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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.180
Data decisione, Autorità:
16.09.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.180
Lugano
16 settembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 giugno 2003 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 13 maggio 2003 del Consiglio di Stato
(n. 2088) che, annullata la decisione 19 febbraio 2003 con cui il municipio
di __________ gli ha negato la licenza edilizia per costruire una tettoia
sulla part. n. __________ RF, ha ordinato la sospensione dell’esame della
domanda di costruzione giusta l’art. 66 LALPT;
viste le risposte:
12 giugno 2003 del
municipio di __________;
18 giugno 2003 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10
febbraio 2003, il ricorrente __________ ha inoltrato al municipio di __________
una notifica di costruzione per edificare una tettoia destinata a coprire i due
posteggi esistenti sul suo fondo (part. n. __________ RF), nell’angolo che confina
con l’antistante strada comunale e con la part. n. __________ RF.
Il 19
febbraio 2003 l’autorità comunale ha respinto la domanda in limine,
ritenendola contraria all’art. 49 cpv. 3 RE, che impone un arretramento di 3.00
m dal campo stradale.
B. Con
giudizio 13 maggio 2003 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo
l’impugnativa contro di esso inoltrata dall’istante in licenza. Il Governo ha
tuttavia sospeso l’esame della domanda siccome contraria al PR pubblicato,
che impone un arretramento dalle strade secondarie.
Dopo aver
rilevato che la notifica di costruzione avrebbe comunque dovuto essere
pubblicata, siccome coinvolgente interessi pubblici e privati, l'Esecutivo
cantonale ha ritenuto che l’intervento disattendesse l’arretramento di 3.00 m,
prescritto dall’art. 10 NAPR in via di approvazione e soggiacesse pertanto al
blocco edilizio sancito dall’art. 66 LALPT.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che sia annullato assieme
alla decisione del municipio e che gli sia rilasciata la licenza richiesta. In
via subordinata, postula invece il rinvio degli atti al municipio per nuova decisione,
previa pubblicazione. In via ancor più subordinata, formula ulteriori domande,
che non occorre qui riassumere.
L’insorgente
sostiene in pratica che la licenza gli andrebbe rilasciata in base all’art. 55 cpv.
3 delle nuove NAPR, che permette al municipio di concedere deroghe in casi
eccezionali giustificati da particolarità tecniche o costruttive.
D. All’accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica
conclusione perviene il municipio, rilevando che la domanda è in contrasto
anche con l’art. 45 cpv. 3 RE, che impone un arretramento di 3.00 m alle superfici
utilizzate per il transito pubblico che servono più di due fondi.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1
LE. La legittimazione del ricorrente è certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è quindi ricevibile in ordine.
Il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.
1 PAmm).
- Controversa
in questa sede è unicamente la sospensione dell’esame della domanda di
costruzione, disposta dal Consiglio di Stato in applicazione dell’art. 66
LALPT. L’annullamento della decisione di diniego della licenza non è oggetto di
contestazione. Né potrebbe esserlo, poiché, da questo profilo, il ricorrente ha
ottenuto quanto chiedeva, mentre il comune non ha impugnato il giudizio governativo.
Di
transenna, si può ad ogni buon conto rilevare che, entro questi limiti, il
giudizio impugnato non presta il fianco a critiche. Indipendentemente dalla
procedura applicabile (ordinaria o di notifica), le domande di costruzione
manifestamente contrarie al diritto possono infatti essere rigettate in
limine soltanto se il richiedente non vi si oppone. Se questi insiste la
procedura segue il suo corso. Avendo per oggetto un intervento a confine, la domanda
qui in esame andava pertanto pubblicata e notificata ai confinanti.
- 3.1. Giusta
l’art. 66 cpv. 1 LALPT, dalla data di pubblicazione del PR e fino
all’approvazione del Consiglio di Stato non si possono attuare modifiche
edilizie o altri provvedimenti contrari alle previsioni del piano.
Al pari
della sospensione della decisione retta dall’art. 65 LALPT, anche il blocco
edilizio esige che siano state preventivamente esperite le formalità di
pubblicazione della domanda di costruzione. L’adozione di misure di
salvaguardia della pianificazione, in altri termini, presuppone che la domanda
sia stata preceduta dalla pubblicazione, dalla notifica ai vicini e se
necessario dall’esame da parte dell’autorità cantonale. La pubblicazione e
l’esame della domanda da parte del Dipartimento del territorio non possono aver
luogo soltanto dopo la scadenza del termine di sospensione.
3.2. Dopo
aver correttamente annullato la decisione di diniego della licenza, perché la
notifica di costruzione non era stata pubblicata e notificata ai vicini, il
Consiglio di Stato ne ha bloccato l’esame giusta l’art. 66 LALPT, reputando
l’intervento contrario alle previsioni del piano; in particolare
all'arretramento di 3.00 m prescritto dall'art. 10 nNAPR:
Ora, la
sospensione decretata dal Consiglio di Stato era lesiva del diritto perché
adottata prima della pubblicazione della domanda. La violazione del diritto in
cui è incorso il Consiglio di Stato è tuttavia irrilevante, poiché il blocco
edilizio è nel frattempo decaduto in seguito all’approvazione del PR.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi dichiarato
privo d’oggetto. Gli atti vanno rinviati al municipio, affinché dia seguito
alla notifica di costruzione inoltratagli dall’insorgente, pubblicandola e
notificandola ai vicini. Manifestamente da respingere sono le ulteriori domande
di giudizio. È invero evidente che la licenza non può essere rilasciata senza
aver dato ai vicini l'occasione di esercitare i loro diritti di difesa.
Dato
l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e
dall’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 6, 11, 12, 21 LE, 6 RLE, 66 LALPT,
3, 18, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il
ricorso è dichiarato privo d’oggetto.
§ Gli atti sono rinviati al municipio affinché
dia seguito alla notifica di costruzione inoltratagli dall’insorgente,
pubblicandola e notificandola ai vicini.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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