AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.22
Data decisione, Autorità:
04.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.22
Lugano
4 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 gennaio 2003 di
contro
la decisione 13 gennaio (n. 1013/02) della
commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha
parzialmente accolto i ricorsi presentati dagli insorgenti avverso la decisione
19 dicembre 2002 con la quale il dr. med. __________ di __________ ha disposto
il ricovero coatto urgente di __________ __________ alla clinica psichiatrica
cantonale di __________ (CPC) e la risoluzione 24 dicembre 2002 con la quale
la Presidente della CTR 6 di __________ ha confermato tale provvedimento;
viste le risposte:
-
27 gennaio 2003 della
commissione giuridica in materia sociopsichiatrica;
-
29 gennaio 2003 della
__________, __________;
-
29 gennaio 2003 della
CTR 6 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 19
dicembre 2002 __________ è stato ricoverato coattivamente alla clinica psichiatrica
cantonale (CPC) di __________ a seguito di un'ideazione suicidale nel contesto
di uno stato depressivo mal controllato presso la __________ di __________ ove
era da tempo degente. L'internamento, disposto in via d'urgenza dal dr.
__________ di __________ poiché __________ aveva richiesto l'intervento
dell'associazione __________ per passare a miglior vita in un momento di incerta
capacità di discernimento, è stato confermato con decisione 24 dicembre 2002 dalla
Presidente della CTR 6 di __________, la quale ha contestualmente ordinato una
valutazione circa la situazione personale del paziente.
B. Mediante
ricorsi 20 dicembre 2002 e 7 gennaio 2003, quest'ultimo presentato unitamente
alla moglie, __________ è insorto contro il ricovero dinanzi alla commissione
giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP), contestando la necessità del
provvedimento.
Dopo
l'udienza conciliativa preliminare, tenutasi il 2 gennaio 2003 il ricorrente è
stato sottoposto ad esame specialistico da parte del dr. __________ __________,
psichiatra e psicoterapeuta FMH. Alla luce delle risultanze di questa indagine,
con pronunzia 13 gennaio 2002 la CGASP ha parzialmente accolto le impugnative e
disposto il ritrasferimento di __________ alla __________ di __________ per la
prosecuzione della terapia e l'allestimento di una perizia quo alla sua
capacità di discernimento.
C. __________
e la moglie hanno impugnato il predetto giudizio davanti al Tribunale
amministrativo, ribadendo la loro avversione a qualsiasi misura restrittiva
della libertà.
D. La CGASP ha
rinunciato a presentare osservazioni al gravame, mentre la __________ di
__________ ha proposto la reiezione dell'impugnativa evidenziando le ragioni
che impongono l'erezione di una perizia volta ad accertare la capacità di
intendere e di volere del ricorrente. Ad identica conclusione è pervenuta la
CTR 6 di __________, la quale ha ribadito la necessità di ulteriori
accertamenti viste le opinioni difformi espresse dai medici sullo stato di
salute psichica di __________ e i propositi continuamente mutevoli manifestati
dall'insorgente stesso circa i tempi e i modi della sua dipartita.
E. Il 12 febbraio
2003 la CTR 6 di __________ ha formalmente incaricato il dr. med. __________ di
__________ di valutare la capacità di discernimento di __________.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei
ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 LASP,
nonché 43 e 46 PAmm.
Il
gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori b(art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Una
persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno
stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale,
alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza personale
necessaria non le possa essere data altrimenti (art. 397a cpv. 1 CCS). Deve
essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato (art. 397a cpv. 3 CCS).
La decisione di collocamento, rispettivamente di rilascio, spetta all'autorità
tutoria del domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo di dimora
della persona interessata (art. 397b cpv. 1 CCS). In quest'ultima ipotesi e per
i malati psichici la competenza al collocamento può essere affidata dai Cantoni
anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CCS). Entro 10 giorni dalla
notificazione della decisione, la persona interessata può adire il giudice, che
decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio, dal diritto
cantonale (art. 397d -397f CCS).
2.2. Nel nostro cantone il collocamento
coattivo ordinario in una unità terapeutica riabilitativa (UTR) di una persona
indicata all'art. 397a CCS ha luogo per decisione della delegazione tutoria del
comune di domicilio o, in caso di malattia psichica, del direttore del settore
(psichiatrico) del luogo di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP). In caso
d'urgenza tale competenza spetta anche alla delegazione tutoria del luogo di
residenza oppure ad un medico abilitato all'esercizio in Svizzera (art. 22 cpv.
1 LASP). Il collocamento coattivo urgente deve inoltre essere ratificato dal responsabile
dell'UTR o dal suo sostituto (art. 25 LASP). Il trattenimento susseguente può
tuttavia avere luogo solo seguendo la procedura del collocamento ordinario
(art. 22 cpv. 3 LASP). Le decisioni di collocamento coattivo, ordinario o
urgente, sono impugnabili alla CGASP dapprima (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP) ed a
questo Tribunale successivamente (art. 50 cpv. 3 LASP).
- 3.1.
__________ __________, di nazionalità svizzera, è nato nel __________.
Germanico d'origine, si è stabilito nel nostro paese nel dopoguerra dopo aver
combattuto in __________ e passato diversi anni in un campo di prigionia.
Acquisita una formazione di elettromeccanico, ha lavorato una quindicina di
anni nel canton __________. Agli inizi degli anni 50 ha sposato una divorziata
di nove anni più giovane di lui e qualche tempo dopo si è trasferito ad
__________, dove ha operato per un inventore prima e per il locale sanatorio
poi senza mai apprendere la lingua italiana. Dopo un lungo periodo di esistenza
tranquilla, nella seconda metà degli anni 90 il suo stato di salute ha iniziato
a declinare: perde progressivamente la vista, diventa sordo, fatica sempre più
a comunicare a causa di forti dolori dorsali e accusa un'iperplasia prostatica.
In questo contesto di progressiva diminuzione di competenze somatiche,
sensoriali e locomotorie il 18 settembre 2001 __________ __________ ha tentato
un suicidio per elettrocuzione che gli ha lasciato dolori persistenti agli arti
superiori. Stabilitosi alla __________ di __________, in uno stato di dubbia
capacità di discernimento ha chiesto aiuto all'associazione __________ per
porre fine alla propria esistenza, atto programmato per il 20 dicembre 2002. Informato
della necessità di procedere ad accertamenti per valutare la sua capacità di
autodeterminazione, __________ ha manifestato un'importante agitazione psicomotoria
che il 19 dicembre 2002 ha indotto il suo medico curante __________ a disporne
il ricovero alla CPC. Decisione - questa - che la Presidente della CTR 6 di
__________ ha confermato il 24 dicembre seguente.
3.2. Nel giudizio qui impugnato, del 13
gennaio 2003, la CGASP ha ordinato il rilascio del ricorrente ed il suo
ritrasferimento alla __________ di __________, confermando tuttavia il mantenimento
di una situazione limitativa della libertà per dar modo ai curanti di
proseguire le terapie e di accertare in via peritale la capacità di
discernimento del paziente.
L'autorità di ricorso di prime cure ha
ammesso l'esistenza di una situazione complessa, caratterizzata da pareri
medici discordanti riguardo alla capacità di autodeterminazione di __________
__________ e da dubbi circa le effettive ragioni che hanno indotto quest'ultimo
a chiedere l'aiuto di __________ per morire, decisione sulla quale può peraltro
aver influito uno stato di grave sofferenza fisica alleviabile con adeguate cure.
Donde la necessità di continuare la terapia
antidolorifica ed antidepressiva in un ambiente familiare ed adeguato quale la
__________, ferma restando la facoltà della CTR 6 di designare uno specialista
per verificare la capacità di critica e giudizio dell'insorgente.
-
La
decisione impugnata va senz'altro tutelata. Essa dimostra ampiamente ed in modo
convincente che in questo momento la libertà del ricorrente deve essere parzialmente
limitata nel suo esclusivo interesse per completare la cura iniziata alla CPC e
per evitare gesti estremi prima che sia accertata la sua piena capacità di intendere
e volere. D'altra parte, in tema di restrizione della libertà personale il Tribunale
federale ha già avuto modo di stabilire che le perizie volte ad accertare la capacità
di discernimento di una persona possono essere ordinate dall'autorità tutoria a
dispetto della sua volontà contraria e che a dipendenza delle circostanze siffatti
accertamenti possono essere eseguiti nell'ambito di un breve internamento senza
per questo configurare gli estremi di una lesione intollerabile della libertà
personale (DTF 110 Ia 117 consid. 5 e rinvii).
-
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il gravame, infondato, deve essere
respinto. Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP),
né assegna ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 20, 22, 24, 25, 50, 51, 52 LASP;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
preleva tassa di giudizio.
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster