Municipality lacked standing to appeal

52.2003.64Other CourtMar 10, 2003Dismissed

Summary

The cantonal administrative court held that a municipality cannot appeal in its own name because it is only the executive organ of the commune, while the commune alone has legal personality and standing. Since the appeal was filed solely by the municipality, it was rejected as inadmissible in limine. In view of the result, the court did not levy a court fee.

Regest

Art. 48 PAmm; standing of a municipality to appeal; the municipal executive is not a bearer of legal personality nor a party capable of suing or being sued. Only the commune, as a public-law corporation with territorial basis, has procedural standing. An appeal lodged solely in the municipality's name is inadmissible ex officio. Requirements concerning standing and other formal prerequisites must be strictly observed; such strictness does not constitute excessive formalism (consid. 2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2003.64

Data decisione, Autorità: 10.03.2003, TRAM

Incarto n. 52.2003.64

Lugano 10 marzo 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 24 febbraio 2003 del

contro

la decisione 4 febbraio 2003, no. 478, del Consiglio di Stato che annulla le risoluzioni adottate dall'assemblea comunale di __________ il 23 luglio 2002;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 PAmm;

ritenuto, in fatto

che il 23 luglio 2002 l'assemblea comunale di __________ si è riunita per la prima sessione ordinaria annuale;

che alcuni cittadini attivi del Comune, tra cui __________ __________, sono insorti dinanzi al Consiglio di Stato contro le deliberazioni assembleari, censurando, preliminarmente, la mancata designazione del vicepresidente del consesso;

che con giudizio 4 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame e annullato le risoluzioni adottate dall'assemblea comunale nel corso della seduta, ravvisando nella mancata nomina del vicepresidente la violazione di una formalità essenziale, suscettibile di inficiare la validità di tutte le deliberazioni;

che contro il predetto giudicato governativo il municipio di __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la conferma delle decisioni del legislativo comunale, sulla scorta di considerazioni che non è necessario riassumere;

considerato, in diritto

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;

che al municipio, qui insorgente, va per contro negata la legittimazione a ricorrere;

che, in effetti, il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv. 3 Cost. TI; 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con esso, ma lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune; il municipio non ha invece né capacità giuridica, né capacità di essere parte (cfr. STF 5.3.1999 in re municipio di Iragna, in RDAT II - 1999, N. 48);

che in passato il Tribunale cantonale amministrativo aveva omesso di rilevare questo difetto, considerando i ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti dal comune; tuttavia, sulla scorta della succitata giurisprudenza federale, questa Camera ha abbandonato tale prassi tollerante, ma contraria alla legge: infatti, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune - del quale è organo - solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte (cfr. RDAT cit.; inoltre, tra tante, da ultimo, STA inedita 25 settembre 2002 in re municipio di __________);

che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

che, tutto ciò considerato, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto in limine siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 80, 106, 208 e 209 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 48, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si preleva tassa di giustizia.

  3. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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