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Numero d'incarto:
52.2003.4
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.4
Lugano
4 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Franscini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 gennaio 2003 di
__________, __________,
patrocinato da: avv. __________, __________,
contro
la decisione 3 dicembre 2002 del Consiglio di Stato
(n. 5800) che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 16 settembre 2002 con cui il municipio di __________ gli ha
assegnato un ulteriore termine al 15 ottobre 2002 per la demolizione parziale
della tettoia della terrazza edificata sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
ricorrente __________ è proprietario di uno stabile (part. n. __________ RFD),
situato a , nella zona nucleo del villaggio (), al cui
piano rialzato si trova una terrazza;
che con
licenza edilizia 14 febbraio 2001 il municipio ha autorizzato il ricorrente a
sostituire la tenda che copriva la terrazza con una tettoia; la licenza era
subordinata alla condizione che la copertura rispettasse la distanza
minima di 4 m dalla casa d'abitazione (part. n. __________ RF) di proprietà
dell'opponente __________, che sorge sul lato W della terrazza, oltre un vicolo
largo circa 2 m;
che con rapporto
5 luglio 2002 il municipio ha appurato che la nuova tettoia non rispettava la
distanza di 4 m dallo stabile della vicina opponente;
che il 27
marzo 2002 il municipio ha pertanto ordinato al ricorrente di demolire parzialmente
la copertura della terrazza, riducendola di un metro, al fine di rispettare la
condizione posta dalla licenza edilizia; l’ordine, da eseguire entro il 30
aprile 2002, era assortito alla comminatoria dell’esecuzione d’ufficio a spese
dell’obbligato in caso d’inosservanza;
che con
giudizio 28 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, siccome
tardiva, l'impugnativa interposta da __________ contro l'ordine in questione;
che,
rilevata la persistente inadempienza dell’obbligato, il 2 luglio 2002 il municipio
gli ha fissato un nuovo termine al 30 luglio 2002 per l’esecuzione dei lavori
di rettifica;
che,
essendo il ricorrente rimasto ulteriormente passivo, il 16 settembre 2002 il municipio
gli ha assegnato un ultimo termine improrogabile al 15 ottobre 2002 per dare
seguito all’ordine di demolizione; con la stessa decisione gli ha inoltre
inflitto una multa di 1'000.- fr.;
che con
giudizio 3 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha respinto, in quanto ricevibile,
il ricorso presentato da __________ contro l’ordine di demolizione; l'ha invece
accolto nella misura in cui era riferito alla multa;
che, dopo
aver ravvisato nello scritto 16 settembre 2002 del municipio un semplice atto
inappellabile, siccome confermativo del precedente ordine di demolizione cresciuto
in giudicato, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'impugnativa fosse
ricevibile, ma da respingere, nella misura in cui l'insorgente asseriva da aver
già dato seguito all'ordine di rettifica;
che
contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che, in
sintesi, senza contestare il fatto che la tettoia si trova a meno di 4 m dal
fondo __________, l’insorgente sostiene che l’ordine di demolizione contenuto nell’atto
16 settembre 2002 sostituirebbe quelli precedenti, per modo che, non essendosi
pronunciato sulle censure sollevate, il Consiglio di Stato sarebbe incorso in
un diniego di giustizia;
che delle
ulteriori tesi del ricorrente si dirà, per quanto necessario, qui appresso;
che il
ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che
contesta succintamente la tesi dell’insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 45 e 21
LE; la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente
toccato dal giudizio governativo impugnato, è certa; il ricorso, tempestivo, è
dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle fotografie prodotte
dal municipio in prima istanza;
che ai fini del giudizio occorre anzitutto
esaminare se sia conforme al diritto la decisione con cui il Consiglio di Stato
ha ravvisato nella risoluzione 16 settembre 2002 del municipio un atto
meramente confermativo del precedente ordine di demolizione, dichiarando
pertanto irricevibile il ricorso contro di esso inoltratogli da __________:
-
in caso negativo, la decisione verrà annullata con rinvio degli
atti all'istanza inferiore affinché entri nel merito del ricorso insinuatole;
-
in caso affermativo, occorrerà invece verificare se si giustifichi
la decisione di respingere il ricorso nel merito siccome avente per oggetto un
ordine al quale l'insorgente avrebbe già dato seguito;
che, per
principio, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i
provvedimenti fondati sul diritto pubblico, adottati iure imperii dall’autorità
in un caso concreto per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi
oppure per costatarne l’esistenza, l’inesistenza o l’estensione (cfr. RDAT
II-1994, n8 e 16; DTF 114 Ia 463 consid. 2; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 1 N 4);
che non
costituiscono una decisione nel senso appena citato del termine semplici
avvisi, comunicazioni, informazioni, orientazioni, direttive o avvertimenti (Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 35 B II c e rif.);
che, in
quest'ottica, non è dato ricorso contro un provvedimento confermativo di una
precedente decisione, mediante il quale l'autorità si limita a diffidare
l'interessato a darvi seguito, assegnandogli un ultimo termine per adeguarvisi
e comminando l'esecuzione d’ufficio a sue spese in caso d'inadempienza (cfr.
Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed., n. 1002; Scolari,
Commentario, ed. 1996, ad art. 43 LE n. 1308);
che, come
risulta esplicitamente dall’art. 34 cpv. 5 PAmm, la diffida costituisce un atto
inappellabile, in quanto non modifica la situazione giuridica dell’obbligato,
ma si limita a ribadire l’obbligo impostogli e le conseguenze del mancato
ossequio (cfr. Borghi/Corti, op. cit., N. 5d ad art. 34 PAmm e riferimenti;
Scolari, Diritto amministrativo, N. 772);
che, nel
caso concreto, nella risoluzione 16 settembre 2002 del municipio sono chiaramente
ravvisabili gli estremi di una diffida inappellabile, pedissequa all’ordine di
demolizione 27 marzo 2002, cresciuto in giudicato formale e rimasto ineseguito;
che, in
effetti, costatata a più riprese l’inadempienza del ricorrente, con
l'ingiunzione del 16 settembre 2002 l’esecutivo comunale gli ha soltanto
assegnato un ultimo termine improrogabile per dar seguito all’ordine
impartitogli; contrariamente a quanto assume il ricorrente, non si tratta di un
provvedimento sostitutivo delle precedenti risoluzioni con cui il municipio gli
ha ordinato di ripristinare una situazione conforme al diritto;
che nella
misura in cui dichiara irricevibile l'impugnativa inoltrata da __________
contro tale provvedimento il giudizio del Consiglio di Stato appare immune da
violazioni del diritto;
che il
fatto che il municipio abbia indicato che contro di esso era dato ricorso al
Consiglio di Stato non l'ha reso impugnabile; anzitutto, perché l'indicazione
era da considerare circoscritta alla multa, in secondo luogo, perché, comunque,
anche un’errata indicazione dei rimedi giuridici non può in alcun modo
conferire carattere di decisione impugnabile ad un atto che oggettivamente non
ne presenta le caratteristiche, essendo tale presupposto inderogabilmente
stabilito dalla legge e quindi sottratto alla disposizione delle parti;
che,
nella misura in cui è rivolto contro la declaratoria d'irricevibilità, sottesa
al giudizio impugnato, il ricorso va pertanto respinto;
che resta
da verificare se sia conforme al diritto la decisione del Consiglio di Stato di
respingere nel merito l'impugnativa inoltratagli nella misura in cui
l'insorgente obiettava di aver già dato seguito all'ordine 27 marzo 2002,
mediante il quale il municipio gli ha ingiunto di ridurre di un metro la
lunghezza della copertura della terrazza;
che da
questo profilo il Consiglio di Stato avrebbe dovuto limitarsi ad accertare che
la copertura, realizzata sino ad una distanza di 3 m dallo stabile vicino come
chiaramente risulta dagli atti, non è mai stata rettificata;
che le
disquisizioni tanto complesse, quanto inutili e fuorvianti, sviluppate dal Consiglio
di Stato circa la portata della condizione alla quale era assortita la licenza
14 febbraio 2001, rilasciata per la copertura della terrazza, non permette di
giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente, che a tutt'oggi non ha
ancora dato seguito all'ordine di rettificare l'opera eseguita in contrasto con
tale condizione e con la distanza minima di 4 m, prescritta dalle NAPR verso
edifici con aperture;
che, anche da questo profilo, il giudizio
impugnato va quindi confermato;
che spese
e tassa di giustizia sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (28
PAmm);
per questi motivi,
visti gli art. 21, 45 LE; 3, 18, 28, 34, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa e
le spese di giustizia per complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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