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Numero d'incarto:
52.2003.257
Data decisione, Autorità:
15.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.257
Lugano
15 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 agosto 2003 di
contro
la decisione 24 giugno 2003 (n. 2821) del Consiglio
di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente contro la
decisione 10 aprile 2003 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, gli ha imposto la presentazione di un certificato medico attestante
l'insussistenza di tossicomania e la sua idoneità alla guida in esito a
controlli medici settimanali per un periodo di tre mesi;
vista la risposta 2 settembre
2003 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. II 29
aprile 1985 __________ __________ ha conseguito la licenza di condurre veicoli
a motore (cat. B). Nel mese di luglio del 1989 ha circolato alla guida di una motoleggera
in stato d'ebrietà omettendo a due riprese di rispettare un semaforo rosso. A seguito
di queste infrazioni gli è stata revocata la patente per tre mesi.
B. II 13
febbraio 2003, verso le ore 01.15, __________ __________ è stato fermato dalla
polizia comunale di __________ nell'ambito di un normale controllo della circolazione
stradale mentre si trovava ebbro al volante dell'autovettura
"__________" targata __________. Reato, questo, suffragato dalla
perizia alcolimetrica concludente in una concentrazione alcolica dell'1.42-1.80
gr. per mille. Dai controlli tossicologici effettuati, è risultato inoltre
positivo ai derivati della cannabis nella misura di 29 ng/ml. Interrogato dalla
polizia circa il possesso di una scatoletta in metallo contenente tabacco frammisto
a marijuna (0.5 gr.) e un pezzetto di haschisch (0.5 gr.), l'interessato ha
dapprima affermato che gli stupefacenti erano di sua proprietà e che non voleva
dare altre indicazioni a riguardo (cfr. verbale del 13.2.2003 ore 0139), indi
ha soggiunto che la sostanza gli era stata regalata la sera stessa e che non ne
aveva fatto uso (verbale 13.2.2003 ore 2156).
Preso atto dell'accaduto,
il 10 aprile 2003 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di
condurre di __________ __________ per la durata di 4 mesi, dal 13 febbraio al
12 giugno 2003. La misura a scopo di ammonimento è stata pronunciata a
dipendenza del reato di guida in stato di ebrietà. Con decisione separata di
pari data resa in relazione al consumo di sostanze stupefacenti, l'autorità
amministrativa ha inoltre imposto al nominato controlli medici settimanali per
un periodo di tre mesi e la susseguente presentazione di un certificato medico
attestante l'assenza di una tossicomania, da un lato, e la sua idoneità alla
guida, dall'altro.
C. Con scritto
22 aprile 2003 indirizzato alla Sezione della circolazione, __________
__________ ha chiesto un riesame di quest'ultimo provvedimento e in caso di diniego
la trasmissione della missiva al Consiglio di Stato affinché venisse trattata
come ricorso. Il 5 maggio successivo l'incarto è stato quindi rimesso al Governo,
che il 24 giugno 2003 ha statuito sull'impugnativa respingendola. In sostanza,
l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che i controlli imposti al
ricorrente al fine di escludere una sua dipendenza dal consumo di stupefacenti
nell'interesse della sicurezza della circolazione fossero adeguati ed efficaci.
D. Contro il
predetto giudizio governativo __________ __________ insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato unitamente
alle misure di controllo imposte dalla Sezione della circolazione.
Secondo
iI ricorrente, che ribadisce di fumare canapa solo occasionalmente e mai prima
di mettersi al volante, nella fattispecie non sussistono le premesse oggettive
per ordinare costosi esami settimanali delle urine. Un tale provvedimento
particolarmente limitativo della libertà individuale non permetterebbe comunque
di trarre conclusioni circa la frequenza del consumo di stupefacenti e l'idoneità
alla guida.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 10 cpv. 2
LALCStr, nonché 13, 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 10 cpv. 3
LALCStr.
II
ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm.).
-
non contesta la revoca di ammonimento di quattro mesi inflittagli in relazione
al reato di guida in stato di ebrietà commesso il 13 febbraio 2003. Avversa
unicamente la decisione con la quale la Sezione della circolazione gli ha
imposto controlli medici settimanali per un periodo di tre mesi e la
susseguente presentazione di un certificato medico attestante l'assenza di una
tossicomania e la sua idoneità alla guida. Come in prima istanza di ricorso,
anche in questa sede la materia del contendere ruota dunque attorno alla
legittimità delle misure che la competente autorità cantonale (vedi art. 4
lett. b 2 LALCStr) ha adottato nei confronti dell'insorgente in vista di
un'eventuale revoca di sicurezza, dopo aver constatato che la notte del 13 febbraio
2003 questi era anche risultato positivo alla prova tossicologica ordinata
dalla polizia ed in possesso di sostanze stupefacenti.
- 3.1. A
norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre
deve essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania
che possano diminuire la sua idoneità alla guida. Le revoche a scopo di
sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei.
Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per
ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di
tossicomania, o altre incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC). In tal caso, la licenza
viene ritirata a tempo indeterminato (art. 17 cpv. 1bis LCStr).
3.2. La
revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania presuppone
l'esistenza di una dipendenza. II Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid 3c)
reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi
altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato -
durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della
sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza
anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza,
esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato.
L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona dedita
al consumo di haschisch non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla
guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al
volante sotto l'effetto pieno di questa sostanza stupefacente (DTF 124 II 559
consid. 3d).
3.3. La
revoca di sicurezza, ordinata per legge a tempo indeterminato con un periodo di
prova minimo di un anno, comporta una limitazione tangibile della personalità
del conducente colpito dal provvedimento. L'autorità competente è quindi tenuta
ad analizzare d'ufficio e con particolare circospezione la situazione della
persona interessata, decidendo volta per volta la natura e l'estensione degli
esami necessari. Secondo la più recente giurisprudenza, l'inidoneità alla guida
per impiego di droga leggera deve essere accertata assumendo informazioni sulle
abitudini di consumo del conducente, segnatamente sulla frequenza, la quantità
e le circostanze dell'assunzione della canapa e di ogni altro stupefacente e/o
bevande alcoliche, così come sulla personalità del soggetto, in particolare
riguardo al consumo di droga nell'ambito della circolazione stradale. In alcuni
casi, il consumo di canapa, che altera in modo momentaneo le capacità del conducente,
può giustificare una perizia medica specialistica sull'idoneità alla guida
dell'interessato; vi si può rinunciare solo in casi eccezionali, ad esempio
allorquando la tossicomania è manifesta e particolarmente grave (DTF 129 II 82
consid. 2.2, 128 II 335 consid. 4b e rinvii, 127 II 122 consid. 3b e 4b).
- Nell'evenienza
concreta la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario imporre al
ricorrente dei controlli medici settimanali per la durata di tre mesi, con
l'obbligo di presentare al termine di tale periodo un certificato medico
attestante l'assenza di una tossicodipendenza e la sua idoneità alla guida. II
Consiglio di Stato ha tutelato tale provvedimento, in considerazione della necessità
di valutare d'ufficio la situazione personale dell'interessato prima di
pronunciare un eventuale ritiro del permesso a scopo di sicurezza. Da parte
sua, il ricorrente contesta tale conclusione, adducendo che gli esami delle
urine limitano particolarmente la sua libertà e comportano costi notevoli. A
suo parere, nel caso in cui si reputasse necessario accertare la sua idoneità a
condurre, sarebbe più sensato richiedere una perizia psicologica.
A prescindere dalla guida
in stato di ebrietà, quanto accaduto la notte del 13 febbraio 2003 impone
senz'altro che la situazione del ricorrente venga investigata con cura. Il
fatto che sia risultato positivo all'esame tossicologico e che sulla sua
persona sia stata rinvenuta della sostanza stupefacente (marijuana e haschisch)
obbliga l'autorità cantonale ad approfondire l'intensità dell'indubbio rapporto
che __________ __________ intrattiene attualmente con gli stupefacenti e,
all'occorrenza, le conseguenze di tale legame dal profilo della sua idoneità
alla guida. Questo, evidentemente, nel preminente interesse della sicurezza
della circolazione stradale.
Alla luce della
giurisprudenza federale dinanzi evocata, si potrebbe invero sottoporre
l'insorgente ad una perizia medica specialistica, con il risultato di aggravare
le misure impostegli dalla Sezione della circolazione, poiché è escluso che una
simile verifica peritale - stante la mancanza di informazioni sulle abitudini
dell'interessato ed il suo comportamento reticente a questo specifico riguardo
(cfr. i verbali di polizia e lo scritto/ricorso del 22 aprile 2003, nel quale
ammette in modo tanto improvviso quanto lapidario un consumo solo occasionale)
- possa essere esperita senza un preventivo accertamento della sua reale
relazione con gli stupefacenti effettuato tramite regolari controlli delle
urine atti perlomeno a stabilire il grado di assiduità del consumo. La dipendenza
dalla droga può essere infatti assodata in base a conclusioni fondate sulla
presenza di tracce di stupefacenti nell'urina e, di regola cumulativamente, sui
dati scientifici basati sull'esperienza corroborati da constatazioni mediche
effettuate sul soggetto stesso. A tale scopo, l'autorità competente può imporre
controlli medici come quelli in discussione sulla scorta degli art. 14 cpv. 3
LCStr e 11b lett. a OAC. Nel caso in cui i controlli dovessero dare esiti
sostanzialmente negativi, non occorreranno ulteriori investigazioni. Viceversa,
qualora dovesse risultare un consumo che trascende l'occasionalità a stento
riconosciuta dal ricorrente, bisognerà valutare la sua idoneità alla guida con
un'appropriata perizia specialistica.
Posto che
ogni caso deve essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita una
sorta di indagine preliminare, questo Tribunale ritiene in conclusione che per
il momento le misure adottate dalla Sezione della circolazione possano bastare
per valutare adeguatamente la situazione di __________ __________. Esse si avverano
mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel
contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni
legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente. Quand'anche
così non fosse, il Tribunale cantonale amministrativo non potrebbe comunque
riformare la decisione impugnata e imporre al ricorrente condizioni più onerose
sotto forma di perizie specialistiche siccome vincolato dal divieto della
reformatio in peius sancito dall'art. 65 cpv. 4 PAmm.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi
motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c e cpv. 3, 16 cpv. 1,
17 cpv. 1 bis LCStr; 11b e 30 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 26, 43, 46 e 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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