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53.1997.1 ΓÇó Service seniority gratuity after early retirement
53.1997.1Other CourtMar 24, 1997Granted
An unnamed former cantonal employee requested payment of the service seniority gratuity after being granted early retirement. The State, following the USA and the Consiglio di Stato, denied the claim on the ground that the retirement occurred at the employee’s request. The Administrative Court held that early retirement under Art. 64 LOrd is a form of age-limit retirement and that Art. 15 cpv. 3 LStip applies regardless of whether retirement was initiated by the employee or the employer. The petition was therefore allowed and the State was ordered to pay CHF 2,471.50; no fees or party compensation were charged.
Art. 15 cpv. 3 LStip; Art. 64 LOrd; early retirement at the employee’s request as retirement for age-limit purposes; entitlement to seniority gratuity. The seniority gratuity provided for in Art. 15 cpv. 3 LStip is due in cases of retirement for age limits independently of whether the retirement is effected at the employee’s request or ex officio by the employer. Early retirement requested by an employee who has reached the statutory minimum age is a form of age-limit retirement within the meaning of Art. 64 LOrd; denying the gratuity in such cases would create unjustified unequal treatment between employees of the same age cohort. Costs may be waived where the petition is upheld.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 53.1997.1
Data decisione, Autorità: 24.03.1997, TRAM
Incarto n. 53.97.00001
Lugano 24 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 10 dicembre 1996 di
contro
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
chiedente la corresponsione della gratifica per anzianità di servizio in seguito a pensionamento anticipato;
vista la risposta 5 marzo 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, nato il __________, è entrato al servizio dello Stato il 1. settembre 1962. Su sua richiesta è stato pensionato anticipatamente a far tempo dal 1. luglio 1996.
Il 4 ottobre 1996 __________ ha chiesto all'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni (USA) di corrispondergli la gratifica per anzianità di servizio concessa ai dipendenti pensionati od invalidi giusta l'art. 15 cpv. 3 LStip.
La domanda è stata definitivamente respinta con determinazione 29 novembre 1996 dell'USA.
Contro questa determinazione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato con atto del 10 dicembre 1996.
Con risoluzione 18 febbraio 1997 il Governo ha trasmesso l’impugnativa a questo Tribunale, avendovi ravvisato gli estremi di una petizione retta dall'art. 66 LOrd.
B. Con la risposta di causa, il Consiglio di Stato si è limitato a far proprie le osservazioni 15 gennaio 1997 inoltrategli dall'USA.
Considerato, in diritto
La contestazione ha in effetti per oggetto una pretesa di natura pecuniaria derivante dal rapporto di impiego fra lo Stato e l'attore.
In caso di scioglimento del rapporto d'impiego a causa di pensionamento per limite d'età o per invalidità, precisa l'art. 15 cpv. 3 LStip, la gratificazione è concessa nella misura di 1/5 per ogni anno di servizio intero prestato dopo l'anno in cui venne percepita l'ultima gratificazione.
Questa disposizione è stata introdotta nella LStip con novella del 10 gennaio 1969 allo scopo di "rimediare a conseguenze urtanti sul piano equitativo" nel trattamento dei dipendenti che venivano pensionati per limiti d'età o per invalidità prima che potessero maturare il diritto ad una gratificazione piena per anzianità di servizio.
Il dipendente pensionato per limiti d'età ha diritto alle prestazioni previdenziali previste dall'art. 22 LCP ed alla gratificazione per anzianità di servizio prevista dall'art. 15 cpv. 3 LStip.
Il dipendente che ha compiuto i 58 anni d'età, dispone poi ancora l'art. 64 cpv. 3 LOrd, ha il diritto di chiedere il collocamento a riposo (pensionamento) anticipato ai sensi dell'art. 23 LCP.
I dipendenti collocati a riposo su loro richiesta prima del 60 anno d'età hanno diritto ad una pensione per vecchiaia ridotta.
Secondo il Consiglio di Stato, i dipendenti collocati a riposo anticipatamente non avrebbero diritto alla gratificazione per anzianità di servizio prevista dall'art. 15 cpv. 3 LStip, perché il rapporto di servizio è cessato dietro loro richiesta e non per motivi indipendenti dalla loro volontà.
La tesi non può essere condivisa perché la gratificazione per anzianità di servizio prevista dall'art. 15 cpv. 3 LStip è dovuta nei casi di pensionamento per limiti di età, indipendentemente dal fatto che il collocamento a riposo avvenga su richiesta del dipendente o per iniziativa del datore di lavoro. E il pensionamento anticipato su richiesta del dipendente che ha compiuto i 58 anni non è altro che una forma di pensionamento per limite d'età, come attesta chiaramente il marginale dell'art. 64 LOrd.
Il fatto che il pensionamento anticipato abbia luogo su richiesta del dipendente che ha compiuto i __________ anni e non per iniziativa dello Stato non costituisce una valida ragione per negare a questa categoria di dipendenti la gratifica per anzianità di servizio prevista dall'art. 15 cpv. 3 LStip. Diversamente, accreditando la tesi del convenuto, la gratifica in questione andrebbe concessa ai dipendenti di età compresa tra i 60 ed i 65 anni che vengono collocati a riposo per iniziativa del datore di lavoro e negata invece ai dipendenti della stessa età che sollecitano il collocamento a riposo.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 64, 66 LOrd; 15 LStip; 3, 18, 28, 72 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, lo Stato verserà a __________ la somma di fr. 2'471.50 a titolo di gratifica per anzianità di servizio.
Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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