AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2003.96
Data decisione, Autorità:
03.06.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.96
Lugano
3 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Stefano Rossi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2003 di
contro
la decisione 11 febbraio 2003, n. 660, del Consiglio
di Stato che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 19 settembre 2002 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di due
mesi a titolo di ammonimento;
vista la risposta 16 aprile
2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 6
giugno 1974. Da allora il suo comportamento alla guida è stato oggetto due
sanzioni amministrative:
-
revoca di 3
mesi nel marzo 1990 per guida in stato di ebrietà,
-
revoca di 2 mesi e 15 giorni nel settembre 1990 per superamento
del limite di velocità.
B. Il 9 maggio
2002, verso le ore 02.00, la ricorrente, alla guida della propria autovettura
“VW” targata TI __________, con un tasso alcolemico dello 0.49 – 0.94 per
mille, in una curva piegante a destra, sulla strada cantonale che da __________
conduce a __________, ha perso il controllo del veicolo fuoriuscendo dal campo
stradale e collidendo con un albero posto sul ciglio sinistro della strada. La
ricorrente ha in seguito abbandonato il proprio veicolo sul luogo
dell’incidente recandosi al proprio domicilio.
C. a. A
seguito della suddetta infrazione, mediante decisione 20 agosto 2002, cresciuta
in giudicato, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha condannato __________
alla pena di 6 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni e al pagamento di una multa di fr. 1'000.--.
b. Il 21
novembre 2002, la Sezione della circolazione - in considerazione della gravità
dell’infrazione commessa - ha inoltre disposto sulla base degli art. 16 cpv. 2
e 3 e 17 cpv. 1 lett. a LCStr, la revoca della licenza di condurre a scopo di
ammonimento per la durata di due mesi, autorizzando comunque in tale periodo la
guida di ciclomotori.
D. Adito dalla
ricorrente, con giudizio 11 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha respinto il
gravame e confermato il provvedimento di revoca. Rilevato che l’autorità amministrativa
è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il
Governo ha ritenuto il provvedimento adeguato alle circostanze del caso e
conforme al principio della proporzionalità.
E. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ insorge ora dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento. Contestando i fatti
accertati in sede penale, la ricorrente attribuisce la responsabilità
dell’incidente alla presenza di animali sulla carreggiata e conferma di aver
abbandonato il luogo dell’incidente per avvisare la polizia dal proprio
domicilio. Contesta che il tasso alcolico misurato superi il limite consentito
e ribadendo di non aver mai avuto alcun problema con la propria licenza di
condurre, conclude segnalando l’assoluta necessità di utilizzare l’autovettura
per recarsi al proprio posto di lavoro.
F. All’accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2
LALCStr. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e
personalmente toccata dal provvedimento impugnato, è certa. Pertanto il
ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti (art. 18 PAmm).
1.2. Il
provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento
riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai
sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale
cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame con pieno potere di cognizione.
- 2.1. La
licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme
della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato
terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16
cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente
ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3
LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di
sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della
circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità
tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata
di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare
essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in
quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di
fare uso del veicolo. In ogni caso la durata della revoca deve essere di almeno
due mesi se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 17 cpv. 1 lett.
b LCStr; 33 cpv. 2 OAC).
2.2. Per l’accertamento dell’ebrietà, l’analisi del
sangue è il sistema adatto d’indagine al quale i conducenti di veicoli e le persone
coinvolte in un incidente devono sottoporsi in virtù dell’art. 55 LCStr (art. 138 cpv. 1 OAC). Il Consiglio federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale
si ammette lo stato di ebrietà, secondo la LCStr, indipendentemente da altre
prove e dal grado individuale di sopportabilità all’alcol. Sono riservati altri
mezzi di prova dell’inattitudine a condurre per influsso alcolico (art. 55 cpv.
1 LCStr), quali lo stato e il comportamento del conducente o le indicazioni ottenute sulla quantità di alcool consumato (art. 138 cpv. 6 OAC). In
altre parole l'ebrietà
da alcol può essere imputata anche se il tasso d’alcolemia non raggiunge i 0,8
g/Kg, quando il comportamento del conducente dimostra la sua inattitudine a
condurre.
- 3.1.
Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un
procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è
tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che
sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui
l'accertamento dei fatti sia rilevante nel quadro del procedimento
amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale ha altresì
sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità amministrativa
competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio
scostarsi dall’accertamento dei fatti contenuto in una decisione penale
cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze
del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito
di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente
sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia.
3.2. Nel
caso di specie, a seguito della comunicazione 19 giugno 2002 della Sezione
della circolazione, la ricorrente – a quel momento rappresentata da un legale –
non poteva ignorare che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di
una misura amministrativa nei suoi confronti. Tuttavia non ha impugnato presso
le istanze superiori la pena detentiva e la sanzione pecuniaria inflittele in
sede penale. Così facendo ne ha implicitamente riconosciuto come esatto il
contenuto. Per questo motivo, alla luce della citata giurisprudenza, in questa
sede all'insorgente è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in
oggetto, sia l'apprezzamento degli stessi operato dall'autorità penale. Per
evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è dunque vincolato al
giudizio di condanna pronunciato dal Ministero pubblico ticinese, e ciò a netto
vantaggio della ricorrente. In effetti, un riesame della fattispecie imporrebbe
la correzione del tasso alcolemico, non potendo ignorare le affermazioni con le
quali l’insorgente ha negato di aver assunto bevande alcoliche dopo l’incidente
(cfr. ricorso 26.11.2002). Ne risulterebbe un’alcolemia sensibilmente maggiore
di quella considerata nel procedimento in disamina, e conseguentemente un
inasprimento delle sanzioni adottate.
- Nelle
concrete evenienze, le istanze inferiori addebitano all’insorgente di aver guidato
la propria autovettura in stato d’ebrietà, di aver perso la padronanza del
veicolo fuoriuscendo dal campo stradale e di essersi in seguito allontanata omettendo
di conformarsi ai propri doveri legali in caso di incidente.
Contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, il tasso alcolemico non è stato
considerato quale unico e decisivo elemento per l’accertamento del suo stato di
ubriachezza al momento dell’incidente. La misura adottata è infatti fondata
sugli indizi concludenti emersi in sede penale, quali, oltre al tasso alcolemico,
la quantità di bevande alcoliche ingerite, la dinamica dell’incidente, il
comportamento della conducente e le conclusioni del rapporto medico. Da tali
risultanze, sostanzialmente incontestate, e per la giurisprudenza citata al
considerando precedenti, vincolanti per questo tribunale, emerge con chiarezza
che ricorrono gli estremi per la revoca obbligatoria della licenza di condurre
giusta l’art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr.
Dagli
accertamenti esperiti, va inoltre rilevato che la colpa di __________, si appalesa
di una certa gravità.
In
effetti il consumo di bevande alcoliche può determinare una momentanea inidoneità
alla guida tale da condurre ad esiti fatali. Tant’è che la legislazione
federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la
sicurezza della circolazioni stradale, prevedendo per questo tipo di
comportamento il ritiro obbligatorio della licenza di condurre (Schaffauser,
Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. III, n. 2457). La
quantità di bevande alcoliche sorbite avrebbe dunque dovuto suggerire alla
ricorrente di astenersi dal porsi alla guida del proprio veicolo (art. 31 cpv.
2 LCStr), a maggior ragione considerando la carreggiata bagnata e la scarsa
visuale dovuta alla strada non illuminata.
A ciò va
aggiunto il fatto che la vettura é fuoriuscita integralmente dal campo stradale
invadendo ed attraversando la corsia di contromano. Soltanto il caso ha
impedito il sopraggiungere di un altro veicolo e pertanto una collisione
frontale dalle conseguenze facilmente intuibili. Anche a prescindere dal tasso
alcolemico riscontrato, dalla dinamica dell’incidente è dunque incontestabile
che la ricorrente abbia provocato un accresciuto pericolo per la sicurezza
delle persone.
È altresì
opportuno rilevare che l’insorgente ha abbandonato il veicolo sul luogo
dell’incidente (all’esterno della curva) senza minimamente preoccuparsi dei
propri doveri legali in caso di incidente (art. 51 LCStr) omettendo di adottare
anche le più elementari misure di moderazione della circolazione. Così facendo
ha messo seriamente in pericolo anche la sicurezza del traffico. Inutilmente
tenta di giustificarsi dichiarando di essersi allontanata per avvisare le forze
dell’ordine. In realtà, a distanza di un'ora dall’accaduto, l’insorgente è
stata raggiunta dalla polizia al proprio domicilio, senza che questa fosse
stata nel frattempo allarmata come era nelle sue intenzioni. L’intervento degli
agenti è stato infatti possibile soltanto grazie all’allarme di un passante.
In
siffatte circostanze, vista la pluralità delle (gravi) infrazioni commesse e la
colpa imputabile all’insorgente, si impone l’adozione di una misura
amministrativa che, forzatamente, deve consistere nella revoca della licenza di
condurre.
- La
ricorrente, impiegata, sostiene di avere imperiosa necessità di condurre un veicolo
a motore per recarsi sul posto di lavoro.
5.1. La
giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e
soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di
lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24, 123 II 574) o quando il fatto di non
poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi
rilevanti (Schauffauser, op. cit., n. 2441 ss). Allorché si tratta di valutare
se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere
rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in
considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti,
maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità
professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una
riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una
valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata
della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura
alla ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per
l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572, cons. 2c).
5.2. Per
l'insorgente la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è
ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza in materia. In
particolare, la sua situazione non è certamente paragonabile a quella di chi
perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una
parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista
professionale. Anche ammettendo le difficoltà alle quali la ricorrente andrebbe
incontro, va tuttavia precisato che, nonostante la distanza dal posto di
lavoro, avrebbe comunque la possibilità di far capo ai mezzi pubblici
(autopostale) o ad un ciclomotore (chiedendolo in prestito o noleggiandolo), di
ricorrere all'aiuto di conoscenti oppure, verosimilmente, di concordare sul
posto di lavoro differenti modalità di impiego, per una durata temporale limitata.
In quanto
esposto dall'insorgente si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti,
talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che
fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal
legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della
circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso
per l'interessato, possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a
cui si è accennato in precedenza.
-
Tenuto
conto della gravità delle infrazioni commesse dalla ricorrente, della colpa che
le è imputabile e del fatto che non può invocare una necessità professionale in
senso stretto di guidare veicoli a motore, la durata di due mesi del
provvedimento di revoca, appare del tutto conforme al diritto e rispettosa del
principio di proporzionalità.
-
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1 lett.
b, 31 cpv. 2, 32 cpv. 2, 51, 55 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 2, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2,
138 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 2, 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono poste a carico della
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel
termine di 30 giorni dall’intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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