agenti pubblici
entrata in vigore soltanto il 1° gennaio 1990. Evocate le somme già versate al
richiedente a titolo di rimborso spese (oltre fr. 70'000.-), il Consiglio di
Stato ha infine sottolineato che la compagine in carica nella precedente
legislatura non aveva adottato alcuna risoluzione suscettibile di astringere
l'attuale Esecutivo a soddisfare le pretese avanzate nei confronti dello Stato.
Il 15
febbraio 2000 __________ ha fatto notificare allo Stato un precetto esecutivo
di 800'000.- fr. oltre interessi.
D. Svanite le
possibilità di addivenire ad un accomodamento bonale, con petizione 28 novembre
2000 __________ ha citato in giudizio lo Stato del Canton Ticino dinanzi alla
II Camera civile del Tribunale d'appello, chiedendo che il convenuto venisse
condannato a pagargli l'importo di complessivi fr. 921'700.- oltre interessi
quale onorario prestazioni, rifusione spese vive, riparazione danno di
immagine, nonché rimborso onorari d'avvocati e inconvenienti a seguito di
incarcerazioni ingiustificate. L'attore ha specificato che l'azione era fondata
sul contratto di mandato a suo tempo venuto in essere tra le parti (art. 394
ss. CO), oltre che sulla LResp.
In sede
di risposta, lo Stato ha chiesto la reiezione in ordine e nel merito della petizione,
contestando in particolare la sussistenza di un rapporto contrattuale di
diritto privato suscettibile di rientrare nella sfera giurisdizionale della
Corte adita.
Con
giudizio 15 novembre 2001 la seconda Camera civile del Tribunale d'appello ha
seguito la tesi del convenuto, dichiarando la petizione irricevibile per
carenza di giurisdizione. In effetti, secondo i giudici della corte civile
l'eventuale rapporto giuridico venuto in essere tra lo Stato e l'attore sarebbe
di diritto pubblico e come tale andrebbe giudicato dal Tribunale cantonale
amministrativo.
E. Il 17
gennaio 2002 __________ ha quindi sottoposto le sue richieste al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di statuire come riprodotto in epigrafe
sulla scorta di argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle addotte
davanti alla II CCA.
Rievocati
i fatti salienti ed evidenziato l'atteggiamento ambiguo assunto dallo Stato
nelle trattative instaurate per conseguire quanto attualmente rivendicato in
sede giudiziale, l'attore ha ribadito di aver lavorato per anni nell'interesse
della polizia e della magistratura ticinese senza mai ottenere un'adeguata
remunerazione per i servigi resi, i danni subiti ed i pericoli corsi. In forza
del mandato conferitogli a suo tempo, lo Stato dovrebbe quindi riversargli fr.
109'200.- per gli oneri di trasferta sostenuti, fr. 572'500.- per le ore di
lavoro prestate, fr. 40'000.- per il torto morale patito durante i periodi di
incarcerazione e fr. 200'000.- per gli onorari di patrocinio pagati agli avvocati
incaricati di tutelare i suoi interessi.
Con
istanza 21 gennaio 2002 __________ ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria, estesa alla dispensa dal pagamento delle spese
procedurali ed all'ammissione al gratuito patrocinio.
F. All'accoglimento
della petizione si è opposto il convenuto, contestando partitamente le tesi
dell'attore.
Lo Stato
ha negato in particolare di essersi mai legato ad __________ mediante
contratto, la cui stipulazione in Ticino è di esclusiva pertinenza del
Consiglio di Stato. Di certo, l'eventuale accordo concluso con un funzionario
di polizia non può vincolare il cantone, né a riguardo l'attore può invocare
con successo il principio della buona fede vista la manifesta incompetenza
delle persone con le quali trattava. Nessuna retribuzione è stata d'altronde
garantita ad __________, il quale non aveva alcun obbligo di fornire
prestazioni lavorative ed ha offerto la propria collaborazione senza chiedere
compenso, eccettuato il rimborso delle spese sopportate. Che questi fossero i
patti è dimostrato dal fatto che dopo aver incassato i rimborsi e aver concluso
la propria collaborazione, per un decennio l'attore non ha mai avanzato pretese
di rimunerazione.
D'altra
parte, eventuali crediti di __________ nei confronti dello Stato sarebbero
ormai prescritti, sia prendendo in considerazione il termine usuale di 10 anni,
sia - a maggior ragione - facendo capo al termine quinquennale applicabile per
le attività lavorative e le prestazioni ricorrenti. Nessun valido atto
interruttivo di prescrizione è stato d'altronde esercitato dall'attore, che
prima dell'inoltro della causa davanti al Tribunale di appello ha sempre rivendicato
un risarcimento danni di fr. 200'000.- in relazione alle conseguenze
dell'affare "__________", avanzando dunque pretese diverse rispetto a
quelle proposte nell'ambito della presente procedura.
G. All'udienza
preliminare del 24 ottobre 2002 le parti, d'intesa con il giudice delegato,
hanno concordato di limitare i primi passi istruttori all'accertamento
dell'oggetto, della natura e dell'estensione temporale dei rapporti intercorsi
tra l'attore e taluni dipendenti dello Stato.
La fase
istruttoria è stata dunque contraddistinta dalla raccolta delle seguenti prove:
·
la perizia 1 febbraio 2002 dell'OCO di Ginevra
circa la veridicità delle firme apposte su otto documenti di causa (ricevute
apparentemente sottoscritte da __________);
·
il decreto di non luogo a procedere 8 ottobre
2002 del PG __________ a seguito della denuncia contro ignoti sporta dallo
Stato in relazione alla falsificazione dei predetti documenti;
·
la decisione 13 giugno 2001 con cui la Divisione
delle contribuzioni ha condonato ad __________ le imposte cantonali e comunali
1997-1998 ancora scoperte;
·
l'audizione, il 29 gennaio 2003, dei testi
__________, __________ e __________;
·
l'audizione, il 30 gennaio 2003, dei testi
__________ e __________;
·
l'audizione, l'11 aprile 2003, dei testi
__________, __________ e __________;
·
i rapporti 23 settembre 1988 e 9 gennaio 1989 di
__________ all'indirizzo del Comandante della Polizia cantonale e relativi
allegati;
·
il verbale di interrogatorio 23 giugno 1989 di
__________, ascoltato quale teste dall'allora GI __________ nell'ambito del procedimento
penale aperto contro i fratelli __________;
·
la sentenza 27 marzo 2002 prolata nei confronti
di __________ e altri imputati dalla I. Strafkammer dell'Obergericht del Canton
Zurigo;
·
l'audizione, l'11 luglio 2003, del teste __________,
con l'acquisizione agli atti della documentazione esibita nell'occasione.
Di tutte
le risultanze istruttorie e delle osservazioni formulate dalle parti in sede conclusionale
si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- Prima di
entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo
è tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm), che in
caso di azione diretta può essere data unicamente nelle ipotesi previste esaustivamente
all'art. 71 PAmm. Nell'evenienza concreta, come già indicato dalla II CCA in
seno al suo giudizio del 15 novembre 2001, questo Tribunale può riconoscersi competente
a statuire in merito alla petizione che __________ ha inoltrato contro lo Stato
unicamente a condizione che tra le parti sia venuto validamente in essere un contratto
di diritto pubblico e che la contestazione dedotta in giudizio sorga da tale contratto
(cfr. art. 71 lett. b PAmm). Nella specie, altre ipotesi di assoggettamento
alla giurisdizione unica del Tribunale cantonale amministrativo sono infatti
escluse.
1.1. Il
contratto di diritto pubblico (o di diritto amministrativo) è l'accordo tra due
o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto
giuridico sottoposto al diritto pubblico (Scolari, Diritto amministrativo parte
generale, N. 909). Determinante è l'oggetto del contratto. Quello di
collaborazione stipulato tra un ente pubblico e un cittadino si distingue in
particolare per la partecipazione di un privato all'esecuzione di un compito
pubblico (Nguyen, Le contrat de collaboration en droit administratif, p. 31).
La validità di un tale contratto - di norma conchiuso in forma scritta -
presuppone tra l'altro che al momento della stipulazione l'ente pubblico sia
rappresentato da persone abilitate ad obbligarlo in via contrattuale in quanto
dotate dei necessari poteri e che l'oggetto della convenzione sia legittimo,
ovvero sorretto da una base legale.
1.2. In
Ticino, lo Stato è rappresentato dal Consiglio di Stato (art. 70 Cost. cantonale,
art. 2 Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'amministrazione).
All'epoca che qui interessa (1986) il Consiglio di Stato aveva delegato alle
direzioni dei Dipartimenti talune decisioni circa l'esecuzione di spese e
l'assunzione di impegni sino ad un importo di fr. 30'000.-, mantenendo per il
resto tutte le prerogative conferitegli dalle leggi vigenti (cfr. art. 2 e
allegato 2 del Regolamento del Consiglio di Stato circa la delega di decisioni
ai suoi Dipartimenti e ad istanze subordinate, dell'8 maggio 1979). Nessun
funzionario appartenente a organi di rango inferiore alla direzione di un
dipartimento fruiva quindi di potere delegato che gli consentisse di vincolare
lo Stato nell'ambito di un rapporto contrattuale.
1.3.
L'impiego di agenti infiltrati è lecito, in linea di massima, anche senza una
base legale espressa, nella misura in cui la natura del reato giustifichi il
carattere occulto dell'inchiesta e l'agente infiltrato svolga le indagini
sull'attività delittuosa mantenendo un'attitudine prevalentemente passiva,
senza determinare l'interessato ad agire e senza provocare la commissione del
reato mediante una propria influenza (Rep. 1995 p. 110; DTF 118 IV 115,
quest'ultima relativa proprio al caso in discussione).
1.4. In
concreto, è assodato che nella primavera del 1986 l'allora ispettore __________
chiese ad __________ di cooperare con la polizia nell'ambito di quella che
sarebbe diventata la famosa "inchiesta dei 100 kg", proponendogli di
infiltrare a fondo l'organizzazione criminale che l'aveva contattato
reputandolo un malavitoso. Tale invito, che l'attore raccolse dando avvio alla
sua attività di collaboratore, gli venne formulato alla presenza di un
funzionario degli Uffici centrali svizzeri di polizia e di due agenti della DEA
americana (vedi doc. B3 dichiarazione 25 ottobre 2002 di __________ e verbale
di interrogatorio 29 gennaio 2003 del medesimo). In simili evenienze, se da un
lato è certo che l'oggetto del contratto che __________ e __________ hanno
stipulato in esito ad una manifestazione concorde della loro reciproca volontà
era tutto sommato lecito e verteva a ben guardare sull'esecuzione di un compito
di spettanza delle forze pubbliche, dall'altro è altrettanto certo che
__________, quale semplice ispettore di polizia, non aveva manifestamente alcun
potere per ingaggiare contrattualmente l'attore a nome dello Stato e ciò indipendentemente
dalla natura onerosa o gratuita del negozio.
La
dottrina è divisa circa le conseguenze di siffatti vizi d'incompetenza. Una
parte di essa (Zwahlen, Imboden) ritiene che il contratto affetto da tale
irregolarità sia addirittura nullo. Altra, non meno autorevole (Grisel, Knapp,
Moor), è più prudente e ammette la nullità solo in casi eccezionali,
segnatamente se il vizio è particolarmente grave, se esso è palese o quantomeno
facilmente riconoscibile e se tale riconoscimento non comporta una violazione
intollerabile alla sicurezza giuridica. In difetto di tali presupposti resta comunque
aperta l'ipotesi di un annullamento del contratto, dal quale si può prescindere
se le prestazioni sono già state adempiute e la sanzione lederebbe in maniera
inammissibile il principio della buona fede (Grisel, Traité de droit administratif,
p. 453; Knapp, Précis de droit administratif, N. 1531; Nguyen, op. cit., p.
135-36 e rinvii). Almeno tre elementi, nel caso di specie, consentirebbero al
Tribunale di approdare a quest'ultima soluzione in funzione dell'affidamento
che __________ ha verosimilmente riposto nella parvenza degli avvenimenti occorsi
all'epoca.
Innanzi
tutto le modalità con le quali egli è stato arruolato e l'autorevolezza delle
persone che hanno avvallato il suo ingaggio. A riguardo, è sufficiente porre
mente al calibro dei funzionari presenti al momento in cui gli è stata
sottoposta la fatidica offerta ed al ruolo istituzionale di coloro che dietro
le quinte hanno approvato l'incarico prima e diretto le operazioni poi
(Procuratore pubblico), o erano perlomeno al corrente degli accadimenti (comandante
della polizia).
Secondariamente,
il rapporto intenso che l'attore ha intrattenuto con le forze di polizia e
altre autorità, svizzere ed estere, durante le inchieste mascherate svoltesi
tra il 1986 ed il 1988, sintomatico del ruolo che gli veniva riconosciuto in
quello specifico ambito e del supporto di cui poteva beneficiare per la buona
riuscita della missione affidatagli. Senza parlare della considerazione di cui
ha tutto sommato goduto perlomeno sino al momento in cui la polizia - per
ragioni sulle quali non occorre soffermarsi - ha iniziato a ritenerlo
inaffidabile se non addirittura pericoloso.
In terzo
luogo, gli svariati versamenti di denaro che __________ ha ricevuto dalla
polizia a copertura delle sue spese, oltre a quelli per la locazione dei suoi
uffici nel 1991/92, che potevano trovare giustificativo unicamente in
un'obbligazione derivante da contratto.
Per
ragioni dedotte dal principio della buona fede si potrebbe dunque pervenire a
riconoscere nella fattispecie la sussistenza di un efficace contratto di
diritto pubblico e, di riflesso, ad ammettere la competenza di questo Tribunale
giusta l'art. 71 lett. b PAmm. Ai fini del presente giudizio non occorre
tuttavia approfondire ulteriormente la problematica della ricevibilità in
ordine della petizione, poiché le pretese di mera origine contrattuale
dell'attore relative a spese ed onorari - escluse dunque quelle restanti, in
ogni modo improponibili in questa sede in quanto fondate su una presunta e non
meglio precisata responsabilità ex delicto dello Stato - vanno comunque respinte
nel merito per i motivi che saranno esposti nel seguito.
- A mente
dello Stato, le pretese contenute nella petizione 17 gennaio 2002 di __________
sono da tempo prescritte.
2.1.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che anche in difetto di
un esplicito disposto di legge i crediti e le pretese fondate sul diritto
pubblico possono di principio estinguersi per prescrizione (Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtsprechung, N. 34 B I; Grisel, op. cit., p. 660 ss.; Knapp, op.
cit., N. 745 ss.). Se la legge non fissa il termine di prescrizione, occorre
fondarsi sulle norme stabilite dal legislatore in casi analoghi. In assenza di
tali norme o in presenza di soluzioni contraddittorie o casuali non applicabili
per analogia, il giudice deve fissare il termine che egli stabilirebbe come
legislatore (Scolari, Diritto amministrativo parte generale, N. 690 e
giurisprudenza ivi citata; Imboden/Rhinow, op. cit., N. 34 B III; Grisel, op.
cit., p. 663 ss.; Knapp, op. cit., N. 749). I termini che il Tribunale federale
ha avuto modo di stabilire in via giurisprudenziale sono generalmente di 5 anni
o 10 anni, alla stregua di quelli applicabili per legge nel diritto civile
(art. 127 e 128 CO); in mancanza di norme espresse, una durata inferiore
risulterebbe infatti troppo pregiudizievole per il creditore e comprometterebbe
la sicurezza del diritto (cfr. Grisel, op. cit., p. 664; Knapp, op. cit., N.
749). A livello cantonale, nessuna disposizione di legge indica genericamente
la prescrizione delle pretese di diritto pubblico, né tanto meno la
prescrizione dei crediti derivanti da contratti sui generis. A riguardo giova
tuttavia rilevare che in materia fiscale vige una prescrizione di 5 anni (cfr.
art. 194 LT) e che altre leggi speciali del Cantone prevedono termini di
identica durata (cfr. art. 22a LMSP).
Quanto
all'interruzione della prescrizione, in campo pubblicistico non domina il
rigore invalso in diritto civile (cfr. art. 135 CO). I termini di prescrizione
del diritto pubblico vengono infatti interrotti da ogni atto mediante il quale
la pretesa è rivendicata dal debitore in modo idoneo (cfr., sull'argomento,
Imboden/Rhinow, op. cit., N. 34 B IV c; Grisel, op. cit., p. 666; Gadola,
Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, AJP 1/95 p. 54; RDAT 1982 N.
117). L'atto di rivendicazione può avere nondimeno valenza interruttiva della
prescrizione unicamente a beneficio della specifica pretesa per la quale viene
esercitato e fino a concorrenza della somma reclamata.
2.2. Dal
complesso delle tavole processuali emerge in modo univoco che __________ ha
collaborato attivamente con il SID e con l'ispettore __________ in particolare
dalla primavera del 1986 all'agosto del 1988, mentre in seguito ha partecipato
ad attività di polizia in modo del tutto occasionale, limitandosi a prestare consulenze
episodiche e a mettere a disposizione i propri uffici (locali ed attrezzature;
in tal senso vedi doc. B dichiarazione 8 aprile 1998 di __________, doc. B3
dichiarazione 25 ottobre 2000 di __________, doc. L1 scritto 5 agosto 1999 di
__________, doc. 1 lettera 12 febbraio 1998 di __________, doc. 2 lettera 2 febbraio
1998 di __________, verbale deposizione 29 gennaio 2003 di __________ e
__________, verbale deposizione 30 gennaio 2003 di __________, verbale deposizione
11 aprile 2003 di __________ e __________).
Nella
misura in cui le pretese ex contractu reclamate dall'attore possono riferirsi
soltanto al periodo in cui egli ha svolto effettivamente il ruolo di agente infiltrato,
il relativo termine di prescrizione ha iniziato a decorrere nell'agosto del
1988 (per i servigi resi nell'inchiesta dei 100 kg addirittura nel febbraio del
1987), momento in cui le prestazioni sono diventate esigibili. Ne segue che
anche volendo applicare alla fattispecie un termine di prescrizione decennale,
i presunti crediti vantati da __________ sono comunque decaduti nell'estate del
1998, prima della notifica del precetto esecutivo e della promozione delle
cause innanzi al Tribunale di appello. In effetti, la lettera 14 luglio 1994
(doc. F) che __________ ha indirizzato al Consiglio di Stato tramite il suo
patrocinatore dell'epoca non ha avuto effetti interruttivi sulla prescrizione
delle pretese derivanti da contratto notificate in questa sede, dato che dal
profilo pecuniario si limitava a postulare un risarcimento danni di fr.
200'000.- per atti illeciti (errori d'altri) commessi dalla magistratura nel
contesto della "__________". Questa richiesta mirata, inoltrata in
modo specifico ed esplicito sulla scorta di una serie di supposte manchevolezze
di cui le autorità ticinesi si sarebbero macchiate nel 1984 dopo aver assunto
il procedimento penale pendente in Italia a carico di __________, non è idonea
ad interrompere la prescrizione dei crediti vantati in questo procedimento a
dipendenza dell'attività che l'attore ha svolto tra il 1986 ed il 1988 a
beneficio della polizia e della Procura pubblica sopracenerina. Diversi sono,
per natura e tempistica, i fatti richiamati a supporto delle rivendicazioni.
Diverse sono le cause delle obbligazioni invocate. Diversi sono pure gli
importi reclamati.
Questa
assoluta mancanza di corrispondenza tra le pretese avanzate attualmente e i
contenuti dell'atto che si vorrebbe interruttivo della loro prescrizione impedisce
di riconoscere che le stesse siano ancora esigibili.
La
petizione deve quindi essere respinta in accoglimento dell'eccezione di prescrizione
sollevata dal convenuto.
- L'attore
chiede l'assistenza giudiziaria, estesa alla dispensa dal pagamento delle spese
procedurali ed all'ammissione al gratuito patrocinio. Sostiene di non avere
mezzi sufficienti per far fronte alle spese della lite e che la sua azione non
è manifestamente infondata.
3.1.
Secondo l'art. 30 PAmm "gli istanti od i ricorrenti privati possono essere
dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, qualora
giustifichino di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e l'istanza o
il ricorso non siano manifestamente infondati. Inoltre qualora le circostanze
di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono ottenere il gratuito
patrocinio".
In
procedura amministrativa e civile (cfr. art. 155 e 157 CPC), colui che richiede
l'assistenza giudiziaria deve dunque comprovare di trovarsi in uno stato di
indigenza e rendere verosimile che la causa presenta possibilità di esito
favorevole; queste condizioni sono cumulative. Il requisito dell'indigenza è
adempiuto quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi
(sia reddito che sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il
proprio mantenimento e quello della sua famiglia. Il requisito della
probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe.
3.2.
Nella fattispecie, quest'ultima premessa risulta insoddisfatta. L'attore
infatti non poteva oggettivamente sperare di poter vincere la causa dopo che il
Consiglio di Stato, preso visione del progetto di petizione, gli aveva ribadito
l'impossibilità di accedere alle sue richieste mettendo peraltro in evidenza la
debolezza degli argomenti avanzati. Tanto più che a prescindere dalla opinabile
sussistenza di un contratto di diritto pubblico atto a fondare la competenza di
questo Tribunale, __________ non poteva ignorare l'esatta collocazione
temporale dei rapporti di collaborazione intercorsi con la polizia, il momento
in cui le sue pretese erano divenute esigibili e, di conseguenza, la tardività
con la quale si accingeva a farle valere in giudizio. Né poteva omettere di
considerare un altro elemento essenziale del contenzioso, a lui ben noto, che
l'avrebbe portato a soccombere anche in caso di tempestività dell'azione; il
fatto, confermato da diversi testi (vedi doc. 1 lettera 12 febbraio 1998 di
__________, verbale deposizione 29 gennaio 2003 di __________, verbale deposizione
30 gennaio 2003 di __________, verbale deposizione 11 aprile 2003 di
__________) ed ammesso dall'attore medesimo (cfr. testimonianza 23 giugno 1989
di __________ interrogato dal GI della giurisdizione sopracenerina), che a suo
tempo egli non chiese né convenne alcun compenso per il suo intervento siccome
animato esclusivamente da sentimenti di rivincita e di idealismo.
Ne segue
che la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, la petizione
appalesandosi fin dall'inizio sprovvista di possibilità di successo.
- La tassa
di giudizio e le spese, il cui ammontare è fissato tenendo conto della modesta
situazione finanziaria del ricorrente, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
L'esito
del contenzioso impone l'assegnazione di congrue ripetibili al convenuto, assistito
da un avvocato iscritto all'albo (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
viste le norme di legge citate;
dichiara
e pronuncia:
-
In quanto
ricevibile la petizione è respinta per intervenuta prescrizione.
-
L'istanza
di assistenza giudiziaria è respinta.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 3'000.- sono poste a carico del
ricorrente.
-
verserà allo Stato fr. 10'000.- a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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