Public procurement award upheld despite rounding dispute

52.2005.337Other CourtNov 15, 2005Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

RI 1 challenged a cantonal award for heating and sanitary installations, arguing that the scoring table showed a tie once partial scores were added. The Tribunal cantonale amministrativo found that the contracting authority had clearly shown that scores were rounded to one decimal place and that the unrounded totals placed CO 1 ahead of RI 1. The appeal was therefore dismissed. Court costs of CHF 800 were imposed on RI 1, while party compensation of CHF 1,000 was split equally between the State and RI 1.

Omnilex headnote

Art. 36 cpv. 1 LCPubb; Art. 43 PAmm; review of award scoring and rounding of evaluation points. Where the contracting authority convincingly explains that the points shown in the evaluation table were rounded to one decimal place and that the total result is obtained by summing the unrounded partial scores, the award cannot be annulled merely because the rounded figures appear to produce a tie. If the appellant remains passive after receiving such clarification, the appeal is to be dismissed. Costs follow the outcome, but party compensation may be equitably shared where the appeal was triggered by unclear rounded figures communicated to bidders (consid. in denoted reasoning).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2005.337

Data decisione, Autorità: 15.11.2005, TRAM

Titolo: Concorso per la posa di un impianto di riscaldamento e di impiani sanitari

Incarto n. 52.2005.337

Lugano 15 novembre 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 ottobre 2005 della

RI 1 patrocinata da: PA 1

contro

la decisione 4 ottobre 2005 del Consiglio di Stato (n. 4645) che aggiudica alla CO 1 la fornitura e la posa dell'impianto di riscaldamento e degli impianti sanitari occorrenti all'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale;

viste le risposte:

  • 26 ottobre 2005 dell'ULSA;

  • 2 novembre 2005 della CO 1;

  • 3 novembre 2005 della Sezione della logistica del DFE;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che l'8 giugno 2005 il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura e la posa dell'impianto di riscaldamento e degli impianti sanitari occorrenti all'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC; cfr. FU n. 46/2005 pag. 4004 seg.);

che il bando di concorso stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione;

– economicità–prezzo 35%

– attendibilità dei prezzi 35%

– termini 25%

– formazione apprendisti 5%

che in tempo utile sono state inoltrate al committente le offerte di 13 ditte, fra cui quella della CO 1 di fr. 452'589.25 e quella della RI 1 di fr. 454'430.70;

che, valutate le offerte in base ai criteri d’aggiudicazione, il 4 ottobre 2005 il committente ha deliberato i lavori alla CO 1, classificatasi al primo posto con 71.40 punti;

che contro la predetta decisione di aggiudicazione la RI 1, classificatasi al secondo rango con 71.30 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che fosse annullata e che gli atti fossero rinviati al committente per nuova decisione;

che l'insorgente rileva in sostanza che la somma dei punteggi parziali attribuiti alla sua offerta e riportati dalla tabella di valutazione porta ad un risultato di 71.4 punti, pari a quello dell'aggiudicataria;

che la Sezione della logistica postula il rigetto dell'impugnativa, osservando che la somma dei punteggi assegnati, espressi sino alla seconda cifra dopo la virgola, porta ad un risultato di 71.43 punti per la CO 1 e di 71.25 punti a favore della RI 1;

che ad identica conclusione perviene l'aggiudicataria, rilevando a sua volta che il suo punteggio, senza gli arrotondamenti, è superiore a quello della ricorrente;

considerato, in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che in quanto partecipante al concorso la RI 1 è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che, in sede di risposta al ricorso, il committente ha spiegato in modo chiaro, esauriente e convincente che i punteggi riportati sulla tabella di valutazione inviata ai concorrenti sono stati arrotondati alla prima cifra dopo la virgola:

– per eccesso, se la seconda cifra dopo la virgola era uguale o superiore a 5 centesimi di punto, rispettivamente

– per difetto, se la seconda cifra dopo la virgola era inferiore a 5 centesimi di punto;

che, in quella sede, la Sezione della logistica ha inoltre spiegato in modo altrettanto chiaro e convincente che il punteggio totale assegnato alle offerte corrisponde alla somma dei punteggi parziali attribuiti in base ai singoli criteri di aggiudicazione arrotondata secondo lo stesso metodo;

che il committente ha infine osservato che, prescindendo dagli arrotondamenti, l'offerta della ricorrente aveva conseguito 71.25 punti (arrotondati a 71.3), mentre quella della resistente ne aveva ottenuti 71.43 (arrotondati a 71.4);

che la ricorrente, di fronte a queste spiegazioni, è rimasta passiva; in particolare, non ha chiesto di replicare per contestarle;

che non essendovi motivo di dubitare della correttezza dei calcoli effettuati dal committente, parzialmente verificati da questo tribunale, il ricorso va senz'altro respinto;

che, non avendo la ricorrente desistito dall'impugnativa dopo aver preso conoscenza delle spiegazioni del committente, la tassa di giustizia va posta a suo carico secondo soccombenza;

che le ripetibili vanno invece suddivise in parti uguali fra il committente e la ricorrente, poiché l'impugnativa è stata chiaramente causata dai punteggi arrotondati alla prima cifra dopo la virgola, riportati dalla tabella di valutazione, che il primo ha inviato alla seconda senza le spiegazioni fornite in questa sede.

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

  1. Le ripetibili di fr. 1'000.- sono suddivise in parti uguali fra lo Stato e la ricorrente.

  2. Intimazione a:

;

; ,.

terzi implicati

  1. CO 1 1 patrocinato da: PA 2
  2. CO 2
  3. CO 3 rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

public procurementawardscoringroundingappealcost allocationevaluation criteria

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the procurement award to CO 1 had to be annulled because the scoring table suggested a tie after rounding.

Extracted holding

No. The contracting authority adequately explained that individual scores were rounded to one decimal place and that the unrounded total was higher for CO 1.

Extracted reasoning

The authority's calculation method was clear and convincing, and the court had no reason to doubt its correctness after partial verification. RI 1 remained passive and did not contest the explanation.

Key legal question

How the costs and party compensation should be allocated after the unsuccessful appeal.

Extracted holding

The court costs were charged to the appellant, while the party compensation was split equally between the State and the appellant because the dispute was caused by the rounded figures communicated without explanation.

Extracted reasoning

As RI 1 did not withdraw the appeal after the authority's clarification, costs followed the losing party. However, equity justified splitting the party compensation equally.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.