Fire-risk expert report costs and burden of proof

52.2007.143Other CourtJun 1, 2007Partially Granted

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Omnilex summary

The municipality appealed a cantonal government ruling that had partially annulled its decision ordering a fire-safety expert report for an existing hotel. The court held that, for pre-1997 collective-use buildings, the municipality bears the burden of proving a real and unacceptable fire risk and may use external experts at its own expense. It therefore rejected the attempt to charge the owner for the report. However, it found that the expert could already be instructed to indicate measures needed to reduce the risk to an acceptable level, and it set aside the government’s contrary view. Costs were allocated partly to the owner and party costs were awarded to the owner.

Omnilex headnote

Art. 41g LE; art. 44g RLE; burden of proof and allocation of expert costs in fire-safety proceedings for existing buildings. For buildings erected before 1 January 1997, the applicable regime remains the former law; the municipality must establish a real fire hazard and cannot shift the evidentiary burden to the owner by requiring a conformity report. Where the authority must itself assess the residual risk, external expert costs are borne by the commune as costs of performing a statutory duty. The expert may, already in the same mandate, be asked to identify the measures necessary to reduce the risk to an acceptable level; postponing that assessment to a second phase is unnecessary (consid. 2.3, 3.2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2007.143

Data decisione, Autorità: 01.06.2007, TRAM

Titolo: Perizia sul rischio di incendio residuo in uno stabile ad uso collettivo; onere della prova e spese della perizia a carico dell'autorità comunale.

Incarto n. 52.2007.143

Lugano 1 giugno 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 26 aprile 2007 del

RI 1

contro

la decisione 27 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1656) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da CO 1 avverso la risoluzione 27 gennaio 2007 con cui il municipio di RI 1 ha deciso di incaricare un tecnico della polizia del fuoco di allestire una perizia sul pericolo di incendio di uno stabile ad uso collettivo;

viste le risposte:

  • 11 maggio 2007 di CO 1;

  • 15 maggio 2007 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

A. Il 20 giugno 2006 il municipio di RI 1 ha invitato il resistente CO 1 ad incaricare un tecnico della polizia del fuoco di far allestire entro 30 giorni da un tecnico del ramo una valutazione peritale del rischio di incendio residuo dell'albergo __________, di cui è proprietario (part. 12), avvertendolo che in caso di inadempienza avrebbe proceduto d'ufficio a sue spese.

Non avendo CO 1 dato seguito all'invito, il 25 gennaio 2007 il municipio ha deciso di incaricare un tecnico riconosciuto in materia di polizia del fuoco di accertare l'esistenza o meno di un reale pericolo d'incendio nello stabile, valutando il rischio residuo ed indicando eventuali misure affinché venga ridotto entro limiti accettabili. L'autorità comunale ha stabilito che le spese di perizia sarebbero state addebitate al proprietario nella misura in cui fosse stato riscontrato un intollerabile rischio residuo d'incendio.

B. Con giudizio 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da CO 1 contro la predetta risoluzione municipale, annullandola nella misura in cui prevedeva di chiedere al perito di indicare eventuali misure di risanamento, rispettivamente di addebitare eventualmente al proprietario le spese di perizia.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che, trattandosi di uno stabile esistente prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di polizia del fuoco, l'onere di accertare l'esistenza di un eventuale, inaccettabile rischio d'incendio residuo incombesse al comune. Le misure da eventualmente adottare per eliminarlo avrebbero dovuto essere determinate soltanto in un secondo tempo.

C. Contro il predetto giudizio il comune si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino integrale della decisione impugnata.

Il rinvio ad una seconda fase dell'accertamento delle misure da eventualmente adottare per eliminare un eventuale rischio d'incendio residuo, argomenta, sarebbe del tutto irrazionale. Parimenti ingiustificato sarebbe l'obbligo del comune di prendere in ogni caso a suo carico le spese peritali.

D. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene CO 1 contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in diritto

  1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa ed incontestata. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. Giusta l'art. 41d cpv. 1 LE, per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi, nelle costruzioni devono essere applicate le norme tecniche fissate dal Consiglio di Stato. Sono applicabili, dispone l'art. 44c cpv. 1 RLE, le prescrizioni di protezione antincendio dichiarate vincolanti nel settore specifico dal Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio. Nei campi specifici, sono pure applicabili le normative emanate dalle Associazioni professionali riconosciute di cui all'allegato 3. I materiali e le parti della costruzione, i prodotti per gli impianti e gli impianti per la sicurezza devono essere certificati da un ente accreditato a livello federale.

Gli edifici di uso collettivo, quali istituiti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure gli edifici di grande mole, le costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburanti e gas, devono essere progettati e realizzati conformemente alle norme tecniche in materia emanate dal Consiglio di Stato. La conformità deve essere comprovata da un attestato rilasciato da un tecnico accreditato e da un successivo certificato di collaudo a costruzione ultimata (art. 44d cpv. 3 e 4 LE).

2.2. Gli edifici e gli impianti esistenti prima dell'entrata in vigore della norma succitata (1° gennaio 1997: cfr. BU 96, 735), dispone l'art. 41g cpv. 1 LE, sono invece soggetti al diritto precedente. Queste opere sfuggono di principio alle nuove disposizioni. Devono essere adeguate solo in caso di riattamento, di trasformazione, di ricostruzione o di ampliamento (art. 41g cpv. 2 LE).

Per "diritto precedente", non è da intendere il diritto in vigore al momento del rilascio della licenza edilizia, ma l'art. 13 dell'abrogata legge sulla polizia del fuoco del 13 ottobre 1949 (LPF 1949; BU 1949, 135), che abilitava il municipio ad intervenire d'ufficio nei confronti di proprietari di stabili per obbligarli a prendere le misure necessarie per eliminare evidenti rischi d'incendio o di esplosione. Accreditando la tesi del succitato autore, si impedirebbe altrimenti all'autorità comunale di ordinare la messa in sicurezza degli stabili più vecchi, che non hanno magari mai ottenuto una licenza perché costruiti in epoca remota e che presentano i maggiori rischi d'incendio.

In quest'ottica, l'art. 44g cpv. 1 RLE impone al proprietario degli edifici e degli impianti di cui all'art. 44d (recte: 41g) LE, realizzati prima del 1.1.97, che costituiscono un reale pericolo per le cose e le persone secondo il diritto precedente, di adattare i medesimi secondo un concetto di protezione che renda accettabile il rischio residuo.

2.3. L'accertamento dell'entità del rischio incombe all'autorità comunale, che può concedere esenzioni all'adeguamento unicamente sulla base di una perizia che certifichi che il rischio presente è accettabile (art. 44g cpv. 2 RLE). Spetta al municipio dimostrare che sussiste un evidente rischio d'incendio, ovvero che la costruzione rappresenta un reale pericolo per le persone e le cose. L'autorità comunale non può sovvertire l'onere della prova, imponendo al proprietario di presentare un attestato di conformità che certifichi l'ossequio delle disposizioni antincendio (STA 1.6.1999 n. 52.99.61 in re C.). Analogamente, non può nemmeno esigere che il proprietario dell'immobile dimostri mediante perizia che non esiste un rischio d'incendio inaccettabile.

Il municipio può accertare il rischio con i propri tecnici. Ove non disponga di tecnici qualificati può rivolgersi a periti esterni. Le relative spese vanno a suo carico in quanto oneri derivanti dall'adempimento di un mandato affidatogli dalla legge.

  1. 3.1. Con la decisione 25 gennaio 2007 qui in esame, il municipio ha incaricato un perito di accertare il rischio d'incendio dell'albergo del resistente, stabilendo già sin d'ora che le spese sarebbero state addebitate a quest'ultimo nella misura in cui tale rischio non fosse stato escluso. Il Consiglio di Stato ha annullato questa disposizione ritenendola ingiustificata. A ragione, poiché si tratta di un onere derivante dall'adempimento di un compito che la legge affida al comune.

3.2. Con la stessa decisione il municipio ha anche previsto di chiedere al perito di indicare semmai quali misure dovessero essere adottate per escludere un eventuale rischio d'incendio. Il Consiglio di Stato ha annullato questa disposizione, ritenendo che l'individuazione delle misure da adottare dovesse essere rinviata ad una seconda fase del procedimento. A torto, poiché non è dato di vedere per qual motivo il perito che accerta un rischio residuo d'incendio non possa già sin d'ora indicare quali provvedimenti debbano essere adottati per ridurlo nei limiti del tollerabile. Il rinvio di questo accertamento ad una seconda fase del procedimento è del tutto irrazionale. Al proprietario gravato resta infatti comunque riservata la facoltà di proporre mediante perizia misure meno gravose, ma altrettanto efficaci (art. 44g cpv. 2 RLE). Considerato che le spese del mandato sono in ogni caso a carico del comune, non si vede d'altro canto perché il municipio non possa chiedere al perito di indicargli i provvedimenti da ordinare per mettere l'immobile in sicurezza secondo l'art. 13 vLPF.

  1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto, cassando il giudizio governativo impugnato nella misura in cui annulla la decisione del municipio di chiedere al perito di indicargli i provvedimenti che devono essere eventualmente adottati per ridurre l'eventuale rischio d'incendio ad un livello accettabile. Dato l'esito, tasse e ripetibili del giudizio governativo rimangono invece invariate.

La tassa di giustizia è posta a carico del resistente proporzionalmente al grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente siccome comparso per esigenze di funzione. Le ripetibili sono invece addebitate al comune in proporzione alla soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 41d, 41g LE; 44g RLE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 27 marzo 2007 del Consiglio di Stato (n. 1656) è cassata nella misura in cui annulla la decisione del municipio di chiedere al perito di indicargli i provvedimenti che devono essere eventualmente adottati per ridurre l'eventuale rischio d'incendio ad un livello accettabile;

1.2. la risoluzione 27 gennaio 2007 del municipio di RI 1 è riformata di conseguenza.

  1. La tassa di giustizia è posta a carico del resistente nella misura di fr. 300.-.

  2. Il comune di RI 1 rifonderà al resistente fr. 600.- a titolo di ripetibili di questa sede.

  3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

  4. Intimazione a:

;

; .

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 1
  2. CO 2
  3. CO 3

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

fire safetyburden of proofexpert reportmunicipal costsexisting buildingresidual riskadministrative appeal

Extracted by Omnilex

Key legal question

Who bears the burden of proving an unacceptable residual fire risk in an existing collective-use building?

Extracted holding

The municipality must establish the existence of a real and unacceptable fire danger; the owner cannot be required to prove the contrary.

Extracted reasoning

For pre-1997 buildings, the previous law applies. Under that framework and art. 44g RLE, the communal authority must assess the risk and may rely on an expert report; burden shifting to the owner is impermissible.

Key legal question

May the municipality charge the owner for the expert report assessing the fire risk?

Extracted holding

No. The report costs are borne by the municipality as expenses incurred in performing a statutory task.

Extracted reasoning

The municipality may use external experts if needed, but their fees arise from the authority’s legally assigned duty and cannot be transferred to the owner at the assessment stage.

Key legal question

May the expert already be instructed to indicate measures needed to reduce the risk to an acceptable level?

Extracted holding

Yes. The expert may be asked from the outset to identify the measures required to bring residual risk within acceptable limits.

Extracted reasoning

There is no reason to postpone this assessment to a second phase; the owner remains free to propose less burdensome but equally effective measures under art. 44g cpv. 2 RLE.

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