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52.2006.144 ΓÇó Appeal dismissed for failure to file the challenged decision
52.2006.144Other CourtApr 26, 2006Dismissed
RI 1 appealed to the Ticino Administrative Court against a State Council decision declaring inadmissible its challenge to a municipal waste collection fee for 2005. The appeal was filed without the challenged municipal decision, despite a peremptory order to submit it. The court held that the formal requirements for the appeal were not met and that the State Council correctly declared the underlying appeal inadmissible. The appeal was therefore dismissed, and CHF 200 in court fees and costs were imposed on RI 1.
Art. 46 cpv. 2 e art. 9 PAmm; produzione della decisione impugnata quale allegato indispensabile al ricorso; mancata ottemperanza al termine perentorio. Il ricorso deve contenere l'indicazione della decisione querelata e gli allegati necessari; ove l'autorità inviti il ricorrente a produrre un atto che deve necessariamente essere allegato, l'inosservanza del termine assegnato comporta l'inammissibilità del gravame. Il giudice può evadere senza istruttoria un ricorso manifestamente inammissibile; le spese seguono la soccombenza (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2006.144
Data decisione, Autorità: 26.04.2006, TRAM
Titolo: tassa raccolta rifiuti
Incarto n. 52.2006.144
Lugano 26 aprile 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dalla segretaria:
Micol Morganti, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 aprile 2006 di
RI 1
contro
la decisione 11 aprile 2006 (n. 1825) del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato dalla ricorrente avverso la decisione 8 marzo 2006 del CO 1 in materia di tassa per la raccolta dei rifiuti;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che con scritto 16 marzo 2006 RI 1, qui ricorrente, ha contestato presso il Consiglio di Stato la decisione 8 marzo 2006 del CO 1, inerente il pagamento della tassa per la raccolta dei rifiuti per l'anno 2005;
che non avendo allegato la risoluzione municipale impugnata, con lettera raccomandata 20 marzo 2006, il Governo ha assegnato alla RI 1 un termine perentorio per produrla avvertendo che, trascorso infruttuoso tale termine, avrebbe dichiarato irricevibile il gravame;
che, essendo la ricorrente rimasta passiva, con risoluzione 11 aprile 2006 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa , siccome non adempiente i requisiti di legge;
che contro predetto giudizio governativo la RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, asserendo di non riconoscere la tassa litigiosa e parimenti senza produrre la decisione contestata;
considerato, in diritto
che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un'impugnativa l'autorità adita esamina d'ufficio se i presupposti processuali risultano adempiuti (art. 3 PAmm);
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC;
che, la legittimazione attiva della ricorrente, destinataria del provvedimento d'irricevibilità impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm);
che il gravame, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine (art. 46 cpv. 1 PAmm) e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm, il ricorso deve contenere la menzione della decisione querelata, una concisa esposizione dei fatti, con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente;
che istanze e ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti, vengono rinviati all'interessato con l'invito di rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili (art. 9 PAmm);
che, la giurisprudenza ha esplicitamente riconosciuto che l'art. 9 PAmm deve valere non solo quando si giustifica un rinvio del ricorso, ma anche quando si chiede la produzione di un atto che deve necessariamente essere allegato al ricorso (Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 46);
che, la mancata produzione della decisione impugnata, scaduto infruttuoso il termine perentorio con cui si invitava il ricorrente a produrla, rende il ricorso inammissibile (RDAT 1976 n. 43; Borghi / Corti, op. cit., n. 2 ad art. 46);
che, nel caso in esame, ritenuto che il ricorso non adempiva i requisiti posti dall'art. 46 cpv. 2 PAmm, il Consiglio di Stato ha invitato la ricorrente a voler trasmettere la risoluzione impugnata, assegnandole un termine perentorio;
che, sulla scorta di quanto precede, ritenuta la mancata trasmissione della risoluzione impugnata, la decisione di rigetto del ricorso inoltrato al Governo non presta pertanto fianco a critiche;
che, sulla scorta di quanto precede, l'impugnativa va dunque respinta;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 cpv. 1 LOC; 3, 9, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
; ; .
terzi implicati
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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