Retroactive building permit denied for minimum forest setback

52.2003.343Other CourtAug 8, 2005Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

RI 1 appealed against the refusal of the Municipality of CO 4, confirmed by the Council of State, to grant retroactive building permission for an extension of his house. The dispute concerned violations of building indices and, above all, the minimum distance from the forest. During the proceedings, RI 1 bought a strip of land from the neighbors, which solved the index and distance issues, and the authorities acknowledged that the remaining forest-distance deviation was too minor to justify restoration. The court nevertheless held that retroactive authorization could not in principle be granted for the forest setback breach, disposed of the appeal accordingly, waived court fees, and ordered RI 1 to pay CHF 4,000 in compensation to the municipality.

Omnilex headnote

Art. 6 LCFo; retroactive building permits and forest setback requirements: an unauthorized construction that infringes the mandatory minimum distance from the forest cannot in principle be legalized retroactively. If the deviation is only minor and the competent authorities expressly waive restoration measures, the appeal may be disposed of on that basis without further examination of partial legalization. The existence of an intervening land transaction curing other planning defects does not remove the need for compliance with the forest setback; the refusal of legalization is therefore upheld to the extent of the remaining violation (consid. 2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.2003.343

Data decisione, Autorità: 08.08.2005, TRAM

Titolo: licenza edilizia in sanatoria per l'ampliamento di una casa d'abitazione

Incarto n. 52.2003.343

Lugano 8 agosto 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 ottobre 2003 di

RI 1 patrocinato da: PA 2

contro

la decisione 23 settembre 2003 del Consiglio di Stato (n. 4168) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 giugno 2003 con cui il municipio di CO 4 ha negato all'insorgente il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per l'ampliamento della sua casa d'abitazione (part. 77);

viste le risposte:

  • 17 ottobre 2003 del Dipartimento del territorio;

  • 27 ottobre 2003 del municipio di CO 4;

  • 4 novembre 2003 del Consiglio di Stato;

  • 15 novembre 2003 di CO 1, CO 2 e CO 3;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in fatto

che il 10 aprile 2003 RI 1 ha chiesto al municipio di CO 4 la licenza edilizia in sanatoria per l'ampliamento della sua casa d'abitazione che aveva eseguito abusivamente nei mesi precedenti;

che alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio, nonché CO 1, CO 2 e CO 3, proprietari del fondo contermine (part. 78), che vi hanno ravvisato una violazione degli indici e della distanza minima dal confine verso la loro proprietà, rispettivamente verso il bosco che la ricopre in larga misura;

che con decisione 23 giugno 2003 il municipio ha negato la licenza richiesta, accogliendo le opposizioni dell'autorità cantonale e dei vicini;

che con giudizio 23 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1; anche il Governo ha ritenuto che l'ampliamento disattendesse gli indici e le distanze dal confine, rispettivamente dal bosco;

che contro il predetto giudizio il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata;

che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, il municipio ed i vicini per motivi che non occorre qui illustrare;

che nelle more del giudizio il ricorrente ha acquistato dai vicini opponenti una porzione di 121 mq della part. 78; in sede di sopralluogo le parti hanno dato atto che questa transazione risolveva i problemi di indice e di distanze;

che in quella occasione l'autorità cantonale ed il municipio hanno altresì riconosciuto che la difformità dell'ampliamento per rapporto alla distanza minima dal bosco era minima ed insufficiente a giustificare una misura di ripristino; preso atto di questo impegno, il ricorrente si è dichiarato disposto a ritirare il ricorso non appena fosse stata perfezionata la compravendita;

che con scritto 25 luglio 2005 il ricorrente ha chiesto di procedere come stabilito in sede di udienza, facendo tuttavia presente che la licenza gli doveva comunque essere rilasciata;

considerato, in diritto

che il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine, pacifiche essendo la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza (art. 43 PAmm);

che la licenza chiesta in sanatoria dal ricorrente non può di principio essere rilasciata perché l'ampliamento realizzato abusivamente disattende la distanza minima dal bosco prescritta dall'art. 6 LCFo; entro questi limiti il giudizio impugnato va confermato;

che tutt'al più si potrebbe verificare se non possa essere rilasciata per quella parte di costruzione che rispetta l'arretramento prescritto;

che non mette tuttavia conto di indagare ulteriormente in tal senso, poiché l'autorità cantonale ed il municipio, considerata la scarsa rilevanza della difformità, hanno chiaramente dichiarato di rinunciare all'adozione di misure di ripristino;

che il ricorso può dunque essere evaso ai sensi dei considerandi;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

che le ripetibili al comune sono poste a carico dell'insorgente nella misura da questi riconosciuta.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 6 LCFo; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è evaso come ai considerandi.

  2. Non si preleva tassa di giustizia. Il ricorrente rifonderà al comune di CO 4 fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

  3. Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1
  2. CO 2
  3. CO 3
  4. CO 4 4 patrocinato da: PA 1
  5. CO 5
  6. CO 6

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

building permitretroactive authorizationforest setbacksetback distancezoning indicesneighbor oppositioncost allocationparty compensation

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether retroactive building permission could be granted for the unauthorized extension.

Extracted holding

No, because the extension did not comply with the mandatory minimum distance from the forest; the challenged refusal was therefore upheld to that extent.

Extracted reasoning

A retroactive permit cannot in principle be granted for work that violates the forest setback required by law. The court saw no need to examine partial legalization further because the authorities had waived restoration measures given the minor deviation.

Key legal question

How the appeal should be treated after the land transaction with the neighbors and the waiver of restoration measures.

Extracted holding

The appeal was disposed of according to the reasons, with no further examination required on the basis of the parties' settlement of the practical issues.

Extracted reasoning

The purchase of 121 m² from the neighboring parcel resolved the index and distance issues, and the canton and municipality acknowledged that the forest-distance deviation was too small to justify restoration.

Key legal question

Court costs and party compensation.

Extracted holding

No court fee was levied, but the appellant had to pay the municipality CHF 4,000 in party compensation.

Extracted reasoning

Given the outcome, the court waived judicial fees and allocated compensation as acknowledged by the appellant.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.