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Numero d'incarto:
52.2003.269
Data decisione, Autorità:
20.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.269
Lugano
20 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 agosto 2003 del
contro
la decisione 10 luglio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 3136), che annulla la risoluzione 2 settembre 2003 del municipio che
ordina ad __________ __________ di ripristinare lo stato di fatto conforme al
diritto, segnatamente vietando il posteggio o la sosta prolungata nel tempo
ad autoveicoli pesanti, leggeri e torpedoni sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
16 settembre 2003 del
Consiglio di Stato;
18 settembre 2003 del
Dipartimento del territorio;
9 ottobre 2003 di
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il
resistente __________ è proprietario dal 1984 di un fondo (part. n. __________
RF), situato nel centro di __________, a lato della stazione della funicolare
del __________. Sul fondo, confinante con via delle scuole, sorgeva una
stazione di servizio, dotata di autolavaggio ed officina meccanica.
Nel 1990
__________ ha demolito questi impianti, iniziando ad utilizzare il terreno
quale posteggio per auto e torpedoni dei clienti degli alberghi circostanti.
b.
Constatato che la nuova utilizzazione del sedime non era stata preventivamente
autorizzata, il 26 novembre 1991 il municipio ha ordinato al resistente di
presentare una domanda di costruzione in sanatoria.
Dando
seguito alla richiesta, il 10 gennaio 1992 __________ __________ ha inoltrato
al municipio una domanda di costruzione per realizzare sul fondo un posteggio
per 28 autoveicoli e 5 torpedoni. I piani prevedevano di realizzare due aiuole
verso la strada comunale, di chiudere l'accesso con una barriera e di realizzare
una rete di canali per la raccolta delle acque piovane. Una pavimentazione non
era espressamente prevista. Si può comunque presumere che sarebbe stata
realizzata assieme alla canalizzazione.
c. L’8
maggio 1992 il Dipartimento del territorio ha rilasciato l’autorizzazione richiesta.
Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 9 dicembre di quello
stesso anno il municipio ha a sua volta rilasciato la licenza edilizia alla
condizione che il posteggio per torpedoni fosse previsto perpendicolarmente al
confine lungo via della scuole.
d. Il 21
luglio 1992, lo stesso municipio ha inoltre inflitto al resistente una multa di
fr. 500.- per aver trasformato abusivamente il fondo in un posteggio per
automobili e torpedoni.
e. Le
aiuole non sono state realizzate, la barriera non è stata installata e i canali
di raccolta delle acque piovane non sono stati posati, ma il piazzale ha
continuato ad essere utilizzato per lo stazionamento dei torpedoni e delle auto
dei clienti degli alberghi.
B. Il 2
settembre 2002 il municipio ha ordinato a __________ di ripristinare immediatamente
lo stato di fatto conforme al diritto, vietando segnatamente il posteggio o la
sosta prolungata nel tempo ad autoveicoli pesanti, leggeri e torpedoni sulla
part. n. __________ RF.
Il
municipio ha in sostanza ritenuto che la licenza edilizia accordata
all’insorgente nel 1992 fosse decaduta per mancata utilizzazione, non avendo il
resistente realizzato le infrastrutture previste dai piani approvati.
C. Con
giudizio 10 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta
decisione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________.
Il
Governo ha in sostanza ritenuto che, dopo la demolizione degli stabili
esistenti sul fondo, il resistente avesse iniziato i lavori di costruzione per
trasformarlo in un posteggio. Lo dimostrerebbe la multa inflittagli ed il fatto
che la licenza gli è stata rilasciata in sanatoria. Non avendo il municipio
diffidato il resistente a portare a termine i lavori avviati, la licenza
rilasciatagli nel 1992 avrebbe quindi mantenuto la sua validità.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, il comune soccombente si aggrava davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
Il
resistente, allega l’insorgente, non avrebbe mai iniziato i lavori di
sistemazione del piazzale previsti dal progetto approvato. Dopo aver ottenuto
la licenza nel 1992, avrebbe lasciato il fondo nella situazione in cui si
trovava a quel momento. I lavori intrapresi sarebbero stati eseguiti in
occasione della demolizione della stazione di servizio.
E. All’accoglimento
del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad
identica conclusione è pervenuto __________ __________, contestando in dettaglio
le tesi del ricorrente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. La legittimazione
attiva del comune ricorrente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge
chiaramente dagli atti ed è sufficientemente nota a questo tribunale.
- 2.1. La
licenza edilizia, notoriamente, è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità
accerta che nessun impedimento si oppone all'esecuzione dei lavori oggetto
della domanda di costruzione (Adelio Scolari, Commentario, II ed., ad art. 1 n.
627). Essa autorizza il beneficiario a realizzare la costruzione (edificio od
impianto) prevista dai piani approvati e ad utilizzarla conformemente alla
destinazione indicata.
La
licenza edilizia è necessaria anche per il semplice cambiamento di destinazione
di un fondo, ossia per la modificazione rilevante delle sue condizioni di
utilizzazione, che non comporta alcun lavoro di costruzione (cfr. art. 1 cpv. 2
LE; Scolari, op. cit., ad art. 1 LE, n. 647).
2.2.
Secondo l'art. 47 LE 1973, la licenza edilizia e l'autorizzazione cantonale a costruire
avevano la durata di un anno a partire da quando assumevano carattere definitivo,
ossia da quando crescevano in giudicato formale (Adelio Scolari, Commentario
della LE, I ed., ad art. 47 n. 1). Il permesso decadeva se il beneficiario non
ne faceva uso entro un anno iniziando i lavori. Analoga disciplina è prevista
dall'art. 14 LE 1991, che ha portato a due anni il termine di validità della
licenza.
Stando
all'art. 60 RLE 1974, ripreso dall'attuale art. 23 cpv. 3 RLE 1994, i lavori erano
considerati iniziati quando erano in corso i lavori di demolizione delle opere
preesistenti (lett. a), oppure quando erano state poste in cantiere le
installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera (lett. b), oppure erano
state fatte spese ingenti per la protezione del cantiere e di opere vicine
(lett. c), oppure ancora erano state gettate le fondamenta dell'edificio o
dell'impianto.
2.3.
Anche le licenze edilizie che autorizzano trasformazioni e cambiamenti di destinazione
senza lavori di costruzione soggiacciono ai termini di validità previsti dall'art.
47 LE 1973, rispettivamente 14 LE 1991. Anch'esse, di conseguenza, decadono se
nel termine indicato dalla legge il beneficiario non ne fa uso, modificando in
modo stabile e duraturo l'utilizzazione preesistente.
- 3.1.
Nell'evenienza concreta, la licenza edilizia 9 dicembre 1992 ha autorizzato il
posteggio per torpedoni ed automobili che il resistente aveva realizzato senza
permesso sul terreno in esame. L'intervento in oggetto prevedeva anche la
realizzazione di alcune infrastrutture (barriera, aiuole e canalizzazioni).
L'aspetto centrale della licenza edilizia era tuttavia costituito dalla trasformazione
del mappale in un posteggio. L'arredo previsto dai piani approvati era, tutto
sommato, un semplice corollario.
3.2. Da
oltre dieci anni il resistente utilizza il terreno quale posteggio per
torpedoni ed autoveicoli. Non ha realizzato né le aiuole, né la barriera
previste dal progetto approvato. Non si può tuttavia ragionevolmente negare che
il fondo sia stato trasformato in un posteggio. Nemmeno il ricorrente lo
afferma. Né potrebbe sostenere con successo che da più di un decennio non sia
utilizzato come posteggio.
In tali
circostanze, appare palesemente insostenibile pretendere che la licenza edilizia
rilasciata nel 1992 sia decaduta per mancato uso entro il termine di validità
prescritto dall'art. 47 LE 1973.
Dal fatto
che non siano stati realizzati gli interventi edilizi previsti quali accessori
della trasformazione non permette di dedurre che la licenza è decaduta per
mancata utilizzazione. Determinante al riguardo è la circostanza che il
cambiamento delle modalità di utilizzazione del piazzale, che costituiva il
contenuto principale della licenza accordata, è stato concretamente messo in
atto ben prima della scadenza del termine di validità del provvedimento.
Addirittura prima che ne fosse chiesto il rilascio.
Al
resistente si può dunque unicamente addebitare di essersi parzialmente scostato
dalla licenza accordatagli, realizzando la trasformazione prevista, ma
omettendo di eseguire i lavori ad essa connessi.
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi senz'altro respinto,
confermando, quantomeno nelle conclusioni, il giudizio impugnato.
Dato
l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili
sono invece a carico del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE 1991, 47 LE 1973, 60 RLE 1974; 3,
18, 28, 31;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr.
1'500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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