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Numero d'incarto:
52.2003.158
Data decisione, Autorità:
14.08.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.158
Lugano
14 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 maggio 2003 della
contro
la decisione 29 aprile 2003 del municipio di
__________, che delibera alla ditta __________ la realizzazione dell’impianto
elettrico del __________ dell’azienda dell’acqua potabile;
vista la risposta 23 giugno
2003 del municipio di __________;
preso atto della replica 4 luglio 2003 della
ricorrente e della duplica 28 luglio 2003 del municipio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
__________ (FU n. __________, pag. __________), l’Azienda comunale acqua
potabile di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per
l'aggiudicazione della fornitura e dell'installazione dell’impianto elettrico
del __________;
che il
capitolato d’appalto e modulo d’offerta, alla posizione 252, chiedeva ai concorrenti di allegare all’offerta i
seguenti documenti:
252.110 dichiarazioni attestanti il
pagamento degli oneri sociali;
252.120 dichiarazioni attestanti il
pagamento delle imposte cantonali e comunali;
252.130 dichiarazione della Commissione
paritetica competente attestante il rispetto del CCL;
252.140 certificato ISO (se in possesso);
252.150 elenco dei lavori simili eseguiti
negli ultimi 5 anni;
che alla
posizione 252.160 il capitolato avvertiva che in caso di mancanza di uno o
più documenti richiesti nelle posizioni 252 comportano l’esecuzione (recte:
l’esclusione) dell’offerta;
che alla
gara hanno partecipato 13 ditte, fra cui la ricorrente, che ha inoltrato
un’offerta di fr. 9'985.40;
che
all’offerta non erano allegate né la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento
delle imposte comunali, né la lista dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni;
che con
decisione 29 aprile 2003 il municipio ha aggiudicato i lavori alla __________,
per l’importo di fr. 10'192.85;
che con
la stessa decisione l’autorità comunale ha escluso l’offerta della __________
perché non era corredata né dalla dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento
delle imposte alla fonte, né dall’elenco dei lavori simili eseguiti negli ultimi
5 anni, richiesto dalla posizione 252.150 del capitolato;
che
contro la predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che con
succinta motivazione l’insorgente si limita ad affermare di aver allegato la
dichiarazione comprovante l’avvenuto pagamento delle imposte alla fonte, ma di
non aver allegato l’elenco dei lavori simili eseguiti negli ultimi 5 anni,
perché non ne ha mai realizzati, pur avendone compiuti di ben più complessi e
costosi;
che
all’accoglimento del ricorso si oppone il municipio, rilevando di essersi erroneamente
riferito alle imposte alla fonte, invece che a quelle comunali e rimproverando
alla ricorrente di non aver allegato all’offerta una dichiarazione attestante
che non aveva eseguito lavori simili negli ultimi 5 anni;
che
l'__________ non ha presentato osservazioni;
che con
la replica e la duplica le parti non hanno addotto alcunché di nuovo;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in
quanto partecipante alla gara l'insorgente è legittimato a ricorrere;
che il
gravame è tempestivo e può essere evaso sulla base degli atti, con succinta motivazione,
siccome palesemente infondato;
che,
notoriamente, il bando e la documentazione di gara costituiscono la legge stessa
del concorso; l’aggiudicazione a condizioni diverse da quelle stabilite dal
bando e dal capitolato costituisce una violazione del diritto, che per
principio implica l'annullamento della decisione in caso di ricorso;
che
giusta l’art. 5 lett. c LCPubb, il committente è tenuto ad aggiudicare la commessa
unicamente a concorrenti che abbiano, fra l’altro, pagato le imposte;
concorrenti che non rispettano questa esigenza sono esclusi dalla procedura
(art. 25 lett. c LCPubb).
che al
fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi tributari e di quelli verso le istituzioni
sociali i concorrenti devono allegare all’offerta dichiarazioni atte a comprovarne
l’avvenuto pagamento (art. 30 RLCPubb);
che se
previsto nel bando di gara, il committente deve richiedere gli eventuali documenti
mancanti, assegnando un termine perentorio per produrli con la comminatoria d'esclusione
dell'offerta dall’aggiudicazione in caso d'inadempienza;
che, in
concreto, il capitolato chiedeva chiaramente ai concorrenti di produrre, assieme
all'offerta, anche una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle imposte
comunali;
che,
altrettanto chiaramente, il capitolato comminava l'esclusione dalla gara in
caso di mancata produzione dell'attestazione richiesta; non prevedeva
l'assegnazione di un termine perentorio per porre rimedio ad eventuali
omissioni;
che la
ricorrente non ha prodotto nemmeno in questa sede una dichiarazione del
municipio di __________, attestante l'avvenuto pagamento delle imposte
comunali;
che già
per questo motivo l'offerta della ricorrente andava estromessa dalla gara;
che il
fatto che il municipio, invece di rilevare la mancata produzione della dichiarazione
attestante il pagamento delle imposte comunali, abbia per inavvertenza indicato
che l'offerta non era corredata da una dichiarazione attestante il pagamento
delle imposte alla fonte non permette di giungere a conclusioni più favorevoli
all'insorgente; l'erronea motivazione del provvedimento di estromissione non
sana il difetto;
che
analoghe considerazioni valgono anche per quel che concerne la mancata produzione
dell'elenco dei lavori simili eseguiti dalla ricorrente negli ultimi cinque
anni; il fatto che non ne abbia eseguiti non la dispensava dall'obbligo di
produrre un documento che attestasse questa circostanza;
che anche
se si volesse ammettere che l'inosservanza di questa prescrizione non è atta,
dal profilo della proporzionalità, a giustificare l'esclusione dell'offerta,
l'esito del ricorso non potrebbe essere diverso;
che
stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che la
tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed all'esiguo
valore della commessa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 5, 36 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28,
60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 400.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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