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Numero d'incarto:
52.2003.23
Data decisione, Autorità:
18.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.23
Lugano
18 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2003 di
contro
la decisione 14 gennaio 2003 del Dipartimento delle
opere sociali che ha respinto l'istanza 11 novembre 2002 del ricorrente volta
al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di medico
dentista assistente;
vista la risposta 10 febbraio
2003 del Dipartimento della sanità e della socialità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 2
ottobre 2002 __________ ha inoltrato all'ufficio di sanità un'istanza volta al
rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di medico
dentista assistente nello studio del dott. __________, medico dentista a
__________;
che con
decisione 14 gennaio 2003 l'ufficio di sanità ha respinto la domanda in virtù
dell'art. 57 LSan, secondo il quale l'esercizio di una professione sanitaria da
parte di operatori in possesso di diplomi, attestati o certificati diversi da
quelli previsti all'art. 56 LSan è autorizzato solo se l'interesse pubblico o
circostanze eccezionali lo richiedono; presupposto quest'ultimo che non sarebbe
realizzato nella fattispecie;
che la
decisione è stata resa sulla base degli art. 53, 54, 57 e 59 LSan;
che la
risoluzione indicava la facoltà di ricorrere contro la stessa nel termine di 15
giorni presso questo tribunale;
che
contro la predetta pronuncia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
dell'autorizzazione richiesta;
che il
Dipartimento chiede in via principale di dichiarare irricevibile l'impugnativa,
per carenza di competenza di questa corte e di trasmetterla al Consiglio di
Stato; in via subordinata postula la reiezione del gravame;
che con
scritto 24 febbraio 2003 il ricorrente non si oppone alla trasmissione dell'incarto
all'autorità competente; delle ulteriori considerazioni addotte si dirà, se del
caso, nel seguito;
considerato, in
diritto
che
giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso
l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;
che il
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla
legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del
Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm); la deducibilità per ricorso di una
decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il
cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204
consid. 3);
che la
censurata decisione è stata emanata dal dipartimento delle opere sociali; essa
si fonda sulla legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di
Stato e dei suoi dipartimenti (RL 2.4.1.6.), nonché sul regolamento sulle
deleghe di competenza decisionali (2.4.1.8.);
che secondo
l'art. 4 cpv. 4 della citata legge, contro le decisioni dei dipartimenti, della
cancelleria e delle istanze subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato se
la legge non prevede il ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo;
che l'art.
57 LSan non prevede il ricorso diretto a questa corte;
che
l'errata indicazione delle vie ricorsuali non può in alcun caso rendere competente
un'autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258)
che, come
ha giustamente ammesso il Dipartimento, il ricorso è pertanto irricevibile per
difetto di competenza di questo tribunale (art. 2 PAmm);
che
giusta l'art. 4 cpv. 1 PAmm, l'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli
atti a quella competente e ne dà comunicazione all'istante o al ricorrente; in applicazione
di tale disposizione, questo tribunale trasmette pertanto il ricorso, per
evasione, al Consiglio di Stato;
che
considerata l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, si
prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4 cpv. 4 della legge concernente le
competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti; 2, 3,
28, 43, 55, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è irricevibile.
§. Esso viene trasmesso per competenza al
Consiglio di Stato.
-
Non si
preleva una tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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