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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.33
Data decisione, Autorità:
09.04.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.33
Lugano
9 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2003 di
contro
la decisione 8 gennaio 2003 (n. 66) del Consiglio di
Stato, che annulla la decisione 11 novembre 2002 con cui il municipio di
__________ ha negato loro l'autorizzazione a vendere la loro casa di vacanza
come residenza secondaria;
viste le risposte:
-
4 febbraio 2003 del
Consiglio di Stato;
-
10 febbraio 2003 del
municipio di __________;
-
11 febbraio 2003 della
SPU;
preso atto della replica 3
marzo 2003 dei ricorrenti e delle dupliche:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I
ricorrenti __________ e __________ __________, domiciliati ad __________, sono
comproprietari di una piccola casa d'abitazione (SUL 109.5 mq), situata nel
nucleo di __________ (part. n. __________ RF). L'immobile, acquistato
all'inizio di agosto del 1988, è stato utilizzato dagli stessi ricorrenti come
casa di vacanza sino al 1994. Da allora e sino alla fine del 2001 è stato dato
in locazione ad inquilini domiciliati nel comune, che l'hanno utilizzato come
abitazione primaria.
B. Con istanza
29 ottobre 2002, denominata autorizzazione alla vendita di una casa,
__________ e __________ __________ hanno chiesto al municipio di accertare
che l'immobile è vuoto da diverso tempo, che non è adibito a casa primaria e
che non è neanche adatto quale residenza primaria.
Con
risoluzione 11 novembre 2002 il municipio ha comunicato agli istanti di non ritenere
soddisfatti i presupposti per la concessione di una deroga.
D. Con
giudizio 8 gennaio 2003 il Consiglio di Stato ha annullato la risoluzione, accogliendo
parzialmente il ricorso contro di essa inoltrato da __________ e __________
__________.
Il
Governo ha in sostanza ritenuto che deroghe al vincolo di destinare le
abitazioni del nucleo alla residenza primaria potessero essere accordate
soltanto nell'ambito di una procedura ordinaria di rilascio del permesso di
costruzione.
E. Contro il
predetto giudizio governativo __________ e __________ __________ sono insorti
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia concessa loro
l'autorizzazione alla vendita dell'immobile quale residenza secondaria.
In
sostanza, gli insorgenti affermano che, fatta eccezione di un breve periodo,
l'immobile è sempre stato utilizzato come residenza secondaria. Non prestandosi
all’abitazione primaria, andrebbe autorizzata la vendita come residenza
secondaria.
F. All'accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad
identica conclusione è pervenuto il municipio, contestando in dettaglio le tesi
dei ricorrenti con argomenti che verranno discussi nei seguenti considerandi.
La SPU ha
dal canto suo rilevato che l'art. 39 NAPR impone comunque di destinare le
residenze secondarie all'abitazione primaria in caso di alienazione.
G. Con la
replica gli insorgenti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni,
negando fra l'altro che la locazione a terzi domiciliati nel comune possa aver
comportato un cambiamento di destinazione dell'immobile.
Il
Consiglio di Stato, il municipio e la SPU non hanno formulato ulteriori
osservazioni.
Considerato, in
diritto
- 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE e non
dall'art. 208 LOC, al quale i ricorrenti si richiamano. La materia del
contendere è infatti riferita all'applicazione di norme di attuazione del PR.
1.2. Con
il giudizio qui impugnato, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione 11
novembre 2002, mediante la quale il municipio di __________ aveva comunicato ai
ricorrenti di non ritenere date le premesse per autorizzare in deroga l’uso
della loro casa quale residenza secondaria. Essendo stata annullata, la decisione
censurata non è più atta a pregiudicare gli interessi dei ricorrenti. Da questo
profilo, agli insorgenti non può essere riconosciuta la legittimazione attiva,
poiché nemmeno il giudizio dedotto davanti a questo tribunale è atto a pregiudicarne
gli interessi. Entro questi limiti, il loro ricorso è irricevibile per mancanza
di interesse legittimo.
Il
Consiglio di Stato ha tuttavia accolto l'impugnativa di __________ e __________
__________ soltanto in parte, respingendo implicitamente la richiesta, avanzata
dai ricorrenti, di essere autorizzati a vendere la loro casa quale residenza
secondaria. Esso ha infatti ritenuto che l'utilizzazione della casa quale
residenza secondaria potesse essere autorizzata soltanto in via di deroga previo
esperimento della procedura di rilascio di una corrispondente licenza edilizia.
I
ricorrenti contestano questa deduzione, asserendo che la casa è sempre stata destinata
a residenza secondaria e rivendicando il diritto di venderla come tale. Nella
misura in cui accoglie il ricorso soltanto parzialmente, obbligando i
ricorrenti a chiedere una licenza edilizia per trasformare la casa in residenza
secondaria, il giudizio impugnato ne pregiudica gli interessi. Entro questi
limiti la legittimazione attiva va ammessa
1.3. Nei
limiti suindicati, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti senza ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 45 NAPR 1988, entrato in vigore il 20 gennaio di quell'anno,
nella zona del nucleo erano ammesse esclusivamente abitazioni destinate alla
residenza primaria (cpv. 1). Erano considerate tali le abitazioni atte a tale
scopo, il cui utente era domiciliato nel comune (cpv. 2). La norma si applicava
alle nuove costruzioni, ai riattamenti, alle ricostruzioni ed alle alienazioni.
Le residenze secondarie esistenti potevano comunque essere conservate tali
fintanto che non si fosse verificata una di queste ipotesi (cpv. 3). Al
municipio era data facoltà di concedere deroghe in casi eccezionali (cpv. 4).
2.2. I
ricorrenti hanno acquistato l'abitazione in oggetto nell'agosto del 1988 e l'hanno
utilizzata come residenza secondaria sino al 1994. Il municipio non ha espressamente
autorizzato questa destinazione. Ha semplicemente omesso di esigere che fosse
utilizzata come abitazione primaria in seguito alla vendita. La difformità è
stata comunque sanata nel 1994, anno a partire dal quale l’abitazione è stata
utilizzata come residenza primaria da locatari domiciliati nel comune.
Manifestamente
a torto sostengono i ricorrenti che la destinazione è rimasta secondaria.
Determinante ai fini della qualifica è infatti il domicilio dell'utente
effettivo dell’abitazione, indipendentemente dal fatto che sia proprietario o
locatario. Il fatto che i proprietari siano rimasti domiciliati oltralpe e non
abbiano trasferito il domicilio a __________ è irrilevante. Decisivo è il fatto
che i locatari erano domiciliati nel comune e che l'uso a scopo di residenza
primaria non è stato occasionale, ma si è protratto sull'arco di ben sei anni,
sino al 2001.
- 3.1.
Secondo l'art. 39 NAPR, entrato in vigore il 2 luglio 2002, le costruzioni
nella zona del nucleo devono ulteriormente essere destinate soltanto alla
residenza primaria. Deroghe possono essere concesse per casi di rigore.
Le
utilizzazioni di residenza secondaria esistenti al momento dell'entrata in
vigore del PR, soggiunge la norma, possono comunque essere mantenute. In caso
di alienazioni o di interventi edilizi che modificano in modo sostanziale lo
stato originario devono tuttavia essere destinate a residenza primaria.
Sancito
l'obbligo di destinare tutte le costruzioni della zona del nucleo all'insediamento
residenziale primario, l'art. 39 NAPR tutela in linea di massima le situazioni
acquisite, permettendo, come il precedente art. 45 NAPR 1988, di mantenerle
come tali fintanto che non sono alienate o diventano oggetto di interventi
edilizi sostanziali. L'obbligo di adeguarle al nuovo diritto subentra soltanto
in queste ipotesi.
3.2. A
partire dal 1994, la casa dei ricorrenti è stata data in locazione a terzi
domiciliati nel comune, che l'hanno utilizzata come residenza primaria sino
alla fine del 2001. Da allora e sino all'entrata in vigore del nuovo PR la casa
non è stata utilizzata diversamente. Non è stato in particolare ripristinato
l'uso residenziale secondario. Né avrebbe potuto essere ristabilita una simile
destinazione sia perché contraria all'art. 45 NAPR 1988, sia perché a partire
dal 22 gennaio 2001, data in cui il nuovo PR è stato pubblicato, è subentrato
il blocco edilizio (art. 66 LALPT), che vietava modifiche contrarie alle
previsioni del piano adottato dal consiglio comunale.
3.3.
Accertato che al momento dell’entrata in vigore del PR 2002 la casa dei ricorrenti
era destinata alla residenza primaria, ineccepibile appare la decisione del
Consiglio di Stato di esigere che l’autorizzazione per trasformarla nuovamente
in abitazione secondaria sia eventualmente accordata secondo la procedura
prevista per il rilascio del permesso di costruzione. La trasformazione
configura infatti un cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia
(art. 1 LE), che può essere autorizzato soltanto in via di deroga.
A torto
pretendono i ricorrenti di andarne esenti. L'ultima destinazione dell'immobile
è stata quella di abitazione primaria. L'uso a scopo di residenza secondaria è
stato abbandonato da almeno otto anni. Il fatto che nel 1994 i ricorrenti non
abbiano chiesto alcuna autorizzazione per cambiare la destinazione da residenziale
secondaria ad abitazione primaria non permette di ritenere che la destinazione
residenziale secondaria si sia mantenuta durante tutti questi anni.
Contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, l'uso dell'abitazione a scopo di
residenza primaria non era occasionale e transitorio. Era quindi atto a
cambiarne la destinazione, rendendola conforme ai vincoli sanciti dall'art. 45
NAPR 1988. Invano sostengono poi i ricorrenti che la casa non è adatta per un
uso residenziale primario. La tesi è smentita già dal fatto che per oltre sette
anni la casa è stata locata a terzi, che l'hanno utilizzata come abitazione
primaria.
Infondate
sono pure le eccezioni che i ricorrenti sollevano con riferimento al principio
della buona fede. Tra il 1988 ed il 1994, il municipio ha invero tollerato che
essi utilizzassero la casa come abitazione secondaria, rinunciando ad esigere
il rispetto dell'obbligo di destinarla a residenza primaria, sancito dall'art.
45 NAPR 1988 in caso di alienazione. I ricorrenti hanno tuttavia rinunciato per
lungo tempo ad utilizzare la casa come residenza secondaria, adeguandone
spontaneamente la destinazione al vincolo di residenza primaria, introdotto da
tale norma. Opponendosi oggi al ripristino di un'utilizzazione dell'edificio a
scopo di abitazione secondaria, che i ricorrenti avevano da tempo abbandonato,
il municipio non può deludere alcuna aspettativa suscitata dal comportamento assunto
nei loro confronti tra il 1988 ed il 1994.
Insuscettibili
di modificare le conclusioni sono infine le contestazioni che i ricorrenti
sollevano con riferimento ad un'espropriazione materiale che verrebbe
determinata dal vincolo in oggetto.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto. La
tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti in solido.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 45 NAPR 1988; 39 NAPR 2002 di
__________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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