Lack of jurisdiction over wage restitution claim

52.2005.55Other CourtFeb 17, 2005Dismissed

Summary

RI 1 asked the Ticino Administrative Court to declare that former employee CO 1 had unduly received the February 2003 salary and to order repayment of CHF 6,086.85 plus interest. The court held that it lacked jurisdiction both for a declaratory action and for an original pecuniary claim arising from the employment relationship. It noted that disputes concerning employment relations in an intercommunal consortium fall within the competence of the Council of State, and that the labor statute invoked by the applicant did not apply. The application was therefore declared inadmissible and the judicial fee was imposed on RI 1.

Regest

Art. 41, 61 and 71 PAmm; Art. 38 LCCom and Art. 208 LOC; jurisdiction of the administrative court is enumerative and exists only where a statute expressly confers it. A declaratory action is admissible only before the authority competent to decide the matter in first instance and where the applicant shows a legitimate interest in immediate clarification. The court also lacks original jurisdiction over monetary claims from public employment unless a formal law expressly assigns such jurisdiction. A statutory reference to the cantonal civil-service law cannot extend jurisdiction where that law, by its own scope clause, applies only to cantonal employees and municipal teachers.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2005.55

Data decisione, Autorità: 17.02.2005, TRAM

Titolo: restituzione salario indebitamente percepito

Incarto n. 52.2005.55

Lugano 17 febbraio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza 16 febbraio 2005 del

RI 1 patrocinato da: PA 1

chiedente

È accertato che la signora CO 1, , ha indebitamente percepito dal RI 1 il salario del mese di febbraio 2003, per cui la signora CO 1, , è tenuta a restituire al RI 1 l'importo di fr. 6'86.85 oltre interesse del 5% dal 15 dicembre 2004; 2. Protestate spese e ripetibili;

richiamato l'art. 48 PAmm,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che l'8 aprile 2002 il RI 1 (RI 1) ha assunto CO 1 quale infermiera a far tempo dal 19 marzo precedente;

che il 1° dicembre 2002, assente per malattia dal 4 settembre precedente, CO 1 ha inoltrato le dimissioni a decorrere dal 31 marzo 2003;

che l'11 dicembre 2002 il CCACT ha comunicato ad CO 1 di accettarle a far tempo dal 31 gennaio 2003 in quanto date durante il periodo di prova di un anno che prevede un termine di preavviso di 30 giorni;

che il RI 1 ha versato ad CO 1 anche lo stipendio del mese di febbraio 2003 (netto: fr. 6'086.85);

che, accortosi dell'errore, il 29 aprile 2004 ne ha chiesto la restituzione;

che non avendo ottenuto riscontro, il 16 febbraio il RI 1 ha inoltrato a questo tribunale l'istanza menzionata in epigrafe;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è stabilita per clausola enumerativa (art. 61 PAmm); il ricorso a questo tribunale è dato soltanto nei casi previsti dalla legge;

che, giusta l'art. 41 PAmm, la domanda intesa ad accertare l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di un diritto o di un obbligo può essere proposta all' Autorità competente per materia a decidere in prima istanza, da chi giustifichi un interesse legittimo all' accertamento immediato;

che, nell'evenienza concreta, il RI 1 ha in sostanza inoltrato a questo tribunale un'azione creditoria nei confronti della sua ex-dipendente sotto forma di istanza di accertamento;

che nella misura in cui è configurata quale domanda di accertamento, l'istanza è irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

che competente a dirimere le contestazioni relative ai rapporti d'impiego dei dipendenti di un consorzio intercomunale è infatti il Consiglio di Stato, che statuisce quale autorità di ricorso sulle impugnative presentate contro le decisioni adottate dagli organi consortili (art. 38 LCCom con rinvio all'art. 208 LOC);

che l'istanza è irricevibile per difetto di competenza di questo tribunale anche nella misura in cui sottende invece un'azione creditoria;

che anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica è definita per clausola enumerativa; anche la cosiddetta giurisdizione originaria è data soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 71 PAmm);

che nessuna disposizione di legge in senso formale devolve a questo tribunale la competenza a statuire quale istanza unica sulle contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego tra i dipendenti del RI 1 ed il loro datore di lavoro;

che l'art. 68 Lord, richiamato dall'istante, è applicabile soltanto nei rapporti d'impiego dei dipendenti cantonali e dei docenti comunali (art. 1 LOrd);

che il rinvio alla LOrd contenuto nel regolamento organico dei dipendenti del RI 1 non può fondare la competenza di questo tribunale;

che l'istanza va quindi respinta in ordine;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'istante;

Per questi motivi,

visti gli art. 38 LCCom; 208 LOC; 1, 68 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. L'istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico dell'istante.

  3. Intimazione a:

.

terzi implicati

CO 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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