AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2003.84
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.84
Lugano
26 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 marzo 2003 di
patrocinato dall'avv. __________
contro
la risoluzione 18 febbraio 2003 (n. 813) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 10 dicembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso
di dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione 22 aprile 2002, il Dipartimento federale di giustizia e polizia
(DFGP) ha respinto il ricorso del cittadino dominicano __________ (1981) contro
la decisione 15 giugno 2001 dell'Ufficio federale degli stranieri (UFDS), con
cui gli ha negato il rilascio di un visto d'entrata per rendere visita alla
madre residente in Svizzera.
B. a)
Autorizzato infine a entrare nel nostro Paese il 22 giugno 2002, il 13
settembre 2002 il ricorrente si è sposato a Locarno con la cittadina elvetica
di origine dominicana __________ (1973).
b) A
seguito del matrimonio, il 4 ottobre successivo __________ ha chiesto alla Sezione
dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio
di un permesso di dimora.
c) Il 30
ottobre 2002 la moglie dell'insorgente, incinta, ha ritirato la garanzia di mantenimento
del marito fornita per permettere a quest'ultimo di risiedere nel nostro Paese.
Essa ha informato il dipartimento, tra l'altro, che __________ l'aveva sposata
unicamente per ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera e che due
settimane prima egli aveva abbandonato definitivamente il tetto coniugale.
Il 7
novembre successivo, la moglie del ricorrente ha revocato il menzionato
scritto, affermando che la comunione coniugale era stata ripristinata.
Il 12
novembre 2002 la Polizia cantonale ha interrogato __________, allestendo
l'indomani il seguente rapporto:
"(…)
Ha in parte confermato quanto scritto nella sua lettera del 30.10.2002,
esternando comunque la volontà di dare un'ulteriore possibilità al marito.
Infatti quest'ultimo, dal suo matrimonio avvenuto in data 13.09.2002,
si è sempre comportato da mascalzone, sottraendosi alle sue responsabilità. La
moglie, stufa di questi atteggiamenti poiché anche in stato interessante,
decideva di segnalare la situazione alla vostra Sezione. Nel frattempo il
marito, vista la mal parata, confidava alla moglie di volersi redimere. Per
questi motivi la donna ha deciso di dare una seconda opportunità al consorte.
Scriveva quindi una seconda lettera alla vostra Sezione, con la quale revocava
il primo scritto.
I
due si sono coniugati il 13 settembre 2002, dopo 2 anni di intima
amicizia.
ha lasciato il tetto coniugale dal 17.10.2002 al 07.11.2002,
trasferendosi dalla madre __________, domiciliata a __________ in via
__________. Nello stesso periodo ha intrattenuto una relazione amorosa con una
sua concittadina di nome __________, 23.10.1981, domiciliata a
__________ in via __________ __________ A. La precarietà del loro matrimonio è
pure dimostrata dal fatto che i due si sono già rivolti ad un legale per le
pratiche di divorzio (vedasi lettera allegata del 04.11.2002 - studio legale e
notarile Avv. __________).
Da
quanto si evince dai fatti, la coppia __________ non può essere definita una coppia
dal legame solido, il loro matrimonio è fondato su principi che non hanno nulla
a che vedere con l'amore, il rispetto e l'aiuto reciproco ma probabilmente su
interessi privati".
Il 29
novembre 2002, l'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno (in seguito URS
Locarno) ha comunicato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione che i
coniugi __________ si erano nuovamente separati, la moglie inoltrando nel
frattempo un'istanza di misure protettrici dell'unione coniugale.
Il 1°
dicembre 2002 __________ ha notificato all'Ufficio controllo abitanti di
Locarno il proprio arrivo presso l'abitazione della madre.
d)
Fondandosi sulle premesse emergenze, il 10 dicembre 2002 la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione ha deciso di non rilasciare a __________ il permesso di
dimora richiesto.
La
decisione è stata resa sulla base degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con
giudizio 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa interposta da __________.
Il
Governo ha rilevato che i coniugi __________ avevano vissuto insieme soltanto
due mesi a partire dalle nozze e che dal mese di novembre essi avevano organizzato
ciascuno autonomamente la propria vita. Ha quindi considerato manifestamente
abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi al connubio per ottenere un
permesso di dimora.
L'Esecutivo
cantonale ha inoltre rilevato che l'interessato non poteva invocare la protezione
sancita dall'art. 8 CEDU, in quanto la relazione coniugale non era più intatta
e ha ritenuto esigibile il suo rientro nella __________, dove era nato e
cresciuto e viveva suo padre.
Infine,
il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
di un permesso di dimora.
Critica
il Governo per non aver richiamato dalla Pretura l'incarto relativo alle misure
protettrici dell'unione coniugale nonché per non aver proceduto all'audizione
della consorte, visto che quest'ultima ha rilasciato finora dichiarazioni
contraddittorie circa la loro relazione sentimentale. A suo dire, questi mezzi
di prova sarebbero determinanti per accertare la qualità delle loro relazioni
attuali.
Nel
merito, contesta di invocare il vincolo matrimoniale in maniera manifestamente
abusiva, rilevando in particolare che sua moglie è incinta.
L'insorgente
chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Con scritto
23 aprile 2003, __________ ha comunicato al Tribunale di essere stata informata
dal marito della procedura in rassegna e di essersi riconciliata con lo stesso.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10
lett. a LALPS).
1.2. In
ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi
al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100
cpv. 1 lett. n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide
liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con
l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo
straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo
laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto
federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425
consid. 1 con rinvii).
1.3. Non
esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato
che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera di cittadini del menzionato
Stato, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio del permesso
di dimora.
1.4.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino
svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai
fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente
l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e
segg., consid. 2c).
In
concreto, l'interessato è sposato con una cittadina elvetica. Di conseguenza
egli ha, in linea di principio, diritto al rilascio del permesso di soggiorno.
Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti
all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve
concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa
inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa essergli
rifiutato è una questione di merito.
1.5. Il
gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e, come si vedrà in seguito, può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- L'insorgente
rimprovera all'autorità inferiore di non aver assunto diversi mezzi di prova
che aveva notificato, violando in tal modo il suo diritto di essere sentito.
2.1. La
natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto
dalla normativa procedurale cantonale. Se tuttavia la normativa cantonale
risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 Cost.,
norma che assicura all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti
essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono
anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i
risultati delle stesse, di determinarsi al riguardo e di avanzare offerte di
prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti).
2.2. In
concreto, il Consiglio di Stato non ha esperito un'istruttoria, adducendo che "la
documentazione all'incarto risulta essere sufficiente per la congrua determinazione
dei risvolti della controversa discussione" (risoluzione governativa,
ad A pag. 4). In sostanza, il Governo non ha ritenuto essenziale richiamare
dalla Pretura l'incarto concernente la procedura relativa alle misure
protettrici dell'unione coniugale e sentire __________, perché i motivi che
avevano condotto alla separazione erano irrilevanti per il giudizio e la moglie
del ricorrente era già stata interrogata dalla polizia.
Anche il
Tribunale non ritiene necessario assumere tali mezzi di prova, in quanto non
apporterebbero ulteriori elementi per il giudizio che è chiamato a rendere.
2.3. Su
questo punto, il ricorso è respinto.
- 3.1. Per
costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto
giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si
prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS,
ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si
richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per
ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo
non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II
145, consid. 2.2.).
3.2. La
prassi ha tuttavia precisato che l'esistenza di una situazione di abuso non
deve essere ammessa con eccessiva facilità; in particolare non vi è abuso di
diritto già per il fatto che i coniugi vivono separati o perché tra loro è
pendente una procedura di divorzio. Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore
ha infatti volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero
di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dell'esistenza
di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro
necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non
siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal
vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127
II 49 , consid. 5a e rif.). In altre parole, il fatto che i coniugi vivano
separati non è altro che un elemento - più o meno importante a seconda delle
circostanze - tra i tanti che la competente autorità deve prendere in
considerazione per valutare se sia data una delle fattispecie contemplate
dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e per negare, se del caso, il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno al coniuge straniero di un cittadino svizzero.
- 4.1. In
concreto, __________ ha lasciato l'abitazione coniugale il 17 ottobre 2002,
dopo poco più un mese dal matrimonio. A quel momento, egli frequentava un'altra
donna, nonostante sua moglie fosse incinta (v. scritto 30 ottobre 2002 e
verbale d'interrogatorio di polizia di __________).
Se è vero
che il 7 novembre 2002 l'insorgente è tornato a vivere presso la moglie, è
altrettanto incontestato che egli ha nuovamente abbandonato il tetto coniugale
già nel corso dello stesso mese, notificando il proprio arrivo presso
l'abitazione della madre in via __________ a __________ per il 1° dicembre
successivo (notifica d'arrivo Ufficio controllo abitanti di quel comune;
scritto 29 novembre 2002 dell'URS Locarno al dipartimento).
I coniugi
__________ hanno quindi convissuto per nemmeno un paio di mesi, trascorrendo la
maggior parte della loro vita coniugale separati, il marito allacciando una
relazione adulterina.
4.2. Da
quanto precede, con l'unione coniugale gravemente turbata ed esistente solo dal
lato formale, __________ ha manifestamente commesso abuso di diritto, invocando
il matrimonio per poter soggiornare in Svizzera, dimostrando sin dall'inizio
che il vincolo era puramente formale.
Venuto
meno lo scopo del soggiorno del ricorrente in Svizzera, è pure venuta a mancare
la ragione che giustifica il rilascio del permesso di dimora in suo favore. Va
ricordato che lo scopo dell'art. 7 LDDS è quello di permettere e assicurare una
vita famigliare in Svizzera.
In
siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha
deciso di non rilasciare un permesso di dimora al ricorrente. Giustamente, il
Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale sulla base dei
fatti precedentemente addotti.
4.3. Con
uno scritto del 23 aprile 2003 prodotto dinnanzi al Tribunale, la moglie del
ricorrente sostiene ora di essersi riconciliata con il marito. Tuttavia, se si
considera il pregresso decorso della relazione matrimoniale, appare dubbio che
l'asserita, improvvisa, riconciliazione dei coniugi __________ proprio durante
la procedura ricorsuale sia reale e sincera.
Lo
conferma il tenore del menzionato scritto. Indicando di essere "stata
informata da mio marito __________ dell'attuale procedura pendente davanti al
vostro Tribunale per quanto concerne il suo permesso di dimora B",
__________ dimostra la sua totale ignoranza su quanto concerne il coniuge. In
questo senso, non è dato di vedere come la loro relazione sia realmente vissuta
e sia stata creata una vera e propria relazione sentimentale.
L'asserita
riconciliazione appare quindi piuttosto escogitata per puri fini di causa. Non
è certo lo stato interessante della moglie dell'insorgente che permette di
ritenere il contrario. Essa era già incinta quando il ricorrente ha lasciato
l'appartamento coniugale.
- Visto
quanto precede, il ricorrente non può nemmeno prevalersi di una vita famigliare
intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU, al fine di ottenere il rilascio di
un permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi (più) stata
vita famigliare.
E'
inoltre incontestata l'esigibilità del suo rientro in Patria.
Nemmeno
il fatto che __________ sarebbe in attesa di un figlio del ricorrente permette
di mutare il presente giudizio.
Non
risulta peraltro che esso sia nato. Tutt'al più, la nuova situazione di fatto
potrebbe fare eventualmente oggetto di una nuova domanda.
-
A ragione
il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di concessione dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, visto che il ricorso era privo di esito
favorevole sin dall'inizio.
-
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto, così come la
pedissequa domanda di assistenza giudiziaria, il gravame essendo manifestamente
destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag).
Tassa e
spese di giustizia, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 1, 4, 7, 12 LDDS; 8 ODDS; 8
CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 14 Lag; 3, 18, 28, 43, 46,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La domanda
di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è
respinta.
-
Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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