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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.27
Data decisione, Autorità:
10.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.27
Lugano
10 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 gennaio 2003 di
contro
la decisione 8 gennaio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 106), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 7 novembre 2002 con cui la Sezione dei permessi e dei passaporti
le ha negato la patente d’affittacamere per uno stabile situato a __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 27
marzo 2002 __________ __________ ha chiesto all’Ufficio dei permessi (UP) il
rilascio di una patente d’affittacamere per locare a titolo professionale le 12
camere di uno stabile di sua proprietà, situato a __________ e dato in locazione
alla __________ __________;
che dopo
aver accertato mediante sopralluogo che le camere presentavano alcuni difetti
di natura igienica e strutturale, il 7 novembre 2002 l’UP ha negato la patente
richiesta;
che con
decisione 8 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________ __________ e
dalla __________ __________;
che,
respinta la censura di carenza di motivazione, il Governo ha in sostanza
ritenuto che i difetti riscontrati (tinteggio da sistemare, mobilio rotto,
infiltrazioni d’acqua, soffitto da riparare, tubi da nascondere, ventilazione
delle docce mancante, porta di collegamento con il sottostante esercizio
pubblico) giustificassero il diniego della patente;
che
contro il predetto giudizio governativo __________ __________ insorge davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando
il rilascio della patente rifiutata;
che
l’insorgente rileva anzitutto di essere stata costretta a ricorrere per
conoscere esattamente i difetti che osterebbero al rilascio della patente
richiesta; nel merito, nega che l’esistenza di un collegamento tra il
sottostante ristorante e le camere ed i difetti al mobilio, al tinteggio od
alle docce costituiscano un impedimento al rilascio della patente;
che
all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e l’UP senza formulare
particolari osservazioni;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 71 LesPubb;
la legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso,
tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm); le fotografie agli atti permettono di prescindere da un sopralluogo;
che
giusta l’art. 5n LEsPubb camere, appartamenti, case o altre unità abitative locate
o sublocate a più di due persone maggiorenni senza rapporti di parentela, soggiacciono
all’obbligo della patente d’esercizio pubblico, se il soggiorno è inferiore ai
tre mesi;
che la
norma è stata introdotta nella LEsPubb in occasione dell'adozione della legge
cantonale sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 nel dichiarato
intento di contrastare il dilagare della prostituzione;
che,
secondo la definizione dell'art. 4 LEsPubb, la patente d'esercizio pubblico è
una decisione amministrativa mediante la quale l'autorità accerta che un
immobile o una parte ben definita di esso è ritenuto idoneo all'apertura ed
alla gestione del tipo d'esercizio pubblico indicato;
che i
singoli tipi di esercizi pubblici sono definiti dal regolamento (art. 7
LEsPubb);
che le
esigenze strutturali dei singoli esercizi pubblici sono soltanto genericamente
definite dall'art. 11 LEsPubb, che si limita a stabilire che i locali e le
attrezzature dell’esercizio pubblico devono soddisfare i requisiti costruttivi,
igienici, ambientali e di sicurezza previsti dalle norme federali e cantonali;
che
l’unica norma che stabilisce i requisiti delle camere da affittare è l’art. 47r
RLEsPubb, giusta il quale i vani devono avere una superficie di 8 mq per il
primo letto ed altri 4 mq per ogni letto supplementare ed essere dotati di una
vaschetta lavamani con acqua corrente calda e fredda;
che le
camere dello stabile della ricorrente rispondono a questo requisito;
che
nessuna disposizione di legge stabilisce che il mobilio debba essere privo di
difetti, che le docce siano dotate di una ventilazione o che il tinteggio sia
fresco;
che
nemmeno l’autorità è in grado di indicare un’altra norma del diritto federale o
cantonale che stabilisca ulteriori requisiti strutturali o d’esercizio, che le
camere da locare a titolo professionale devono soddisfare per essere poste al
beneficio di una patente d’esercizio pubblico secondo l’art. 5n LEsPubb;
che
l'art. 41 RLEsPub attribuisce all'Ufficio dei permessi soltanto la competenza
di verificare la rispondenza dei locali e delle attrezzature dell'esercizio ai
requisiti igienici, previsti dalle normative federali e cantonali; non gli
assegna anche il compito di stabilire secondo apprezzamento quali requisiti
devono essere soddisfatti ai fini del rilascio della patente d'affittacamere;
che le
finalità che hanno indotto il legislatore a reintrodurre l’obbligo della
patente per questo genere d’attività non consentono all’autorità di stabilire a
piacimento le condizioni che i locali devono soddisfare ogniqualvolta abbia il
sospetto che in realtà l’affittacamere intenda realizzare un postribolo;
che,
stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione dell’UP e
quella del Consiglio di Stato che la conferma siccome palesemente lesive del
principio di legalità;
che dato
l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono
invece a carico dello Stato secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 4, 5, 11 LEsPubb; 41, 47RLEsPub; 3, 18,
28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1.
la decisione 8 gennaio 2003 del Consiglio di
Stato
(n. 106) è annullata;
1.2.
gli atti sono rinviati all’UP affinché rilasci
all’insorgente la patente richiesta.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Lo Stato rifonderà all’insorgente fr. 1’000.- a titolo
di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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