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52.2005.333 ΓÇó Appeal against interlocutory summons to site inspection
52.2005.333Other CourtOct 26, 2005Dismissed
RI 1 appealed to the Cantonal Administrative Court against a decision of the Consiglio di Stato declaring inadmissible her challenge to a summons for a site inspection in two pending administrative appeal proceedings. The court held that the summons was only an interlocutory measure and did not cause irreparable harm, since any grievance could still be raised against the future merits decision of the Cantonal Executive. The appeal was therefore dismissed. Court fees and costs of CHF 100 were imposed on the appellant.
Art. 44 PAmm; appealability of interlocutory decisions and requirement of irreparable harm. A merely preparatory or interlocutory summons to a site inspection is not separately appealable unless it is capable of causing the appellant irreparable injury. The existence of a later challenge against the final merits decision excludes irreparable harm where the contested measure only regulates the course of the proceedings and does not definitively prejudice substantive rights (consid. 2). Under Art. 48 PAmm, the appellate authority may summarily reject an inadmissible appeal; costs follow the outcome under the applicable cost provisions.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2005.333
Data decisione, Autorità: 26.10.2005, TRAM
Titolo: Decisione incidentale
Incarto n. 52.2005.333
Lugano 26 ottobre 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 ottobre 2005 di
RI 1
contro
la decisione 28 settembre 2005 (n. 4612) del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto
che con citazione del 26 agosto 2005 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha convocato RI 1 ad un sopralluogo nell'ambito di due procedure di ricorso che la vedono coinvolta quale parte dinanzi all'Esecutivo cantonale;
che RI 1 ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato;
che l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame interposto dalla ricorrente contro la citazione siccome inoltrato contro una decisione incidentale ed inappellabile;
che contro il giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento;
che la competenza di questo tribunale (art. 21 LE), la legittimazione della ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;
che giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che le decisioni incidentali possono essere impugnate soltanto se provocano al ricorrente un danno altrimenti irreparabile (art. 44 PAmm);
che in concreto la citazione al sopralluogo costituisce una semplice decisione incidentale di carattere interlocutorio;
che questo atto non è suscettibile di compromettere in alcun modo gli interessi della ricorrente, che potrà se del caso impugnare il giudizio reso nel merito della vertenza dal Consiglio di Stato;
che, stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto;
che la tassa e le spese di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 18, 28, 43, 46, 48, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 100.–, sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
terzi implicati
CO 1
Il presidente Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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